lavoroprevidenza

lunedì 12 giugno 2006

ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

segnalata dal dr. Luca Busico - LavoroPrevidenza.com

rm REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO




Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Pisa



dott.ssa Elisabetta Tarquini, ha pronunciato la seguente



SENTENZA



nella causa iscritta al N. 450/2003 RG., discussa all udienza del 7.3.2006



promossa



da Guerrazzi Sandro, elettivamente domiciliato in Pisa, P.zza Mazzini, n. 5, presso lo studio degli Avv.ti Giancarlo Altavilla e Carmelo D‘Antone, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso introduttivo



contro



Comune di Cascina, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Pisa, Via Oberdan n. 41, presso lo studio dell’Avv. Aldo Santilli che lo rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso depositato il 24.4.2003, Sandro Guerrazzi conveniva davanti a questo giudice del lavoro il Comune di Cascina, allegando di essere orfano di genitore deceduto per causa di lavoro e di avere, in tale qualità, fatto domanda di partecipazione al concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un autista di scuolabus bandito dall’Amministrazione convenuta e nel quale, per espressa previsione del bando, doveva operare la riserva di un posto ex lege 68/1999 in favore della categoria protetta cui l’attore apparteneva.


Conclusasi la selezione il ricorrente otteneva l’idoneità concorsuale (classificandosi quindicesimo nella graduatoria di merito), mentre nessuno degli idonei collocatisi in una più favorevole posizione risultava appartenere alla categoria di lavoratori aventi diritto alla riserva.


Il Comune di Cascina, tuttavia, non provvedeva ad assumere Guerrazzi, argomentando il diniego con l’inesistenza in capo all’odierno attore, fin dall’epoca della domanda di partecipazione al concorso, della condizione di disoccupazione.


Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, con varie argomentazioni la sua difesa sosteneva il diritto di Guerrazzi all’assunzione per effetto del contestato diritto ad usufruire della riserva, concludendo per la condanna dell’Amministrazione convenuta a disporre detta assunzione (con inquadramento del lavoratore in categoria B, posizione economica B3, corrispondenti al profilo professionale dell’autista di scuolabus di cui al bando di concorso) “a tempo indeterminato e con effetti giuridici ex tunc” ed a risarcire Guerrazzi “anche in via equitativa“ del danno asseritamente derivatogli dalla mancata assunzione.


Costituitosi il contraddittorio, resisteva il convenuto, eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice adito.


Nel merito contestava comunque la fondatezza della domanda, argomentando l’indispensabilità ai fini dell’accesso al collocamento speciale dell’iscrizione dell’interessato negli appositi elenchi, iscrizione subordinata all’attualità dello stato di disoccupazione, ed essendo, nella sua prospettazione, inapplicabile agli orfani la disposizione sul punto in parte qua derogatoria dettata per i disabili dall’art. 16 della L. 68/1999.


La difesa dell’Amministrazione concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso con il favore delle spese.


Fallito il tentativo di conciliazione e pacifici i fatti di causa, la giudicante assegnava ai difensori termine per note scritte.


Quindi, all’udienza indicata in epigrafe, all’esito della discussione orale nella quale le parti si riportavano alle conclusioni di cui ai loro atti, pronunciava sentenza come da separato dispositivo di cui dava lettura.



MOTIVI DELLA DECISIONE



Deve, primo luogo, esaminarsi, per il suo carattere eventualmente assorbente, la proposta eccezione di giurisdizione.


Essa è infondata.


Ritiene, infatti, questo giudice di non discostarsi dalla ricostruzione del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di procedure selettive di assunzione alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, all’esito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico, fornita da Cass. Sez. Un., 7507/2003 in una fattispecie del tutto analoga alla presente.


In detta decisione, le Sezioni Unite rilevano, richiamandosi alla loro consolidata giurisprudenza, come ex art. 386 c.p.c. la decisione sulla giurisdizione sia determinata dall oggetto della domanda, da identificarsi “non già in base al criterio della prospettazione (ossia avendo riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dall istante), bensì sulla base del cosiddetto petitum sostanziale, quale può individuarsi indagando sulla effettiva natura della controversia, in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio ed alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola e si svolge”.


E facendosi applicazione di detti principi, nel caso all’esame dei supremi giudici come nel presente “è agevole affermare che… la domanda introduttiva del giudizio …, nel denunciare, sul pacifico presupposto della conseguita idoneità nelle prove concorsuali, l omessa valutazione dei titoli attestanti l appartenenza dell interessato ad una delle categorie protette… e nel lamentare, conseguentemente, l omessa attribuzione di un posto riservato, in ragione dell appartenenza medesima, sostanzialmente introduce… una controversia sul diritto a stipulare con l amministrazione il contratto di lavoro”.


