lavoroprevidenza

lunedě 3 aprile 2006

IN E S C L U S I V A SU LAVOROPREVIDENZA LA "RELAZIONE TEMATICA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL PROCESSO DEL LAVORO": RIFLESSIONI SULLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA IN MATERIA DI PRODUZIONE DOCUMENTALE E NUOVI MEZZI DI PROVA NEL PROCESSO DEL LAVORO

su segnalazione del dr. Giuseppe Buffone - Responsabile Sezione Lavoro di LavoroPrevidenza.com







RELAZIONE TEMATICA



Rel. n. 26 Roma, 17 febbraio 2006


Riflessioni sulla giurisprudenza di legittimit¨¤ in materia di produzione documentale e nuovi mezzi di prova nel processo del lavoro



Oggetto: PROCEDIMENTI SPECIALI ¨C PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA ¨C IMPUGNAZIONI ¨C APPELLO ¨C PROVE NUOVE ¨C LIMITI DI AMMISSIBILITAĄŻ ¨C Nuovi mezzi di prova ¨C Nozione ¨C Nuovi documenti ¨C Poteri officiosi del giudice.





Sommario: 1.- Premessa. I limiti e lĄŻiter dellĄŻindagine. 2.- La massima della sentenza delle Sezioni unite n. 8202 del 2005. 3.- Il contesto normativo e le interpretazioni possibili. Definizioni conclusive: novum come diverso da quanto dedotto in primo grado; documento come mezzo di prova scritta; prove nuove ammissibili come mezzi di prova ulteriori e decisivi su fatti gi¨¤ allegati o contestati; ammissibile eterogeneit¨¤ dei nuovi mezzi di prova rispetto a quelli dedotti in primo grado; indispensabilit¨¤ e potere officioso. 4.- LĄŻevoluzione della giurisprudenza di legittimit¨¤: a) il grand arr¨şt del 1990. 5.- (segue): b) tendenze restrittive e teoria delle piste probatorie. 6.- (segue): c) la motivazione della sentenza n. 8202 del 2005. 7.- Corollari in tema di atto interruttivo della prescrizione e successive applicazioni nella giurisprudenza della Sezione lavoro.




1.- Il compito assegnato a questo contributo ¨¨ ben definito e consiste nella enunciazione dello stato della giurisprudenza di legittimit¨¤ riguardo ai limiti della ammissione di nuovi mezzi di prova, e segnatamente di nuova produzione documentale, nel giudizio dĄŻappello delle controversie soggette al rito del lavoro (art. 437, secondo comma, c.p.c.).


EĄŻ noto che sulla vexata quaestio sono nuovamente intervenute le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 8202 del 2005, a distanza di circa quindici anni dal grand arr¨şt di cui alla sentenza n. 9199 del 1990, con una rivisitazione della materia ampiamente sollecitata dalla giurisprudenza della Sezione lavoro della stessa Corte ¨C in verit¨¤ mai interamente appagata, per diversi profili, dalle definizioni contenute in quella pronuncia ¨C e formalmente suscitata, infine, con ordinanza di rimessione ex art. 374 c.p.c.


La centralit¨¤ che tale intervento assume nellĄŻ¨¤mbito di uno studio sulla giurisprudenza consiglier¨¤, per metodo di indagine, di riportare la massima ufficiale della indicata pronuncia del 2005, cos¨Ź come redatta dallĄŻUfficio del Massimario della S.C., s¨Ź che lĄŻenunciazione del principio possa costituire la base di partenza per una riflessione analitica circa i contenuti teorici di esso e le conseguenze pratiche che ne derivano.


Ma la trascrizione della massima dovr¨¤ riguardare, necessariamente, anche la coeva, e parallela, pronuncia delle Sezioni unite n. 8203 del 2005, che riguarda identica problematica, con riferimento al rito ordinario (art. 345, terzo comma, c.p.c.), poich¨Ś, comĄŻ¨¨ evidente, il raffronto fra le due massime potr¨¤ essere utilizzato ai fini esegetici nella questione che qui interessa.


