I MEDICI SPECIALIZZATISI PRIMA DEL 1991 HA DIRITTO AL PUNTEGGIO
Il Tar della regione Sicilia, con sentenza 485/05 si è espresso favorevolmente al riconoscimento dei diritti dei medici (retribuzione e punteggio) che si sono specializzati prima del 1991, ed esattamente nel periodo 1983-1991. Potendo, il diritto riconosciuto dalla direttiva comunitaria 82/76, essere fatto valere esclusivamente con una azione di risarcimento dei danni per tardivo ed inesatto adempimento della normativa comunitaria da parte del legislatore nazionale, la capacità di rappresentare lo Stato italiano in giudizio per resistere all’azione risarcitoria compete, in linea di principio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri , che , in base alla L. 400/88 ha una competenza specifica e qualificata per quanto attiene il recepimento dei provvedimenti comunitari nell’ordinamento interno.
Con la pubblicazione del D. Lgs. 257/91 (G.U. 16 agosto 1991 n. 191) veniva recepita la direttiva comunitaria, che escludeva, però, gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni anteriori; a fronte di tale univoca scelta legislativa, che segnava anche il momento in cui si perfezionava il danno patrimoniale, lo specializzando “ante 91” era messo perfettamente in grado di contestare allo Stato italiano la flagrante violazione dell’impegno assunto in sede comunitaria e, dunque, dal momento dell’entrata in vigore del D.lgs. 257/91 e non dal 1983, decorreva il termine quinquennale per agire nei confronti dello stato inadempiente.
La sentenza del Tar Sicilia e di altri Tribunali regionali hanno sottolineato proprio tale diritto, per i medici specializzati , ante “91” di vedersi riconosciuti i punteggi.
Il diritto alla retribuzione ed alla valutazione del titolo deve ritenersi esteso anche a coloro che hanno frequentato corsi di specializzazione anteriormente all anno accademico 1991/92, ancorchè la
concreta attribuzione del beneficio richiesto sia comunque subordinata al previo accertamento da parte dell Amministrazione della sussistenza delle condizioni richieste dall art. 11 della Legge n. 370 del 1999. Il riconoscimento economico non può essere scisso dal beneficio dell assegnazione al titolo di specializzazione conseguito di uno specifico punteggio: l accertamento della sussistenza dei presupposti di legge non può che valere sia ai fini dell uno che dell altro beneficio, posto che né la disposizione pone alcuna differenziazione, né si ravvisa una possibile ratio a sostegno di una diversa tesi.
Dott.ssa Roberta Caragnano
SENTENZA N. 485-05
Depositata in Segreteria il 6/04/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 548/2004 Sezione Prima, proposto da P.G., rappresentato e
difeso dagli avv.ti Girolamo Rubino, Lucia Alfieri e Leonardo Cucchiara ed
elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell avv. Girolamo
Rubino, via Oberdan, 5; CONTRO
l Azienda U.S.L. n. 9 di Trapani, in persona del Direttore Generale p.t.,
rappresentato e difeso dall avv. Arturo Giallombardo, elettivamente
domiciliata in Palermo in via G. Pacini, n. 5, presso C. Giallombardo, PER L
ANNULLAMENTO
previa sospensione - della deliberazione n. 2779 del 4/9/2003 del Direttore
dell A.U.S.L. n. 9 di Trapani, avente ad oggetto. "Approvazione della
graduatoria per il conferimento di incarichi e supplenze a tempo determinato
di dirigente medico di oftalmologia", nella parte in cui omette di
attribuire al ricorrente il punteggio aggiuntivo al diploma di
specializzazione previsto dalle vigenti disposizioni, e conseguentemente lo
colloca al secondo posto della graduatoria di che trattasi;
- della deliberazione sopraindicata nella parte in cui attiva nei confronti
del ricorrente il procedimento per la repressione delle autocertificazioni
false e mendaci;
- della nota prot. n. 2582/9993 del 2/10/2003 con cui viene rigettato il
ricorso in opposizione al predetto atto deliberativo.
