LAVORO E PREVIDENZA (CONTROV.)
Intervento volontario – Termini - Tardività - Accettazione del contraddittorio - Effetto sanante – Esclusione.
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, ad eccezione dei casi di integrazione necessaria del contraddittorio, l’intervento del terzo ex art. 105 c.p.c. non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, e cioè oltre il termine previsto dall’art. 416 c.p.c. di dieci giorni prima dell’udienza ex art. 420 c.p.c.. Qualora l’intervento sia tardivo, la tardività non può nemmeno essere sanata dall’accettazione del contraddittorio da parte del soggetto contro il quale il terzo ha proposto la propria domanda, attesa la rilevanza pubblica degli interessi in vista dei quali è posto il divieto di domande nuove ed il conseguente carattere pubblicistico della previsione di legge.
(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Promuovendo la presente controversia, il dottor Gianpiero citava in giudizio davanti al Giudice Ordinario la AL.FA s.r.l. (di seguito, per brevità, Alfa), esponendo che era stato nominato liquidatore giudiziario della Alfa dal Presidente del Tribunale di Ivrea con provvedimento 31/10/2003; che nella qualità di liquidatore aveva svolto una serie di onerose attività a favore della società; che pur avendo più volte sottoposto alla società le proprie proposte di parcelle, non era stato possibile addivenire all’approvazione del proprio compenso, a cagione del fatto che tutte e cinque le assemblee dei soci convocate in data 18/12/2003, 22/4/2004, 30/6/2004, 22/7/2004 e 28/12/2004, erano andate deserte.
Per tale motivo, domandava al Tribunale di determinare il compenso per la propria attività di liquidatore giudiziale maturata sino al 31/12/2004, proponendo la complessiva somma di € 160.968,00, così come analiticamente indicato in sette pagine di dettagliata esposizione dell’attività svolta.
Costituendosi in giudizio in persona del curatore speciale, appositamente nominato dal Tribunale di Ivrea a seguito dell’evidente conflitto di interessi del liquidatore Gianpiero, la Alfa non contestava il diritto del dottor Gianpiero a vedersi riconosciuto il compenso per l’opera svolta quale liquidatore, ma instava perché fosse il Tribunale a determinare la precisa entità di tale compenso, in ragione della conflittualità esistente tra alcuni soci della Alfa.
Con ordinanza riservata del 1/6/2005, il Giudice Istruttore disponeva il mutamento del rito, assegnando i termini di legge ex art. 426 c.p.c., stante la natura lavoristica della controversia. Per tale motivo, a seguito di nomina da parte del Presidente del Tribunale, all’udienza ex art. 420 c.p.c. del 11/11/2005 la controversia veniva trattata da questo Giudice del Lavoro.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, alla stessa prima udienza del 11/6/2006 veniva disposta CTU onde verificare la proposta di compenso formulata dal dottor Gianpiero, affidando l’incombente al dottor Caio, commercialista iscritto presso un Albo di Tribunale diverso da quello di Tribunale di Ivrea; e veniva altresì ordinato il pagamento dalla Alfa al dottor Gianpiero, su sua domanda ed ex art. 423 comma 2 c.p.c., di € 80.000,00, somma relativamente alla quale si riteneva già provata la debenza.
Alla seconda udienza del 8/3/2006, verificato il deposito dell’elaborato peritale, il Giudice rinviava per discussione finale alla terza e successiva udienza del 24/5/2006.
Prima di tale udienza, e precisamente con comparsa di intervento volontario depositata il 24/3/2006, si costituivano in giudizio tre soci della Alfa, Cristiana, Luigina e Antonio, spiegando intervento volontario ad adiuvandum rispetto alla Alfa stessa; chiedendo di contenere al minimo dovuto la liquidazione delle spettanze del dottor Gianpiero; instando comunque per il rigetto della domanda con riferimento ad alcune delle proposte di parcelle azionate.
Instaurato il contraddittorio sull’intervento volontario, all’udienza del 24/5/2006, dopo discussione con i procuratori delle parti, il Giudice decideva la controversia dando lettura del dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) Va innanzitutto dichiarata, in accoglimento della puntuale eccezione mossa dalla difesa dei convenuti nella memoria depositata il 12/5/2006, l’inammissibilità dell’intervento volontario spiegato dai terzi Cristiana, Luigina ed Antonio.