LĄŻindicata delimitazione metodologica non esimer¨¤, peraltro, dalla individuazione del contesto normativo da cui trae origine la questione e consentir¨¤, dĄŻaltronde, di indicarne le possibili interpretazioni.


Cos¨Ź posto il problema, si potranno evidenziare le soluzioni via via adottate dalla giurisprudenza, a cominciare dalla sopra ricordata sentenza delle Sezioni unite del 1990 e dalla successiva evoluzione riscontrabile nelle pronunce della Sezione lavoro degli anni novanta e primi anni duemila (tese ¨C in nome della peculiare funzione del processo del lavoro - alla ricerca di un varco nella rigida barriera delle preclusioni e, nel contempo, a una pi¨´ coerente sistemazione del giudizio dĄŻappello), fino alla pronuncia delle Sezioni unite del 2005, di cui si esamineranno analiticamente le motivazioni e si definiranno le conclusioni.


Infine, saranno indicate le prime ricadute del revirement sulla giurisprudenza corrente della Sezione lavoro, specie con riferimento alla problematica connessa alle modalit¨¤ di produzione dellĄŻatto interruttivo della prescrizione.



2.- I princ¨Źpi enunciati dalla sentenza delle Sezioni unite 20 aprile 2005 n. 8202 sono stati cos¨Ź massimati:



<<Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, cod. proc. civ., che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare ¨C onere probatorio gravante anche sullĄŻattore per il principio di reciprocit¨¤ fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 ¨C e 437, secondo comma, cod. proc. civ., che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova ¨C fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, lĄŻomessa indicazione, nellĄŻatto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e lĄŻomesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dallĄŻevolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilit¨¤ della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento ¨C ispirato alla esigenza della ricerca della Ą°verit¨¤ materialeĄą, cui ¨¨ doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento ¨C nei poteri dĄŻufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse>>.



La massima della sentenza n. 8203, sopra citata, avente medesima data di pubblicazione ed emessa dal medesimo Collegio, recita cos¨Ź:



<<Nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, lĄŻart. 345, terzo comma, cod. proc. civ., va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilit¨¤ di mezzi di prova Ą°nuoviĄą ¨C la cui ammissione, cio¨¨, non sia stata richiesta in precedenza ¨C e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nellĄŻatto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabili, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilit¨¤ degli stessi per la decisione. Peraltro, nel rito ordinario, risultando il ruolo del giudice nellĄŻimpulso del processo meno incisivo che nel rito del lavoro, lĄŻammissione di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili non pu¨° comunque prescindere dalla richiesta delle parti>>.



3.- Ai sensi dellĄŻart. 414 c.p.c., che disciplina la forma della domanda nelle controversie soggette al rito del lavoro, <<la domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere>>, fra lĄŻaltro, <<lĄŻesposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni>> (n. 4) e <<lĄŻindicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione>> (n. 5).


LĄŻart. 416 c.p.c., che disciplina la costituzione del convenuto nelle medesime controversie, dispone, al terzo comma, che il convenuto deve, fra lĄŻaltro, <<proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare>>.


Le riportate disposizioni (unitamente a quelle che disciplinano singole eccezioni alla regola generale, quali possono definirsi le disposizioni contenute nei commi quinto e settimo dellĄŻart. 420 c.p.c.) compongono il sistema delle preclusioni riguardo allĄŻonere, che la legge attribuisce alle parti, di allegazione di fatti e deduzione di prove.


Il quadro rigoroso cos¨Ź delineato, che potrebbe dirsi improntato ad un generale onere delle parti di allegazione e contestazione[1], comĄŻ¨¨ noto ammette un contemperamento, attribuendo al giudice di primo grado il potere di disporre dĄŻufficio in qualsiasi momento lĄŻammissione di ogni mezzo di prova (art. 421, secondo comma, c.p.c.)[2].


