Gazzetta Ufficiale N. 54 del 6 Marzo 2006
LEGGE 1 marzo 2006, n.67
Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita vittime di discriminazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
P r o m u l g a
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita e ambito di applicazione)
1. La presente legge, ai sensi dell articolo 3 della Costituzione,
promuove la piena attuazione del principio di parita di trattamento
e delle pari opportunita nei confronti delle persone con disabilita
di cui all articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili,
politici, economici e sociali.
2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle
persone con disabilita relative all accesso al lavoro e sul lavoro,
le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216,
recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto
dall amministrazione competente per materia, ai sensi
dell art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all art. 1:
- Il testo dell art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 (Leggequadro per l assistenza, l integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., e il
seguente:
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e
causa di difficolta di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacita complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l autonomia personale, correlata all eta , in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita .
Le situazioni riconosciute di gravita determinano
priorita nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, reca:
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2003, n. 187.
Art. 2.
(Nozione di discriminazione)
1. Il principio di parita di trattamento comporta che non puo
essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone
con disabilita .
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla
disabilita , una persona e trattata meno favorevolmente di quanto
sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in
situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un
criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri mettono una persona con disabilita in una
posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
4. Sono, altresi , considerati come discriminazioni le molestie
ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi
connessi alla disabilita , che violano la dignita e la liberta di
una persona con disabilita , ovvero creano un clima di intimidazione,
di umiliazione e di ostilita nei suoi confronti.
Art. 3.
(Tutela giurisdizionale)
1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di
cui all articolo 2 della presente legge e attuata nelle forme
previste dall articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un
comportamento discriminatorio a proprio danno, puo dedurre in
giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti,
che il giudice valuta nei limiti di cui all articolo 2729, primo
comma, del codice civile.
3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a
provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non
patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta
o dell atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni
altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli
effetti della discriminazione, compresa l adozione, entro il termine
fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle
discriminazioni accertate.
4. Il giudice puo ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui
al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un
quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a
maggiore diffusione nel territorio interessato.
Note all art. 3:
- Il testo dell art. 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo
unico delle disposisizioni concernenti la disciplina
dell immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,
S.O., e il seguente:
«Art. 44 (Azione civile contro la discriminazione).
(Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42). - 1. Quando il
comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice pero ,
su istanza di parte, ordinare la cessazione del
comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro
provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere
gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche
personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore
del luogo di domicilio dell istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalita
non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene piu opportuno agli atti di istruzione
indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all accoglimento o
al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i
provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto
motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In
tal caso fissa, con lo stesso decreto, l udienza di
comparizione delle parti davanti a se entro un termine non
superiore a quindici giorni, assegnando all istante un
termine non superiore a otto giorni per la notificazione
del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore e ammesso
reclamo al tribunale nei termini di cui all art. 739,
secondo comma, del codice di procedura civile. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e
739 del codice di procedura civile.
7. (Omissis).
8. Chiunque elude l esecuzione di provvedimenti del
pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del
tribunale di cui al comma 6 e punito ai sensi dell art.
388, primo comma, del codice penale.».
- Il testo dell art. 2729, primo comma, del codice
civile, e il seguente:
«Art. 2729 (Presunzioni semplici). - Le presunzioni non
stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del
giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi,
precise e concordanti.».
Art. 4.
(Legittimazione ad agire)
1. Sono altresi legittimati ad agire ai sensi dell articolo 3 in
forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata a pena di nullita , in nome e per conto del soggetto
passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati
con decreto del Ministro per le pari opportunita , di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della
finalita statutaria e della stabilita dell organizzazione.
2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire
nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilita e
ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l annullamento
di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.
3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresi
legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di
cui ai commi 2 e 3 dell articolo 2, quando questi assumano carattere
collettivo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi 1° marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4129):
Presentato dal Ministro senza portafoglio per le pari
opportunita (Prestigiacomo) e dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali (Maroni) il 2 luglio 2003.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 17 luglio 2003 con pareri delle
commissioni I, II, XI e XIV.
Esaminato dalla XII commissione il 10, 16 e 23 febbraio
2005; 8 marzo 2005; 6 aprile 2005; 5 luglio 2005;
14 settembre 2005.
Esaminato in aula il 16 settembre 2005 e approvato il
30 novembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3674):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 5 dicembre 2005 con pareri delle commissioni
1ª, 11ª, 12ª e 14ª.
Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia),
in sede deliberante, l 11 gennaio 2006 con pareri delle
commissioni lª, 11ª, 12ª e 14ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e
approvato il 17 gennaio 2006.