Con la conseguenza che “l oggetto della controversia, identificato alla stregua degli esposti criteri, non solo non verte sulla procedura concorsuale, ma in qualche modo ne assume l esito ad elemento costitutivo della pretesa vantata, là dove questa è fondata sull allegato superamento della selezione per idoneità.


Sicché, combinandosi questo elemento, con l altro concernente lo "status" personale … ed il relativo trattamento privilegiato che ad esso assicura la legge, allorché lo configura come costitutivo della qualità di "vincitore" del concorso in capo al titolare, è agevole desumerne che il "petitum" sostanziale si compendia in situazioni giuridiche soggettive aventi la consistenza del diritto, estranee alla materia delle procedure concorsuali e collocabili in una fase successiva alla loro conclusione, in guisa da risultare avulse dalla materia riservata alla persistenza della giurisdizione amministrativa e ricomprese, invece, nel novero di quella sinteticamente, ma espressamente, definita dall art. 63, primo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini della sua devoluzione alla giurisdizione ordinaria, come concernente l assunzione al lavoro”.


Del tutto condivisibile, come detto, una simile lettura delle disposizioni de quibus la pregiudiziale eccezione deve essere, pertanto, respinta ed in conseguenza deve conoscersi del merito della pretesa svolta in ricorso.


In proposito i fatti di causa non sono contestati.


E’, infatti, pacifico che l’attore sia orfano di genitore caduto sul lavoro, come tale iscritto il 3.8.1993 negli elenchi del collocamento obbligatorio.


E’ del pari pacifico che egli non fosse più iscritto in detti elenchi sia all’epoca di presentazione della domanda di partecipazione al pubblico concorso bandito dalla convenuta amministrazione, e del cui esito qui si discute, sia alla data di formazione della graduatoria finale di merito, svolgendo egli attività lavorativa alle dipendenze di terzi fin dal dicembre 1993.


Non vi è questione, infine, in ordine alla circostanza che, prevista nel bando di concorso la riserva di un posto di autista per gli orfani di caduti sul lavoro, Guerrazzi fosse il primo aspirante utilmente collocatosi nella graduatoria di merito ad avere una tale qualità.


Assume, tuttavia, il convenuto l’inoperatività nella specie della riserva (e quindi la preclusione all’accesso del ricorrente al collocamento speciale), in difetto dello stato di disoccupazione.


Nella prospettazione del ricorso, al contrario, una tale condizione non sarebbe più preclusiva dell’assunzione obbligatoria nel pubblico impiego ex art. 16 comma 2 della L. 12.3.1999 n. 68, secondo cui “disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3 (di riserva in favore delle categorie protette), anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso”.


Disposizione che la difesa attrice afferma applicabile anche agli orfani di caduti sul lavoro, in ragione della disposizione transitoria di cui all’art. 18 comma 2 della stessa legge, e comunque attesa la eadem ratio.


Così individuato il thema decidendum, osserva in primo luogo la decidente come, anche dopo l’entrata in vigore della L. 12.3.1999 n. 68, condizione per l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è per la generalità dei disabili (come individuati dall’art. 1 comma 1 della stessa L. 68/1999) lo stato di disoccupazione ex art. 8 comma 1 della legge medesima, secondo cui “le persone di cui al comma 1 dell’art. 1, che risultano disoccupate ed aspirano ad un’occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dagli uffici competenti”.


E l’art. 7 primo comma, espressamente richiamato anche dalla disciplina transitoria dettata dall’art. 18 della stessa L. 68/1999 per gli assumibili obbligatoriamente non disabili, dispone che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di riserva, i datori di lavoro assumano “i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti”, così con chiarezza individuando la legge i beneficiari del collocamento speciale nei soggetti appartenenti alle categorie protette iscritti negli appositi elenchi, e quindi, a norma del richiamato art. 8, necessariamente disoccupati.


Nell’area dell’impiego pubblico, più specificamente, è poi il decreto legislativo 165/2001 (all’art. 35 comma 2) a prevedere che “le assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla L. 12.3.1999 n. 68” (con eccezioni che qui non rilevano) “avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa”, mentre, quando, come nella generalità dei casi le assunzioni nel pubblico impiego avvengano a mezzo di procedure concorsuali, il secondo comma dell’art. 7 della L. 68/1999 dispone che “i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’art. 8 comma 2” della stessa L. 68/1999 abbiano diritto “alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso


Pare allora alla decidente che, così ricostruita la disciplina rilevante ai fini che interessano, non possa dubitarsi dell’obbligo anche delle amministrazioni pubbliche di provvedere al reclutamento degli assumibili obbligatoriamente attingendo agli elenchi del collocamento speciale, anch’esse, quindi, essendo tenute ad assumere quali riservisti, in linea di principio, solo soggetti disoccupati.