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in
giudizio; Viste le memorie depositate; Viste le ordinanze n. 581 del 2 marzo
2004 e 1392 del 9 giugno 2004, con le quali questo Tribunale ha respinto la
domanda di sospensione dell esecuzione del provvedimento impugnato; Vista l
ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia
in sede giurisdizionale n. 644 dell 8 luglio 2004 con cui è stato accolto l
appello e sospesa l efficacia del provvedimento impugnato; Designato
relatore alla pubblica udienza del 22 febbraio 2005 il Referendario dott.ssa
Mara Bertagnolli; Uditi in udienza l avv. L. Cucchiara per il ricorrente e l
avv.to A. Giallombardo per l Amministrazione resistente; Ritenuto in fatto
e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente ha partecipato, a seguito di pubblicazione in data 15 aprile
2003 di apposito avviso pubblico, ad una selezione per la formulazione di
graduatoria annuale per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Dirigente medico di varie discipline presso la Azienda U.S.L. n. 9 di
Trapani. In tale occasione lo stesso ha provveduto ad autocertificare, come
ammesso in alternativa alla produzione di certificato, il possesso del
titolo conseguente all espletamento di un corso di specializzazione conforme
alle normative comunitarie. Il possesso di tale titolo avrebbe dovuto
comportare l attribuzione del primo posto nella graduatoria per la
specializzazione in oftalmologia, grazie al punteggio aggiuntivo previsto
per tale categoria di titoli dall art. 27, comma 7, del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483, come modificato dal d. lgs. 17 agosto 1999, n. 368.
A seguito degli accertamenti effettuati, però, l Azienda intimata ha
ritenuto che il corso di specializzazione seguito dal ricorrente prima dell
anno accademico 1991/92 non potesse, proprio per tale ragione, essere
considerato come rientrante nell ambito di quelli considerati, ai fini del
punteggio, dalla norma ora citata. Per la stessa ragione la Azienda ha
altresì disposto, con la stessa deliberazione con cui veniva approvata la
graduatoria della selezione nella quale il ricorrente risultava secondo, a
causa della mancata considerazione del punteggio relativo al corso di
specializzazione, l attivazione della procedura prevista dall art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Con ricorso notificato il 18 novembre 2003 e depositato il 28 gennaio 2004 a
seguito del rinvio per competenza territoriale al T.A.R. Sicilia, sede di
Palermo, disposto con ordinanza del T.A.R. Lazio, sez. III bis, n. 43 del 15
gennaio 2004, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe
indicato, chiedendone altresì la sospensione degli effetti. Tale
provvedimento cautelare è stato rigettato in primo grado da questo
Tribunale, anche laddove la richiesta è stata riproposta a seguito della
produzione del nulla osta ministeriale del 24 marzo 2004 e quindi accolta in
appello con la già citata ordinanza del Consiglio di Giustizia
Amministrativa.
Nel merito il provvedimento si pretende viziato da violazione di legge per
mancata applicazione del D.P.R. 483/97 e quindi del d. lgs. 368/99, nonché
delle direttive C.E. 16.6.75, n. 363 e 76/82 di cui sono attuazione. Nell
udienza pubblica le parti chiedono che il ricorso venga trattenuto in
decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi fondato e va accolto.
L intera vicenda trae origine dal ritardo con cui lo Stato italiano ha
adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria in tema di
formazione dei medici specialistici (direttiva n. 82/76/CEE del 26 gennaio
1982). Si è infatti dovuto attendere il d. lgs. 8 agosto 1991, n. 257 perché
fosse espressamente previsto che il diploma di specializzazione conseguito a
seguito della frequenza, obbligatoria, di un corso della durata di quattro
anni con esclusione di qualsiasi ulteriore attività lavorativa e diritto
alla corresponsione di un adeguata remunerazione, costituisse titolo da
valutare separatamente nei concorsi di accesso ai profili professionali
medici. L applicazione di tale normativa ha però fin da subito manifestato
la propria non conformità a quella comunitaria, nella parte in cui disponeva
la sua stessa applicazione ai soli medici ammessi alle scuole di
specializzazione a decorrere dall anno accademico 1991-1992 (Cons. Stato,
IV, 25 agosto 1997, n. 909). Ne è seguita (Cons. Stato, 10 agosto 2000, n.
4442) la disapplicazione della norma nazionale e la diretta applicazione
delle direttive comunitarie, nel caso di specie ritenute sufficientemente
precise, in quanto il principio che si assume violato è espresso senza
margini di incertezza, e non condizionate, considerato che non lasciano allo
Stato alcun margine di valutazione per l attribuzione di portata generale al
nuovo ordinamento delle specializzazioni mediche.
Lo stesso legislatore, preso atto della carenza in cui è incorso, ha
provveduto a porvi rimedio attraverso l adozione del d. lgs. 17 agosto 1999,
n. 368, riconoscendo i benefici già previsti dal testo originario del d.
lgs. 257/91, anche ai medici che avessero frequentato corsi con le stesse
caratteristiche previste dalla legge prima dell anno 1991/92.