Un tale sistema, cos¨Ź contemperato, condiziona la struttura del giudizio dĄŻappello delle controversie in esame, il quale ¨C in coerenza con lĄŻintento del legislatore del 1973 di attuare nel modo pi¨´ rigoroso il principio del doppio grado di giurisdizione ¨C ¨¨ caratterizzato dal divieto di estendere la cognizione del giudice del gravame oltre i limiti oggettivamente fissati nella fase di primo grado, con il conseguente vincolo ad un giudizio <<sulle carte>>, cio¨¨ sul materiale probatorio raccolto dal primo giudice, che pure il giudice dellĄŻappello dovr¨¤ riesaminare e rivalutare[3].


Tutto ci¨° si compendia nel divieto di nova, che esclude anzitutto lĄŻammissibilit¨¤ di nuove domande ed eccezioni (art. 437, secondo comma, prima parte, c.p.c.)[4], a pena di nullit¨¤ della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del processo pur in presenza di accettazione del contraddittorio[5], ma colpisce, di regola, anche le deduzioni probatorie (art. 437, secondo comma, seconda parte, c.p.c.)[6].


Testualmente, per la parte che qui interessa, il dettato normativo dispone che <<non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche dĄŻufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causaĄ­>> (art. 437, secondo comma); <<qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, lĄŻudienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenzaĄ­>> (art. 437, terzo comma).


La regula juris ¨¨ quindi:


i nuovi mezzi di prova sono preclusi in appello.


LĄŻeccezione alla regola riguarda ¨C oltre al giuramento estimatorio ¨C la ammissibilit¨¤ di nuovi mezzi di prova che il collegio anche dĄŻufficio ritenga indispensabili, sicch¨Ś ¨C tenuto conto che il rilievo dĄŻufficio, formalmente riferito alla valutazione di indispensabilit¨¤, ¨¨ comunque riferibile alla ammissione della prova nel suo complesso ¨C risulta valida lĄŻenunciazione per cui:


sono eccezionalmente ammissibili, anche dĄŻufficio, nuovi mezzi di prova ritenuti dal giudice indispensabili.


LĄŻapplicazione della regola e dellĄŻeccezione cos¨Ź enunciate implica tuttavia la necessit¨¤ di alcune definizioni, poich¨Ś occorre chiarire:


a) cosa si intende per novit¨¤;


b) quali sono i mezzi di prova di regola inammissibili, se nuovi, ed eccezionalmente ammissibili, se nuovi ma ritenuti indispensabili;


c) cosa si intende per indispensabilit¨¤.


Per la nozione di novum soccorre la definizione usata dalla S.C. nella citata sentenza n. 8203, relativa al processo ordinario, secondo cui, semplicemente:


i mezzi di prova nuovi sono quelli non proposti in primo grado[7].


Mette conto rilevare che lĄŻutilizzazione di una nozione riferita al rito ordinario discende dalla sostanziale sovrapponibilit¨¤, in parte qua, dellĄŻart. 437, secondo comma, e dellĄŻart. 345, terzo comma, c.p.c. (salvo che nel primo lĄŻammissione dei nuovi mezzi di prova pu¨° avvenire per lĄŻiniziativa del giudice e lĄŻunico mezzo comunque ammissibile ¨¨ il giuramento estimatorio, mentre nel secondo lĄŻammissione pu¨° scaturire solo dalla deduzione delle parti e il giuramento comunque deferibile ¨¨ quello decisorio). E, peraltro, il fatto che la seconda disposizione, come modificata dalla novella del 1990, sia essenzialmente modellata sulla prima, ne consente una utilizzazione a fini puramente interpretativi: per esempio, la precisazione ¨C contenuta nellĄŻart. 345 ¨C che sono ammissibili, oltre a quelli ritenuti indispensabili, nuovi mezzi di prova ove <<la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile>> consente di argomentare che evidentemente anche nel rito speciale i mezzi di prova non deducibili in precedenza siano ammissibili in appello, a prescindere dalla indispensabilit¨¤ di essi; e se ne pu¨° inferire che la nozione di nuovi mezzi di prova, eccezionalmente ammissibili, ¨¨ evidentemente pi¨´ ampia di quella che comprende le sole prove sopravvenute o comunque non deducibili in primo grado.


