lavoroprevidenza

domenica 14 maggio 2006

I COMPENSI PER GLI SPORTIVI DILLETANTI

del dr. Giulio D Imperio componente della Direzione scientifica di LavoroPrevidenza.com

I COMPENSI PER GLI SPORTIVI DILLETANTI



E’ €7.500 la soglia entro cui i compensi degli sportivi dilettanti sono ritenuti redditi.


Differente tassazione prevista tra i redditi compresi tra €7.500 ed € 28.158,28, e quelli che eccedono tale limite.


Soltanto i pubblici dipendenti possono svolgere attività gratuita, con soli rimborsi spesa, per società sportive dilettantistiche fuori dell’orario di lavoro.


Nessuna autorizzazione prevista in tal senso, ma soltanto l’obbligo di comunicazione alla pubblica amministrazione da cui dipendono.


Contratti di collaborazione ai sensi dell’articolo 25 comma 1 del della L.133/1999, solo per chi svolge attività di carattere amministrativo gestionale a carattere non professionale per le società per le società sportive dilletantistiche.


Nulla è dovuto sotto forma di contributi per tali collaborazioni sia all’Inps che all’Inail.


Queste sono le ultime istruzioni previste dalla circolare n.21/E dell’Agenzia delle Entrate datata 22 aprile 2003 ha fornito per la prima volta importanti chiarimenti circa le novità introdotte dall’articolo 90 della L.289 del 27 dicembre 2002 (legge Finanziaria 2003).



I COMPENSI PER GLI SPORTIVI DILETTANTI


La circolare della Agenzia delle entrate n.21/E del 22 aprile 2003, chiarisce al punto 5.2 quanto riportato dall’articolo 90 comma 3 lettera b) riguardo l’innalzamento del limite oltre il quale i compensi, rimborsi ed indennità percepite dallo sportivo dilettante devono essere soggette a tassazione.


E’ stato quindi evidenziato come tale disposizione ha sostanzialmente modificato l’articolo 83 comma 2 del Tuir, elevando da €5.164,57 (£10.000.000) ad €7.500 la soglia entro la quale quanto percepito dallo sportivo dilettante non deve essere ritenuto reddito.


Viene quindi chiarito che i redditi che eccedono €7.500 devono essere sottoposti a tassazione in modo differente a seconda della fascia di appartenenza, ovvero:



- redditi compresi tra importi superiori ad €7.500 ed €28.158,28;


- redditi superiori ad €28.158,28.



I primi devono essere soggetti a ritenuta a titolo di imposta; mentre i secondi devono essere soggetti a ritenuta di acconto.


E’ stato specificato che in entrambi i casi la ritenuta da operare deve essere quella prevista dall’articolo 11 del Tuir, ovvero il 23% a partire dal 1° gennaio 2003, maggiorata dalle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche.


A tal proposito occorre precisare che la certificazione dei redditi percepiti la si ha con una autocertificazione presentata dall’atleta oltre che dalla società.



I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA


L’articolo 90 comma 3 lettera a) della L.289/2002 ha aggiunto all’articolo 81 comma 1 lettera m) del Tuir riconducendo tra i redditi diversi, e quindi ricompresi tra il regime fiscale agevolato previsto dagli articoli 83 comma 2 del Tuir ed articolo 25 comma 1 del della L.133/1999, i redditi di collaborazione coordinata e continuativa rese a società sportive dillettantistiche che presentano le seguenti caratteristiche:



a) carattere amministrativo gestionale;


b) natura non professionale.



Tali tipologie di rapporti di lavoro sono caratterizzate dalla continuità nel tempo, la coordinazione, l’inserimento del collaboratore nell’ambito dell’organizzazione economica del committente oltre alla assenza del vincolo di subordinazione.


La circolare dell’Agenzia delle entrate ha specificato che per verificare l’esistenza o meno della natura non professionale della collaborazione è necessario essere in possesso di conoscenze tecnico giuridiche strettamente collegate all’attività di lavoro autonomo che il soggetto abitualmente esercita.


Interessante è aver specificato che nella tipologia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale rientrano le mansioni tipiche di segretaria di una associazione o società sportiva dilettantistica quali:



- la raccolta delle iscrizioni;


- la tenuta della cassa; la tenuta della contabilità esercitata da soggetti non professionisti.



Infine occorre precisare che sia l’Inps che l’Inail rispettivamente con circolare n.42 del 26 febbraio 2003 e con nota Inail del 19 marzo 2003 hanno chiarito che le collaborazioni coordinate e continuative svolte a favore di società sportive dilettantistiche non soggette a contribuzione in quanto i redditi prodotti rientrano tra i redditi diversi previsti dall’articolo 81 del Tuir.



IL CASO DEI PUBBLICI DIPENDENTI


Ai pubblici dipendenti non devono essere riconosciuti emolumenti che possono essere configurati come indennità o rimborsi così come previsti dall’articolo 81 comma 1 lettera m) del Tuir.


Essi sono tenuti a comunicare alla pubblica amministrazione da cui dipendono la loro decisione di svolgere gratuitamente, fuori dal proprio orario, di lavoro attività a favore di società od associazioni sportive dilettantistiche.


Da una attenta analisi della disposizione numerose sono le imprecisioni che emergono, per le quali sarebbe opportuno ottenere chiarimenti.


In primis non è stato chiarito quale ruolo può essere ricoperto gratuitamente dal pubblico dipendente fuori dall’orario di lavoro, ovvero se può svolgere l’attività sportiva come atleta, come tecnico, oppure come amministrativo etc.


Inoltre non è stato chiarito cosa si intende con il termine “fuori dall’orario di lavoro”.


Tale terminologia si presta a numerose interpretazioni, come ad esempio durante il periodo di ferie, di permessi, durante il periodo in cui uno risulta essere in malattia, durante un periodo di assenza dal posto di lavoro per infortunio, etc.


Una simile specificazione sarebbe stata utile per evitare che alcuni impiegati pubblici, falsi volontari, prestino la propria attività a favore di società od associazioni sportive dilettantistiche a discapito della pubblica amministrazione da cui dipendono.


Altro importante chiarimento doveva essere fornito in merito ai lavoratori interinali occupati presso una pubblica amministrazione. In base a quanto riportato dall’articolo 90 comma 23 del L.289/2002 tali soggetti dovrebbero inevitabilmente essere esclusi dal novero di coloro che hanno l’opportunità di svolgere attività gratuita presso una associazione o società sportiva dilettantistica in quanto a tutti gli effetti dipendenti dell’agenzia di lavoro somministrazione e non della pubblica amministrazione dove sono soltanto stati inviati a lavorare.



GIULIO D’IMPERIO




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