Sul punto, basta osservare che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, ad eccezione dei casi di integrazione necessaria del contraddittorio, l’intervento del terzo ex art. 105 c.p.c. non può avvenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, e cioè oltre il termine previsto dall’art. 416 c.p.c. di dieci giorni prima dell’udienza ex art. 420 c.p.c.; e che, qualora l’intervento sia tardivo, la tardività non può nemmeno essere sanata dall’accettazione del contraddittorio da parte del soggetto contro il quale il terzo ha proposto la propria domanda, attesa la rilevanza pubblica degli interessi in vista dei quali è posto il divieto di domande nuove ed il conseguente carattere pubblicistico della previsione di legge (Cass. n. 19834/2004, Cass. n. 9374/2003, Cass. n. 12021/1998, Cass. n. 1898/1984).
Tale pacifico insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte, peraltro fondato sulla piana esegesi letterale dell’art. 419 c.p.c., è da questo Giudice pienamente condiviso, e da tale insegnamento non vi è quindi motivo di discostarsi.
E’ infatti appena il caso di accennare che è frutto di un evidente e macroscopico errore di prospettiva giuridica il richiamo operato dalla difesa dei terzi intervenuti ad una precedente pronuncia del Tribunale di Ivrea, per giustificare la legittimità dell’intervento adesivo tardivo. Infatti, la pronuncia del Tribunale, indicata peraltro col numero di 303/2003 in luogo del reale numero 310/2003, è riferita al rito ordinario ed è resa relativamente al contrasto tra la prescrizione dell’art. 268 comma 1 c.p.c. e le preclusioni poste dal previgente art. 183 c.p.c.. Non vi è chi non veda, quindi, che tale pronuncia nulla ha a che vedere con la tematica oggetto del presente giudizio, riguardante il rito del lavoro e non già il rito ordinario.
Ciò detto, essendo pacifico che l’intervento dei terzi è stato spiegato non per l’integrazione necessaria del contraddittorio, ma nelle forme dell’intervento adesivo, ed essendo altresì pacifico che l’intervento stesso è stato effettuato ben dopo il termine previsto dall’art. 416 c.p.c. per la costituzione del convenuto, deve necessariamente inferirsi che trattasi di intervento inammissibile perché tardivo.
b) Venendo al merito della vicenda, ritiene il Giudice di riportarsi alle conclusioni cui è giunto il CTU, dottor Caio.
Ha infatti chiarito il perito, con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, che l’attività svolta dal liquidatore Gianpiero e della quale vi è traccia documentale agli atti, va compensata, sulla base del tariffario di legge, con onorari minimi di € 86.134,22, medi di € 101.191,65, massimi di € 116.249,08, relativamente al complesso delle prime tre parcelle (cfr. pag. 26 della perizia) e con onorari minimi di € 8.950,01, medi di € 13.534,30, massimi di € 18.118,58, relativamente alla quarta ed alla quinta parcella (cfr. pag. 27 della perizia).
Ciò detto in linea generale, ritiene il Giudice che, pur se non è forse necessario corrispondere al liquidatore Gianpiero il compenso a percentuale massima previsto dalla legge, così come invocato dalla difesa del ricorrente nella sua appassionata discussione, è comunque doveroso riconoscere al Gianpiero un compenso intermedio tra la percentuale media e quella massima prevista dalla legge, in ragione delle notevoli dimensioni della società in liquidazione, delle difficoltà operative scaturenti dalla conflittualità tra i soci, della significativa mole di attività svolta.
Pertanto, essendo gli onorari medi calcolabili in € 114.725,95 (e cioè € 101.191,65 più € 13.534,30) ed essendo gli onorari massimi calcolabili in € 134.367,66 (e cioè € 116.249,08 più € 18.118,58), stimasi equo individuare il compenso in € 125.000,00, oltre IVA e CPA come per legge. Su tale somma, in conformità alla richiesta del ricorrente, vanno poi conteggiati gli interessi legali dalla domanda giurisdizionale, radicata con la notifica della citazione in data 21/2/2005, al saldo.
c) Per quanto concerne le spese di lite, occorre distinguere tra i due diversi rapporti processuali.