Dalla definizione di novum discende, poi, che non possono considerarsi nuovi i mezzi di prova richiesti in primo grado ma esclusi dal giudice con un provvedimento che ne abbia sancito la inammissibilit¨¤. In tal caso, ¨¨ evidente lĄŻestraneit¨¤ rispetto alla disciplina dellĄŻart. 437, secondo comma, c.p.c., poich¨Ś il mezzo di prova dedotto in primo grado ed escluso dal giudice non ¨¨, evidentemente, nuovo (secondo lĄŻaccezione di <<non proposto in primo grado>>); la sua eventuale introduzione in appello non pu¨° realizzarsi attraverso il meccanismo dellĄŻammissione come nuovo mezzo di prova, ma pu¨° conseguirsi mediante lĄŻimpugnazione della decisione di primo grado nella parte in cui il mezzo di prova ¨¨ stato escluso.


Cos¨Ź precisato, quindi, il carattere della novit¨¤, ¨¨ ora di valutare quali siano i mezzi di prova cui lĄŻart. 437, secondo comma, c.p.c. riconnette la regola della inammissibilit¨¤ in appello e, particolarmente, se vi siano compresi i documenti.


Occorre subito rilevare che la lettera della legge (art. 437, secondo e terzo comma, c.p.c.) non ammette distinzioni fra <<mezzi di prova>> e <<prova>> (la quale distinzione potrebbe autorizzare teoriche differenziazioni tra prova-mezzo istruttorio e prova-contenuto, nel senso che la preclusione possa eventualmente riguardare solo la prima e non la seconda): il secondo comma dellĄŻart. 437 si riferisce ai <<mezzi di prova>>, il terzo comma prevede che il collegio fissi entro venti giorni lĄŻudienza per lĄŻassunzione delle eventuali <<nuove prove>>.


Non su questo, dunque, potrebbe fondarsi lĄŻesclusione dei documenti dal novero dei mezzi di prova inammissibili.


Ma mette conto osservare, al riguardo, proprio sotto il profilo teorico, che la prova, in s¨Ś, ¨¨ un fatto che dimostra un altro fatto, giuridicamente rilevante, costitutivo o impeditivo del diritto azionato (contenuto); il mezzo di prova ¨¨ lo strumento che, secondo determinate modalit¨¤ di acquisizione (assunzione, esibizione, produzione), serve a rivelare quel fatto nel processo (forma).


Quanto al contenuto e al mezzo processuale, pu¨° porsi lĄŻequazione tra fatto riferito da testimonianza (o confessato ecc.) e fatto attestato da documento; quanto alle modalit¨¤ di acquisizione, la prova testimoniale, orale, ¨¨ assunta, la prova documentale, scritta, ¨¨ prodotta o esibita. Pertanto, il documento ¨¨ il mezzo di prova che, acquisito al processo mediante produzione o esibizione, dimostra un fatto costitutivo o impeditivo del diritto azionato. N¨Ś muta, tale natura, per il fatto che il documento, quando viene prodotto nel giudizio, sia gi¨¤ formato, senza necessit¨¤ di alcuna attivit¨¤ ulteriore (c.d. prova costituita): la differenza attiene al tempo di formazione della prova, posto che in un caso la prova ¨¨ attestata in uno scritto (o in una riproduzione fotografica ecc.), mentre nellĄŻaltro essa ¨¨ riferita oralmente (c.d. prova costituenda).


Sotto lĄŻaspetto sistematico, la <<prova documentale>> ¨¨ contemplata nel capo secondo, titolo secondo (<<delle prove>>), libro sesto del codice civile (<<della tutela dei diritti>>), e comprende: lĄŻatto pubblico, la scrittura privata, le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, le riproduzioni meccaniche, le taglie o tacche di contrassegno, le copie degli atti, gli atti di ricognizione o di rinnovazione; la <<prova testimoniale>> ¨¨ contemplata nel successivo capo terzo, mentre ai capi successivi seguono le <<presunzioni>>, la <<confessione>>, il <<giuramento>>.