Si legge ancora nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 30 marzo
2004, n. 4945: "L orientamento giurisprudenziale prevalente, condiviso dal
Collegio, è, peraltro, nel senso che la discrezionalità dell Amministrazione
va riconosciuta per l organizzazione, la programmazione e la gestione dei
corsi di specializzazione, ma non può riguardare il limite temporale di
applicazione delle direttive che dalle norme nazioni di recepimento (legge
n. 428 del 1990 e d. lgs. N. 257 del 1991) viene fissato ai corsi di
specializzazione iniziati nell anno accademico 1991/92, senza considerare
quelli iniziati prima e in corso di svolgimento".
Ed ancora "il diritto degli appellanti alla corresponsione delle borse di
studio deve essere, tuttavia, subordinato all accertamento da parte dell
Amministrazione - nel rispetto dei termini prescrizionali di legge - delle
condizioni previste dal secondo comma del citato art. 11 (frequenza di un
corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal D.P.R. 10
marzo 1982, n. 162, per l intera durata legale del corso di formazione;
impegno di servizio a tempo pieno, attestato dal direttore della scuola di
specializzazione; mancato svolgimento per tutta la durata del corso di
specializzazione di qualsiasi attività libero-professionale esterna, nonché
attività lavorativa anche in regime di convenzione o di precarietà con il
Servizio sanitario nazionale).". Il diritto alla retribuzione ed alla
valutazione del titolo deve quindi ritenersi esteso anche a coloro che hanno
frequentato corsi di specializzazione anteriormente all anno accademico
1991/92, ancorchè la concreta attribuzione del beneficio richiesto sia
comunque subordinata al previo accertamento da parte dell Amministrazione
della sussistenza delle condizioni richieste dall art. 11 della Legge n. 370
del 1999.
Dall orientamento sin qui riportato non ha ragione di discostarsi il
Collegio che, quindi, lo fa proprio al fine di pervenire ad una soluzione
della questione in esame. Nel caso di specie l avvenuto riconoscimento del
diritto a percepire le retribuzioni dovute in relazione agli anni del corso
di specializzazione dallo stesso frequentato ai sensi della ora citata legge
è stato comunicato al ricorrente con nota del Ministero di data 28 marzo
2001.
Come si può dedurre da una corretta lettura sia della norma che della
giurisprudenza già ricordata, il riconoscimento economico non può essere
scisso dal beneficio dell assegnazione al titolo di specializzazione
conseguito di uno specifico punteggio: l accertamento della sussistenza dei
presupposti di legge non può che valere sia ai fini dell uno che dell altro
beneficio, posto che né la disposizione pone alcuna differenziazione, né si
ravvisa una possibile ratio a sostegno di una diversa tesi.
Alla luce di tutto ciò appare corretta l attestazione del ricorrente che,
avvalendosi della possibilità riconosciutagli dal bando pubblicato il 25
marzo 2003, ha dichiarato di aver frequentato un corso di specializzazione
conforme alla norma comunitaria. Correttamente il ricorrente non ha
autocertificato il possesso di un diploma rilasciato ai sensi della
normativa CE, ma ha dichiarato, in una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, un fatto che - nel 2003 e quindi ben dopo l avvenuto riconoscimento
nei suoi confronti della riconducibilità del corso di specializzazione dallo
stesso frequentato prima dell anno accademico 1991/92 a quelli conformi alla
normativa comunitaria di cui al d. lgs. 257/91 ai sensi della legge 370/99 -
era effettivamente vero e cioè che, come risulta successivamente attestato,
su richiesta dell interessato, dal Ministero della Salute in data 24
novembre 2003, il corso dalla stesso sostenuto ha avuto una durata legale di
anni quattro, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria.
Quanto dichiarato, quindi, non solo non risulta essere falso, ma avrebbe
dovuto indurre l amministrazione intimata ad operare le verifiche previste
dal d.lgs. 445 del 2000 e quindi a richiedere, a conferma della veridicità
di quanto asserito dal ricorrente, quell attestazione che è stata poi
prodotta dal ricorrente. Considerata la complessità della disciplina e l
incertezza a lungo protrattasi sulla rilevanza della fattispecie oggetto del
presente ricorso, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra
le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima,
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l effetto, annulla i provvedimenti
impugnati.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2005, con
l intervento dei Sigg.ri Magistrati:
- Giorgio Giallombardo - Presidente - Salvatore Veneziano - Consigliere -
Mara Bertagnolli - Referendario -est.