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Min. Lavoro: interpello - iscrizione all ENPALS dei lavoratori autonomi dello spettacolo
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo in data 16 maggio 2006, ad una istanza di interpello presentata dalla Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ha affermato che qualsiasi rapporto di lavoro concernente attività tecniche o artistiche finalizzate alla realizzazione di spettacoli deve essere ricondotta all assicurazione presso l ENPALS a prescindere dalla tipologia contrattuale (autonoma o subordinata).
Roma, 16 maggio 2006 | ||
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | ||
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA Prot. n. 25/SEGR./0004256 | Alla | Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro c.a. Segretario Generale Nazionale Via C. Colombo, n. 456 00145 - ROMA |
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello in materia di rapporti di lavoro nello spettacolo (D.M. 15 marzo 2005) avanzata dalla Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro.
L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro chiede chiarimenti in merito alla previsione di cui al D.M. 15 marzo 2005 (pubblicato nella G.U. 7 aprile 2005, n. 80), relativa alla possibilità di stipulare rapporti di lavoro esclusivamente subordinati o autonomi con i lavoratori di cui alle lettere a), b) e c) del menzionato decreto ed in particolare se la stessa precluda la stipula di contratti di tipo c.d. parasubordinato, quali lavoro a progetto o associazione in partecipazione con apporto di lavoro o flessibili come il lavoro intermittente.
In proposito, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali si rappresenta quanto segue.
Premesso che dall’esame della normativa in materia richiamata dall’Associazione istante non è dato cogliere dove emerga che, nell’ambito delle attività dello spettacolo e con riguardo alle singole professionalità di cui alla classificazione del predetto D.M. 15 marzo 2005, sia possibile stipulare soltanto rapporti di lavoro subordinati o autonomi, facendo il provvedimento riferimento alla distinzione tra rapporti di lavoro a tempo determinato e rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in ogni caso il quesito proposto va ricondotto alla definizione legale dei rapporti di lavoro alla luce delle riforme introdotte dal D.Lgs. n. 276/2003.
Nell’occasione di una ridefinizione, con ampliamento, delle categorie dei lavoratori dello spettacolo assoggettate alle tutele previdenziali Enpals (art. 3, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 1)
708/1947) il Ministero del lavoro, procedendo a ridefinire anche i tre "gruppi" nei quali sono racchiusi sistematicamente i lavoratori appartenenti alle diverse categorie, si è limitato dunque a richiamare le uniche due "forme" alternative nelle quali può attualmente manifestarsi un qualsiasi rapporto di lavoro nel nostro ordinamento giuslavoristico.
Conseguentemente, deve intendersi comunque compresa nella locuzione "lavoro autonomo" qualsivoglia tipologia di lavoro non subordinato come, ad esempio, il lavoro a progetto o l’associazione in partecipazione con apporto di sola manodopera; parimenti deve ritenersi compresa nella espressione "lavoro subordinato" ogni manifestazione di lavoro dipendente, anche flessibile (quale, ad esempio, il lavoro a chiamata) o ancora con finalità latu sensu formative (come il contratto di inserimento o di reinserimento).
Ciò premesso, peraltro, resta senza dubbio ferma l’obbligatoria riconduzione di qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato nel senso anzidetto, instaurato con i lavoratori appartenenti ai raggruppamenti di cui alle lettere a), b) e c) del D.M. 15 marzo 2005, nell’alveo delle attribuzioni e delle competenze dell’Enpals, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, nonché del rispetto di tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi in materia.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)