lavoroprevidenza

venerdì 14 aprile 2006

COMPUTO NEL TFR DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE CORRISPOSTE PER ACCERTATA ILLEGITTIMITÀ CIGS - NATURA DELL AZIONE - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO

Tribunale di Nola, sentenza del 13.02.2006 - su gentile segnalazione dell Avv. Pietro D Anto


Computo nel TFR di differenze retributive corrisposte per accertata illegittimità cigs - natura dell azione - prescrizione del diritto
Tribunale di Nola, sentenza del 13.02.2006 - Giudice Dr.ssa Monica Galante
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Nella sentenza
L azione avente ad oggetto la violazione del diritto del lavoratore a svolgere la propria prestazione lavorativa ha natura diversa dall azione relativa alla violazione del computo del TFR.
All azione risarcitoria (conseguente ad illecito contrattuale del datore di lavoro) si applica la prescrizione ordinaria decennale.
All azione per spettanza di somme retributive si applica la prescrizione breve.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Solo dal momento della risoluzione del rapporto matura il diritto del lavoratore al TFR, del quale la cessazione del rapporto è fatto costitutivo.


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TRIBUNALE DI NOLA
- Giudice del Lavoro - giudizio N.R. 686/a/2004


OGGETTO: computo nel tfr di differenze retributive corrisposte per accertata illegittimità cigs.


MOTIVAZIONE
contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.
da allegare al verbale di udienza del 13.02.2006


E pacifico tra le parti che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della resistente dal 1970 al 30.11.1994; che, adita l autorità giudiziaria, il Pretore di Pomigliano d Arco ha dichiarato l illegittimità della collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs) dal 18.01.1994 al 31.10.1994 e condannato la convenuta al pagamento degli importi corrispondenti alle differenze tra l ordinaria retribuzione ed il trattamento di cigs percepito (da liquidarsi in separato giudizio) con sentenza n. 82 del 20.02. 1997 / 04.03.1997, confermata dal Tribunale di Nola, in grado di appello, con sentenza n. 255/2001 del 17 / 24.01.2001; che, adito per il giudizio sul quantum, il Pretore di Nola ha condannato la società convenuta al pagamento della somma di £. 16.660.339 (€ 8.604,35), oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno per illegittima cigs, con sentenza n. 86 del 10 / 12.03.1998.
Ciò premesso, le parti discutono sul computo nel trattamento di fine rapporto (tfr) della somma di £. 16.660.339 (€ 8.604,35), a titolo di risarcimento del danno per illegittima cigs e, dunque, sul diritto del ricorrente al pagamento, a cura della convenuta XXXX s.p.a., della somma di € 871,50 (già comprensiva di interessi legali, pari ad € 277,16).
Orbene, in accoglimento dell eccezione sollevata tempestivamente dalla convenuta, va rigettata la domanda per prescrizione del diritto.
Preliminarmente deve rigettarsi la contro-eccezione del ricorrente che pretende l applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale sulla base di una pretesa rivendicata come risarcitoria.
Non bisogna, infatti, confondere l azione avente ad oggetto la violazione del diritto del lavoratore a svolgere la propria prestazione lavorativa per effetto di una illegittima sospensione in cassa integrazione da quella relativa alla violazione del computo del tfr.
La prima violazione costituisce un illecito contrattuale del datore di lavoro, da cui consegue il diritto del prestatore al risarcimento del danno ai sensi dell art. 1218 c.c., assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale, sebbene la (mera) misura del danno sia calcolata sull entità delle retribuzioni non percepite (cfr. Cass. 18 ottobre 1991 n. 10978; Cass. civ., Sez. lav., 09/11/2001, n. 13926).
La seconda violazione, invece, concerne la spettanza o meno di somme retributive, per le quali espressamente l art. 2948 n. 5 c.c. applica la prescrizione breve.
Quanto alla decorrenza della prescrizione, è noto che solo al momento della risoluzione del rapporto matura il diritto del lavoratore al tfr, del quale la cessazione del rapporto è fatto costitutivo (Cass. 15371/2004; 15687/2000; 12548/1998; 9189/1991): una cosa è, infatti, il diritto del lavoratore ad ottenere le necessarie informazioni sulle quote (e sulle componenti) del trattamento da accantonare, altra cosa è il diritto del medesimo lavoratore a conseguire l emolumento (o parte dello stesso, nei casi previsti dai commi sesto e seguenti dell art. 2120 c.c), dal momento che l accantonamento delle quote, opportunamente rivalutate, è uno strumento solo contabile che non vale a mettere a disposizione del dipendente la somma relativa.
Ne consegue che, ai sensi dell art. 2935 c.c. ("la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"), solo dalla cessazione del rapporto di lavoro decorre il termine di prescrizione quinquennale, mentre concorrono a determinarne l ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poichè quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del t.f.r. e non come componenti del relativo diritto (Cass. civ., sez. lav., 18/11/1997, n. 11470).
Inoltre, la disposizione dell art. 2935 c.c. si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto e, quindi, alle cause impeditive di ordine generale dell esercizio del diritto medesimo - quali una condizione sospensiva non ancora verificatasi o un termine, non ancora scaduto - con la conseguenza che l impossibilità di fatto di agire, in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (nell ipotesi, per incertezza nella individuazione del debitore; per il comportamento reticente del debitore; per l ignoranza dell esistenza del diritto, salvo che integri un doloso occultamento dell esistenza del debito rilevante ai sensi dell art. 2941 n. 8 c.c.) non è idonea ad impedire il decorso della prescrizione (Cass. civ., sez. I, 12/03/1994, n. 2429; Cass. civ., sez. I, 03/05/1999, n. 4389; Cass. civ., sez. lav., 07/05/2004, n. 8720; Cons. Stato, sez. VI, 16/05/1992, n. 393).
In difetto di cause di sospensione della prescrizione, il ricorrente ben avrebbe potuto agire, alla cessazione del rapporto e nei 5 anni successivi, per l accertamento del diritto alla differenza di tfr, in conseguenza dell illegittima cigs.
Non costituisce, infatti, un ostacolo di diritto ma di mero fatto, al tempo della cessazione del rapporto, l assenza di un pronuncia del giudice accertativa della illegittimità della cigs e della condanna al pagamento delle somme risarcitorie.
Né la pendenza di una controversia, avente ad oggetto l accertamento del diritto la cui lesione venga dedotta come titolo di una pretesa di risarcimento di danni, vale a precludere un immediato esercizio dell azione in esame; la pendenza stessa, quindi, non è suscettibile di configurarsi come causa impeditiva del decorso della prescrizione, potendo, al più, rilevare un eventuale rapporto di pregiudizialità esistente tra il giudizio di risarcimento del danno della cigs e quello di determinazione del tfr che pone un problema esclusivamente processuale (riunione per cause connesse; cfr. Cass. civ., sez. I, 26/03/2004, n. 6076, secondo cui il rapporto di pregiudizialità esistente tra il giudizio amministrativo - di annullamento del provvedimento - e quello ordinario - di determinazione dell indennità - pone un problema esclusivamente processuale, che trova soluzione nell istituto della sospensione necessaria prevista dall art. 295 c.p.c., emessa in un giudizio relativo all indennità di espropriazione e alla decorrenza del termine di prescrizione ancorché il decreto di esproprio sia stato impugnato davanti al giudice amministrativo).
Alla luce delle precedenti argomentazioni, deve rilevarsi che non è stato allegato né prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione stragiudiziale; occorre, quindi, tener conto esclusivamente della notifica del ricorso giudiziario, effettuata in data 19.06.2004 e, dunque, oltre il termine dei 5 anni successivi alla cessazione del rapporto, intervenuta in data 30.11.1994, con conseguente prescrizione del diritto del ricorrente al pagamento di somme a titolo di differenza tfr.
Per completezza, va rilevato che risulta allegata nella produzione di parte ricorrente anche l istanza per il tentativo di conciliazione presentata alla Commissione Provinciale di conciliazione in data 31.07.2002: tuttavia, tale mera presentazione della richiesta alla Commissione, non solo è intervenuta oltre il quinquennio decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma, in assenza della sua comunicazione alla controparte, non ha gli effetti interruttivi e sospensivi indicati nel secondo comma dell art. 410 cod. proc. civ. (cfr. Cassazione Sezione Lavoro n. 967 del 21 gennaio 2004).


Il rigetto della domanda sotto il profilo della prescrizione esonera il giudicante dall esaminare le restanti censure sollevate dalla resistente.
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per compensarle interamente tra le parti.
Nola, 13.02.2006
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Monica Galante




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