La definizione trova riscontro nello stesso codice di rito: lĄŻart. 414, n. 5, c.p.c., sopra ricordato, prevede che il ricorso indichi specificamente <<i mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione>>; lĄŻart. 416, terzo comma, c.p.c. prevede che il convenuto nella memoria costitutiva indichi specificamente <<i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare>>[8].


Con le premesse sistematiche di cui sopra, tali formulazioni indicano in modo chiaro i documenti come species del genus <<mezzi di prova>>; e anche testualmente, peraltro, questo rapporto di specialit¨¤, allĄŻinterno di un genere comune, ¨¨ esplicitato dallĄŻespressione <<e in particolare>>[9].


Non pare significativo, infine, che il citato terzo comma dellĄŻart. 437 preveda che le nuove prove eventualmente ammesse vengano <<assunte>> entro un certo termine, tenuto conto, peraltro, che anche il paragrafo secondo della sezione terza, capo secondo, libro secondo del codice di rito (intitolata <<dellĄŻistruzione probatoria>>) ¨¨ intitolato <<dellĄŻassunzione dei mezzi di prova in generale>>, mentre i successivi paragrafi prevedono le modalit¨¤ di acquisizione di altri <<mezzi di prova>>, diverse dalla assunzione: stante la indicata, sistematica differenza delle modalit¨¤ di acquisizione dei diversi, eterogenei mezzi di prova al processo, ¨¨ ben coerente che, se la nuova prova ammessa in appello ¨¨ una prova orale, cio¨¨ da assumere, la norma (applicativa) indichi le modalit¨¤ di assunzione; ugualmente, non pare determinante la distinzione lessicale, che si fa derivare dalla ricordata diversit¨¤ del tempo di formazione della prova e trova qualche riscontro letterale (cfr. art. 184, primo comma, c.p.c.), secondo cui il mezzo di prova <<si ammette>> mentre il documento <<si produce>> (salvo il potere del giudice di valutarne successivamente la rilevanza)[10], atteso che, in definitiva, anche per il documento ¨¨ comunque necessaria unĄŻattivit¨¤ valutativa del giudice in ordine alla sua introduzione nella realt¨¤ del processo[11].


Cos¨Ź definiti gli elementi della regola (cio¨¨ individuati i mezzi di prova nuovi che sono di norma inammissibili in appello), occorre ora definire gli elementi dellĄŻeccezione (cio¨¨ individuare quali mezzi di prova, di regola inammissibili perch¨Ś nuovi, possano essere ammessi eccezionalmente nel medesimo giudizio dĄŻappello).


Si discute, in primo luogo, se possano essere ammessi, se indispensabili, mezzi di prova preclusi, perch¨Ś non dedotti rite et recte, ai sensi degli art. 414, 416 e 420 c.p.c., o dai quali la parte sia decaduta per esplicito provvedimento giudiziale[12].


Per coerenza con il sistema sopra delineato, non pare che tali mezzi di prova possano trovare ingresso nel giudizio dĄŻappello, ai sensi dellĄŻart. 437, secondo comma, cit., ancorch¨Ś indispensabili: il contrario significherebbe ampliare lo jus novorum, e lo stesso potere officioso, senza alcuna limitazione, poich¨Ś ogni prova, purch¨Ś indispensabile, diverrebbe ammissibile sebbene proposta per la prima volta in appello (persino dalla parte rimasta contumace in primo grado), s¨Ź che il rapporto fra regola (inammissibilit¨¤) ed eccezione (ammissibilit¨¤) sarebbe rovesciato e la stessa disciplina in esame avrebbe, in definitiva, una scarsa giustificazione sistematica (essendo equiparabile alla vecchia disciplina del rito ordinario ante novella del 1990)[13].


