Cassazione sezione lavoro sentenza n. 4774 del 6 marzo 2006: Massima ufficiale estratta da CED www.cortedicassazione.it
PREVIDENZA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI – INDEBITO – DISCIPLINA APPLICABILE
La Corte riconferma il principio per cui l’obbligazione di restituire i contributi versati dal datore di lavoro in misura maggiore di quella dovuta (anche in dipendenza dal suo diritto al beneficio dello sgravio o della fiscalizzazione) costituisce l’oggetto di una obbligazione pecuniaria di fonte legale (art.2033 cod.civ.), soggetta alle regole proprie dell’art. 1224 cod.civ., in tema di interessi moratori e risarcimento del maggior danno per il ritardo nell’adempimento e non già, per la radicale difformità con i crediti di previdenza sociale e di assistenza sociale obbligatoria, alle disposizioni sul cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Sentenza n. 4774 del 6 marzo 2006
(Sezione Lavoro, Presidente E. Mercurio, Relatore F. Miani Canevari)