Relativamente al rapporto processuale tra il dottor Gianpiero e la Alfa, deve osservarsi che, da un lato, il ricorrente aveva inizialmente richiesto il pagamento della maggior somma di € 160.980,00, riducendo poi la propria richiesta ad € 140.000,00 solo dopo il deposito della CTU, mentre la somma riconosciuta in sentenza è di € 125.000,00; dall’altro lato, il comportamento processuale della Alfa è stato particolarmente corretto ed apprezzabile, non avendo la società svolto argomentazioni pretestuose o strumentali, ma essendosi invece limitata a richiedere che fosse il Tribunale a statuire sulla somma spettante al dottor Gianpiero, riconoscendo che la conflittualità tra i soci aveva impedito alla Alfa di provvedere direttamente alla liquidazione. Pertanto, la parziale soccombenza del ricorrente, nonché la correttezza del comportamento processuale del convenuto, integrano i motivi di cui all’art. 92 comma 2 c.p.c. per procedere alla compensazione di metà delle spese di lite. La rimanente metà, liquidata come da dispositivo in aderenza alla nota presentata, è invece posta a carico della soccombente Alfa ed a favore del vittorioso ricorrente, che, va ribadito, prima di adire la via giurisdizionale, ha invano e per cinque volte convocato un’assemblea sociale per ottenere la liquidazione del proprio compenso.
Quanto al rapporto processuale tra il dottor Gianpiero e gli intervenuti volontari, i “giusti motivi” previsti dall’art. 92 comma 2 c.p.c. per procedere all’integrale compensazione delle spese di lite, vanno rinvenuti nel fatto che, per un verso, l’intervento, pur se inammissibile, è stato spiegato poco prima dell’udienza di discussione e non ha provocato un appesantimento dei tempi processuali; per altro verso, la difesa di parte interveniente, in sede di discussione, non ha riproposto le eccezioni inizialmente mosse e si è limitata a chiedere che il Giudice liquidasse il compenso sulla base dei risulti della perizia.
Quanto alle spese di CTU, le stesse, già liquidate in corso di causa con separato decreto in data 1/2/2006, vanno definitivamente poste, nei rapporti interni, a carico della Alfa per due terzi ed a carico del dottor Gianpiero per un terzo, in ragione del fatto che la CTU stessa ha consentito di ridurre significativamente le iniziali pretese del ricorrente. Nei rapporti esterni, al fine di meglio consentire al CTU il soddisfacimento del credito, l’obbligazione di pagamento va invece posta tra le parti in via solidale.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea in funzione di Giudice del Lavoro
definitivamente pronunciando nella causa proposta da Gianpiero nei confronti di AL.FA s.rl., con l’intervento volontario di Cristiana, Luigina, Antonio nel contraddittorio tra le parti, respinta ogni altra domanda
- dichiara inammissibile l’intervento di Cristiana, Luigina e Antonio;
- determina in € 125.00,00 oltre IVA e CPA come per legge, il compenso maturato al 31/12/2004 spettante a Gianpiero, quale liquidatore della AL.FA s.r.l.;
- conseguentemente, dichiara tenuta e condanna AL.FA s.r.l. a pagare a Gianpiero € 125.00,00 oltre IVA e CPA come per legge, oltre interessi legali dal 21/2/2005 al saldo;
- dichiara tenuta e condanna AL.FA s.r.l a rifondere a Gianpiero la metà delle spese di lite del presente giudizio, che liquida per tale metà in € 3.961,5 per diritti ed onorari, € 261,62 per anticipazioni, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;
- compensa tra AL.FA s.r.l. e Gianpiero la rimanente metà delle spese di lite del presente giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite nei rapporti tra Gianpiero ed i terzi intervenuti Cristiana, Luigina e Antonio;
- pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 1/2/2006, a carico di Gianpiero e AL.FA s.r.l., in via solidale nei rapporti esterni, per un terzo a carico di Gianpiero e per due terzi a carico di AL.FA s.r.l. nei rapporti interni.
Ivrea, 24/5/2006
Il Giudice del Lavoro
dott. Gianluigi MORLINI