Appare invece corretto, sotto il profilo sistematico, richiamare al riguardo i limiti del potere dĄŻufficio del giudice di primo grado, ex art. 421 c.p.c., per inferirne unĄŻanaloga delimitazione per il potere officioso del giudice dĄŻappello ex art. 437 c.p.c., nel senso della inammissibilit¨¤, comunque, di prove ormai precluse, sebbene considerate indispensabili. In realt¨¤, infatti, il potere dĄŻufficio del giudice del lavoro ¨¨ un unicum, che pu¨° espletarsi in diversi modi, a seconda della funzione che esso ¨¨ destinato ad assolvere nellĄŻ¨¤mbito del processo, ma con il medesimo limite costituito dalla impossibilit¨¤ di supplire integralmente allĄŻinerzia della parte: ebbene, i poteri dĄŻufficio previsti dallĄŻart. 421 c.p.c. sono propriamente poteri istruttori, che intervengono, cio¨¨, ad integrare lĄŻistruttoria nellĄŻ¨¤mbito di una fase del giudizio, allorch¨Ś le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine che il giudice, per sua iniziativa, pu¨° approfondire; ed ¨¨ coerente con il sistema che tale potere non comprenda lĄŻammissione di mezzi di prova ormai preclusi per le parti in causa. Analogamente, il potere riconosciuto dallĄŻart. 437 al giudice dĄŻappello - di ammettere anche dĄŻufficio nuovi mezzi di prova che egli riconosca indispensabili ¨C ¨¨ un potere che riguarda direttamente la decisione di secondo grado ma interviene sul materiale probatorio dedotto e acquisito in primo grado, gi¨¤ valutato dal primo giudice, rispetto al quale esso si pone come eccezionale.


Rispetto a tale potere, che dunque ¨¨ funzionalmente analogo, rilevano ¨C quanto a deduzioni probatorie - non soltanto le preclusioni, che si pongano rispetto al giudizio dĄŻappello, ex art. 434 e 436 c.p.c., ma anche quelle gi¨¤ verificatesi nel primo grado, ex art. 414, 416 e 420 c.p.c., atteso che, come sĄŻ¨¨ visto, il thema decidendum atque probandum deve essere identico nei due gradi di merito.


Al di fuori del collegamento con le deduzioni probatorie di primo grado, sussiste, poi, una limitazione esterna, anchĄŻessa di tipo sistematico (dovuta, cio¨¨, a tale necessaria identit¨¤), sancita dallĄŻart. 437, secondo comma, prima parte, c.p.c. con il divieto di proporre nuove domande ed eccezioni (cui adde, in base a quanto ricordato riguardo allĄŻonere di contestazione: <<nuove contestazioni>>).


Se tale limitazione viene coordinata con lĄŻeccezionale ammissibilit¨¤ di nuovi mezzi di prova, e si tiene anche conto che le prove sopravvenute sono comunque ammissibili anche se non indispensabili (poich¨Ś non deducibili in primo grado), ne deriva che:


i nuovi mezzi di prova eccezionalmente ammissibili in appello sono mezzi sopravvenuti ovvero ulteriori rispetto a quelli gi¨¤ ritualmente dedotti in primo grado e devono riguardare fatti allegati e contestati dalle parti nella precedente fase di giudizio.


Ci¨° posto, si deve precisare, quanto alla relazione che deve intercorrere fra il mezzo di prova dedotto in primo grado e quello ulteriore dedotto (o ammesso dĄŻufficio dal giudice) in grado dĄŻappello, che i diversi mezzi possono essere indifferentemente omogenei od eterogenei.


Nel primo caso si avr¨¤ la sequenza:


deduzione in primo grado di prova scritta Ąú deduzione in appello di diversa prova scritta


ovvero:


deduzione in primo grado di prova orale Ąú deduzione in appello di diversa prova orale.


Nel secondo caso, invece, la sequenza sar¨¤ del tipo:


deduzione in primo grado di prova scritta Ąú deduzione in appello di prova orale


ovvero:


deduzione in primo grado di prova orale Ąú deduzione in appello di prova scritta.


Infine, occorre definire il requisito della indispensabilit¨¤.


Poich¨Ś il nuovo mezzo di prova, per divenire ammissibile, deve essere indispensabile ai fini della decisione della causa, si ritiene generalmente che debba trattarsi di mezzi non soltanto rilevanti, ma anche necessari per la cognizione di un fatto decisivo: nel senso che il fatto, una volta dimostrato, sia idoneo a fondare lĄŻaccoglimento o il rigetto della domanda[14].