Deve, peraltro, valutarsi come nel quadro normativo così delineato si inserisca la disposizione dell’art. 16 comma 2, sopra trascritta.


Sul punto merita, innanzi tutto, rilevare come la dottrina che più si è occupata della riforma del collocamento obbligatorio abbia sottolineato come la L. 68/1999 ridetermini ex novo le categorie tutelabili, abrogando la L. 468/1968 ed una serie di disposizioni successive che con essa formavano sistema, con chiarezza emergendo dagli artt. 1 e 18 della L. 68/1999 come la tutela apprestata dalla novella non sia riferibile nella sua interezza a quella pluralità di soggetti validi al lavoro, ma dalla L. 468/1968 comunque garantiti dall’accesso al collocamento speciale (quali per quanto qui interessa gli orfani di caduti sul lavoro), l’art. 1 della L. 68/1999 espressamente menzionando tra i soggetti tutelabili i soli disabili, ed essendo invece riservata alle altre categorie protette la sola disposizione dell’art. 18 dettata “in attesa di una disciplina organica del diritto la lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per cause di guerra, servizio o lavoro e dei profughi italiani rimpatriati”.


Appare, pertanto, del tutto condivisibile la tesi che afferma l’applicabilità a dette categorie unicamente delle disposizioni transitorie, tra le quali l’art. 16 comma 2, che qui interessa, non è richiamato, mentre espresso è il riferimento all’art. 7, già citato.


Già per non essere applicabile nel caso de quo la disposizione che in ricorso si richiama a fondamento del diritto dell’attore ad usufruire della riserva, per quanto occupato alle dipendenze di terzi, le domande attrici devono essere respinte.


Merita, peraltro, rilevare che, anche diversamente opinando (e quindi assumendosi come riferito a tutte le categorie allo stato protette il disposto dell’art. 16 comma) esso non consentirebbe comunque l’accoglimento delle domande.


Pare, infatti, alla decidente che la norma de qua, da leggersi necessariamente in relazione al dictum del precedente art. 7 comma 2, non attribuisca l’accesso al collocamento obbligatorio (per quanto solo in confronto di amministrazione pubbliche) ai disabili non disoccupati, ma permetta piuttosto alle amministrazione di adempiere all’obbligo di riserva anche a mezzo di assunzioni di disabili riconosciuti idonei in pubblici concorsi, ma non disoccupati e quindi non assumibili obbligatoriamente.


Si tratta, in altri termini, di una norma relativa, non all’estensione dell’obbligo di assunzione ex lege 68/1999, ma al computo della riserva ex art. 3 della stessa legge, la cui finalità è quella di agevolare le amministrazioni, consentendo loro di computare nella quota di riserva anche i disabili assunti per concorso, in quanto comunque utilmente collocatisi nelle graduatorie di merito, anche ove in loro confronto non sussista la condizione per l’iscrizione negli elenchi del collocamento speciale, rappresentata dallo stato di disoccupazione, e che non avrebbero pertanto titolo all’assunzione obbligatoria.


Presupposto dell’applicabilità della disposizione è allora che il disabile abbia diritto all’assunzione secondo le regole ordinarie, ossia che, indipendentemente dalla riserva, egli si sia collocato utilmente nella graduatoria (in relazione al numero di posti originariamente banditi o eventualmente resisi successivamente disponibili e da coprirsi con lo scorrimento della graduatoria), in tale ipotesi consentendo la legge all’amministrazione di computare comunque detta assunzione nella quota di riserva anche per il caso in cui il disabile non sia disoccupato ed anche oltre il numero dei posti riservati alle categorie protette.


In contrario nella specie è del tutto pacifico come il ricorrente avrebbe avuto diritto all’assunzione solo accedendo al collocamento speciale, accesso cui egli non aveva invece diritto non essendo iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio né alla data della domanda di partecipazione al pubblico concorso né a quella di formazione della graduatoria.


Anche per le ragioni da ultimo esposte le domande attrici devono dirsi infondate ed il ricorso va respinto.


La complessità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.



Visto l’art. 429 c.p.c, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge il ricorso e dichiara compensate le spese processuali.


Pisa, 7.3.2006



Il Giudice del lavoro



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