lavoroprevidenza

lunedì 19 giugno 2006

IL LICENZIAMENTO DELL’ASSENTE NON E’ LEGITTIMO SENZA L’ACCERTAMENTO DELLA VOLONTARIETA’ DELL’ASSENZA

Consiglio di Stato – Sezione quarta – decisione 7 febbraio-20 aprile 2006, n. 2251


IL LICENZIAMENTO DELL’ASSENTE NON E’ LEGITTIMO SENZA L’ACCERTAMENTO DELLA VOLONTARIETA’ DELL’ASSENZA


Il licenziamento intimato per assenza ingiustificata dal servizio è illegittimo se disposto omettendo la effettuazione di ulteriori approfondimenti della situazione di fatto ai fini di accertare la volontarietà dell’assenza in questione


Né le ragioni attinenti esclusivamente agli adempimenti procedimentali, sono ragioni sufficienti a legittimare l’omissione: nel caso di specie, si è ritenuto di trascurare gli approfondimenti istruttori necessari per consentire una corretta valutazione delle condizioni attuali e del comportamento dell’inquisito veicolando la violazione dei suoi diritti soggettivi in quanto prestatore di lavoro.


Le argomentazioni richiamate, sono quelle fatte proprie dal Consiglio di Stato in occasione della pronuncia n. 2251 del 20 aprile 2006, avente ad oggetto il licenziamento per assenza ingiustificata dal servizio, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del vigente Ccnl del comparto ministeri.


Assorbente e meritevole di accoglimento, appare la doglianza dell’interessato relativa alla omessa effettuazione di ulteriori approfondimenti della situazione di fatto concernenti l’equilibrio psichico del dipendente, ai fini di accertare la volontarietà dell’assenza in questione.


Ne discende, sul piano teorico-dogmatico, che viene in rilievo una condotta che deve essere imputabile anche sul piano soggettivo a mezzo di un giudizio di rimproverabilità condotto sul terreno della coscienza e volontà dell’assenza.





Consiglio di Stato – Sezione quarta – decisione 7 febbraio-20 aprile 2006, n. 2251
Presidente Venturini – Estensore Lodi
Ricorrente ministero delle Finanze



Fatto



Con atto notificato il 19 ottobre 1999 e depositato il successivo 5 novembre, l’Amministrazione delle finanze ha proposto appello avverso la sentenza del Tar Campania – Napoli, n. 8559/96, che aveva accolto il ricorso proposto dal signor Pasquale Pastore per l’annullamento del provvedimento di licenziamento, per assenza ingiustificata dal servizio, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del vigente Ccnl del comparto ministeri.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto fondata, in particolare, la doglianza dell’interessato relativa alla omessa effettuazione di ulteriori approfondimenti della situazione di fatto concernenti l’equilibrio psichico del dipendente, ai fini di accertare la volontarietà dell’assenza in questione.
Il Ministero appellante afferma che non vi era alcun obbligo per l’Amministrazione di disporre una nuova visita medica e che, comunque, la determinazione impugnata era stata adottata in piena aderenza alle risultanze oggettive ed alla documentazione esistente sul caso.
Si è costituto il predetto signor Pastore, deducendo l infondatezza del gravame in fatto e diritto.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 7 febbraio 2006.



Diritto



Il Giudice di primo grado ha ritenuto fondata la doglianza del ricorrente in ordine alla illegittimità del comportamento dell’Amministrazione che ha adottato la sanzione disciplinare del licenziamento per arbitraria e ingiustificata assenza dal servizio, di cui all’articolo 25, comma 4, del vigente Ccnl, senza previo accertamento della volontarietà della condotta del dipendente sanzionato.
L’Amministrazione appellante sostiene che la documentazione in atti non lasciava presupporre la esistenza di disturbi psichici del dipendente in questione, tenuto anche conto che in sede di precedente visita medica collegiale in data 26 luglio 1974 il medesimo era stato giudicato “idoneo in modo assoluto e permanente a qualsiasi proficuo lavoro”; il provvedimento di licenziamento, pertanto, sarebbe stato adottato sulla base di risultanze oggettive in ordine alla scarsa considerazione mostrata dal predetto dipendente verso i doveri d’ufficio, scaturite dall’approfondita istruttoria compiuta dagli organi competenti.
La Sezione non ritiene che le argomentazioni dell’Amministrazione possano essere condivise.
Come sottolineato in prime cure, nel corso del procedimento disciplinare l’ufficio istruttore aveva richiesto alla competente Asl di accertare l’effettivo stato di salute del dipendente inquisito, sofferente di crisi ansioso-depressive.
Poiché l’Azienda sanitaria aveva risposto di non poter evadere la richiesta, per la mancanza di idonea commissione medica, l’Amministrazione procedeva senz’altro alla irrogazione della sanzione disciplinare, visto l’approssimarsi del termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare.



È quindi evidente che, come ammesso dalla difesa dell’Amministrazione e come sottolineato nella sentenza appellata, il comportamento dell’inquisito aveva quanto meno fatto sorgere dubbi in ordine alla situazione di precario equilibrio psichico attuale del medesimo, tanto che si era provveduto a chiedere il giudizio di un organo tecnico al riguardo.
In tale situazione, pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell’appellante, la richiesta di un parere medico non poteva considerarsi come iniziativa per “mero scrupolo”, di carattere “meramente incidentale ed eventuale”, rispondendo, invece, l’espletamento di tutti gli accertamenti del caso, all’esigenza del compimento di una istruttoria completa ed esauriente sulla esistenza effettiva dei presupposti normativamente previsti per la irrogazione della gravissima sanzione disciplinare di cui si tratta.
La circostanza che l’Amministrazione sia stata indotta a non effettuare ulteriori accertamenti in proposito, a causa dell’approssimarsi del termine concesso per l’istruttoria, non sembra, poi, che possa giustificare tale omissione, dimostrando al contrario che, per ragioni attinenti esclusivamente agli adempimenti procedimentali, si è ritenuto di trascurare gli approfondimenti istruttori necessari per consentire una corretta valutazione delle condizioni attuali e del comportamento dell’inquisito.
Per le ragioni sopra esposte l’appello deve essere respinto, in quanto infondato.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.



PQM



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.





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