Acquisito tale ulteriore segmento, si pu¨° pervenire alla seguente definizione riguardo alla ammissibilit¨¤ di mezzi di prova nuovi in appello:


Nel giudizio dĄŻappello delle controversie soggette al rito del lavoro, non sono ammessi, di regola, nuovi mezzi di prova (compresi i documenti), diversi, cio¨¨, da quelli dedotti in primo grado; tuttavia, eccezionalmente, il giudice pu¨° ammettere, anche dĄŻufficio, ove li ritenga decisivi per la definizione della controversia, nuovi mezzi di prova, ulteriori, cio¨¨, ed anche eterogenei, rispetto a quelli dedotti in primo grado a dimostrazione di fatti ritualmente allegati dalle parti.



4.- Il primo grand arr¨şt nella materia in esame, v¨°lto a dirimere divergenze giurisprudenziali soprattutto riguardo alle modalit¨¤ e ai limiti temporali per la produzione di nuovi documenti nel grado dĄŻappello del processo lavoristico, ¨¨ costituito dalla sentenza delle Sezioni unite 6 settembre 1990 n. 9199, cos¨Ź massimata dallĄŻUfficio del Massimario della S.C.:



<<Nel rito del lavoro, la produzione in appello di nuovi documenti ( che si sottrae al divieto sancito dal secondo comma dellĄŻart. 437 cod. proc. civ.) esige, a pena di decadenza, che essi siano specificamente indicati dalle parti nel ricorso dellĄŻappellante o nella memoria difensiva dellĄŻappellato e depositati contestualmente a questi, a norma degli art. 414 e 416 cod. proc. civ., richiamati dagli art. 434 e 436 dello stesso codice, restando in tal caso i documenti sottratti ad una preventiva valutazione dĄŻindispensabilit¨¤ e soggetti solo al normale giudizio di rilevanza in sede di decisione della causa. LĄŻoperativit¨¤ della detta decadenza ¨C che d¨¤ luogo ad una preclusione rilevabile dĄŻufficio dal giudice ¨C ¨¨ esclusa, in base al criterio ricavabile dallĄŻart. 420, quinto comma, cod. proc. civ., con riguardo a documenti sopravvenuti (od anche anteriori la cui produzione sia giustificata dallo sviluppo assunto dalla vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria predetti), ferma, peraltro, in tale ipotesi, la necessit¨¤ che la produzione dei documenti sia autorizzata dal giudice ed effettuata prima dellĄŻinizio della discussione orale>>.



Come risulta dalla massima, la decisione non ha riguardato il tema della ammissibilit¨¤, sia pure in via di eccezione e previa la valutazione di indispensabilit¨¤, di prove precluse in primo grado. N¨Ś alcuna valutazione al riguardo pu¨° inferirsi dalla soluzione adottata nel caso concreto (si trattava, nella specie, di documenti - modelli Ą°101Ąą e Ą°740Ąą - prodotti in appello ¨C ma solo allĄŻudienza di discussione - da un datore di lavoro, al fine di provare gli importi retributivi erogati al proprio dipendente, che aveva agito nei suoi confronti deducendo lĄŻinadeguatezza della retribuzione; il giudice dĄŻappello aveva ammesso la produzione in ragione della decisivit¨¤ dei documenti; la S.C. ha cassato con rinvio la decisione ¨C impugnata dal lavoratore ¨C sul presupposto che i documenti non erano stati prodotti tempestivamente, cio¨¨ con lĄŻatto introduttivo del giudizio di appello): non giova, in particolare, che la valutazione di indispensabilit¨¤ del giudice dĄŻappello fosse fondata ¨C a quanto riferisce la narrativa della sentenza delle Sezioni unite ¨C sulla ritenuta idoneit¨¤ probatoria dei documenti prodotti <<valutati unitamente alle gi¨¤ prodotte buste paga>>, poich¨Ś non ¨¨ stato specificato nella predetta narrativa (e la circostanza, evidentemente, non ