I PERMESSI RETRIBUITI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
La redazione di LavoroPrevidenza.com, avendo ricevuto varie richieste di informazioni in merito alla questione della retribuibilità dei permessi per i componenti di seggi elettorali, ritiene opportuno richiamare la normativa che concerne le modalità di impegno dei lavoratori dipendenti nei seggi di prossima istituzione.
La disposizione cui far, principalmente, riferimento è la legge n. 69/1992 la quale afferma: “i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi e non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”. Tale norma è frutto del chiaro orientamento seguito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 452/1991.
Per giorni lavorativi si intendono quelli per i quali il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione (anche il sabato nella ipotesi di settimana lunga).
Per giorni non lavorativi si intendono quelli nei quali il lavoratore non presta attività (e, quindi, anche il sabato in caso di settimana corta). In tali giorni va riconosciuta una quota pari alla retribuzione o un riposo compensativo.
Per giorni festivi si intendono quelli per i quali va concesso un riposo compensativo oppure una quota di retribuzione pari ad una giornata lavorativa.
La retribuzione erogabile è quella normale, senza alcuna maggiorazione, atteso che per le incombenze elettorali è già previsto uno specifico compenso da parte del Ministero dell’Interno.
Gli obblighi del lavoratore sono così riassumibili:
a) informazione tempestiva al proprio datore di lavoro circa la nomina a membro del seggio elettorale o rappresentante di lista;
b) dichiarazione, con il bollo del seggio, del presidente (o, nel caso che la cosa riguardi quest’ultimo del vice presidente) riguardante le giornate di impegno. Particolare importante è quello relativo all’eventuale “sforamento” nella giornata di martedì: il dipendente ha diritto ad essere retribuito per tutta la giornata, pur se l’impegno è stato parziale.
Le somme corrisposte dal datore di lavoro sono, a tutti gli effetti, sottoposti alle usuali aliquote fiscali e previdenziali.
Nulla dice la norma circa il soggetto che, in caso di disaccordo, ha il potere di scegliere tra la retribuzione ed il riposo compensativo.
La disposizione sui compensi per i componenti dei seggi, riguarda tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dalla tipologia contrattuale in essere. Ciò significa che essa non trova applicazione nei confronti dei c.d.”lavoratori autonomi” che hanno stipulato, ad esempio, contratti a progetto o che sono associati in partecipazione o che, infine, hanno in essere una prestazione d’opera ex art. 2222 c.c. .