GIURISDIZIONE DEL G.O. ANCHE PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
Tar Calabria – Sezione seconda – sentenza 11 maggio 2006, n. 512
Ai sensi dell’articolo 63 del D.Lgs 165/01, la giurisdizione del giudice amministrativo resta circoscritta alle sole controversie relative alle procedure concorsuali in senso stretto per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro svincolate da meccanismi concorsuali, ancorché la stessa sia preceduta da verifiche attinenti al possesso dei requisiti legittimanti un titolo preferenziale all’impiego.
Ed il principio richiamato non perde efficacia neanche qualora venga in rilievo, come oggetto dell’impugnativa, la deliberazione dell’ente pubblico competente di approvazione del piano di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.
E’ appena il caso di precisare, tuttavia, che il rapporto che intercorre fra il lavoratore socialmente utile e
Ne discende che il lavoratore socialmente utile, svolgendo la sua attività per la realizzazione di un interesse di carattere generale, ha diritto ad emolumenti, cui non può riconoscersi natura retributiva, ma come si è già detto natura previdenziale.
Deducono, quindi, le Sezioni Unite del 2005, che, in ipotesi di l.s.u., la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda (ossia in base alla qualificazione compiutane dall interessato), ma alla stregua del "petitum sostanziale" individuato dagli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto posto a fondamento delle pretese.
Fatto e diritto
Con ricorso debitamente notificato e depositato il 25 marzo 2003, i Sigg.ri Annunziato Napoli e Luigi Malvito, lavoratori socialmente utili del Comune di Trebisacce, espongono quanto segue:
in ossequio alla legge regionale 4/2001 il Comune di Trebisacce si determinava ad avviare il progetto di stabilizzazione degli LSU per come previsto e richiesto dalla normativa vigente. A tal fine convocava le parti sociali e si determinava a predisporre un piano di stabilizzazione ed indicare i criteri da seguire in applicazione della Circolare Ministeriale del 16 aprile 1999 e della delibera CRI – Commissione Regionale per l’Impiego del 28 maggio 2001 n. 644;
con delibera di G.M. n. 348 del 12 dicembre 2002 il Comune indicava nel numero di dieci i lavoratori socialmente utili già attivi presso il suddetto “ente attuatore” da stabilizzare e determinava, altresì, di dover procedere alla selezione mediante la valutazione dei titoli posseduti dai lavoratori; individuava, altresì, le professionalità necessarie a supplire alle carenze della pianta organica;
dopo aver nominato la commissione giudicatrice interna, l’amministrazione comunale provvedeva ad indire selezione per soli titoli per varie figure professionali, tra cui era compreso un posto di giardiniere;
nel corso della selezione per il posto di giardiniere, la commissione valutava che alcuni LSU non avevano dimostrato documentalmente la richiesta professionalità, per cui decideva di dichiarare deserta la procedura relativa alla stabilizzazione del posto di giardiniere;
con successivo avviso pubblico, in esecuzione della delibera di G.M. n. 18 del 21 gennaio 2003, il Direttore Generale del Comune poneva nuovamente a bando il posto di giardiniere;
tale situazione danneggerebbe il ricorrente Malvito che avrebbe avuto titolo ad entrare in graduatoria ed essere stabilizzato;
la selezione sarebbe stata affidata ad una commissione interna e non già al competente ufficio territoriale per l’impiego;
i titoli posseduti dai lavoratori partecipanti alla selezione sarebbero stati valutati in maniera non conforme a quanto prescritto dalla Circolare Ministeriale e dalla delibera CRI citate;
veniva stabilizzato attraverso la medesima procedura, un lavoratore che non rientrava nel bacino LSU regionale, in quanto cassintegrato e quindi alle dipendenze di una ditta privata.
I ricorrenti impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
violazione della legge 56/1987; violazione del Dl 108/02, convertito in legge 172/02; violazione della delibera Cri del 28 maggio 2001 n. 644;
falsa applicazione dei criteri stabiliti dalla Circolare Ministeriale n. 32 del 1999 e della delibera CRI n. 644 del 28 maggio 2001;
violazione della legge regionale 4/2001 e delle convenzioni sottoscritte successivamente con
S
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 4 novembre 2005.
Il gravame è inammissibile.
Il Collegio osserva che nel caso di specie non può radicarsi la giurisdizione del questo Tribunale, attenendo la controversia ad aspetti privatistici del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Infatti, ai sensi dell’articolo 63 del D.Lgs 165/01, la giurisdizione del giudice amministrativo resta circoscritta alle sole controversie relative alle procedure concorsuali in senso stretto per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre sono devolute al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro svincolate da meccanismi concorsuali, ancorché la stessa sia preceduta da verifiche attinenti al possesso dei requisiti legittimanti un titolo preferenziale all’impiego.
Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine al ricorso proposto contro la deliberazione della Giunta Municipale di approvazione del piano di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, nonché avverso gli atti a questa connessi e conseguenziali, in quanto i ricorrenti, allegando il possesso dei requisiti previsti, ricavabili da atti a contenuto ricognitivo dei criteri prestabiliti in sede normativa, fondano le proprie pretese su diritti soggettivi di diretta derivazione legislativa (cfr. Tar Calabria Catanzaro, Sez. seconda, 565/02 e Tar Emilia Romagna Parma, 46/2002).
Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Considerata la natura della controversia, il Collegio ritiene equo compensare tra le parti le spese e gli onorari del presente giudizio.
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 382/2003 meglio in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità Amministrativa.