LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131: NUOVE FIGURE PROFESSIONALI ANCORA POCO UTILIZZATE
(Avv. Simone Stagnaro)
Con la L. 5 giugno 2003, n. 131, contenente disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, è stata prevista, all’art. 7, comma 9, la possibilità di integrare le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti con due componenti designati dalle Regioni e dalle Autonomie locali.
Tali figure, aventi status pari ai Consiglieri, scelte tra persone che, ai sensi dell’art. 7, comma 9 cit., per studi compiuti ed esperienze professionali acquisite, siano particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili, vengono ad assumere un ruolo nuovo finalizzato a coordinare i rapporti tra Corte dei Conti e Regioni e/o Autonomie locali nell’ottica di un miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa.
Tali soggetti, quindi, non possono considerarsi come meri collaboratori dei magistrati contabili, né come soggetti svolgenti le attività di questi ultimi, bensì i Consiglieri nominati costituiscono una figura nuova, con compiti di particolare rilievo poiché rappresentano il collegamento tra la Corte dei Conti e gli Enti territoriali e locali che hanno effettuato la nomina.
Questa la ragion d’essere della nomina dei Consiglieri, poiché il raggiungimento di quell’obbiettivo, voluto dal legislatore attraverso la riforma costituzionale del 2001 e la successiva L. 131/2003, consistente in un miglioramento dell’esercizio delle funzioni amministrative, non può che passare attraverso nuove figure che svolgano una reale funzione di coordinamento fra i soggetti coinvolti.
Non a caso questi soggetti devono avere studi ed esperienza professionale in materie aziendalistiche, economico-finanziarie, giuridiche e contabili, proprio perché coloro i quali posseggono una formazione ad ampio raggio possono operare al meglio quelle valutazioni necessarie per improntare l’azione amministrativa ai già citati principi di efficienza ed efficacia.
Ad oggi, le nomine di questi Consiglieri non sono state effettuate da molti Enti territoriali e/o locali, tuttavia pare che tale figura, invece, rappresenti una novità nel panorama istituzionale che dovrebbe essere valorizzata e, soprattutto, utilizzata con maggior diffusione sul territorio nazionale, poiché una persona che si pone come figura di collegamento-coordinamento tra Corte dei Conti (Sezioni regionali di controllo) e Regioni/Autonomie locali permette la creazione di un sistema uniforme che, senza ledere l’autonomia di ciascun soggetto coinvolto, tende, attraverso una collaborazione più stretta, al miglioramento dell’attività amministrativa.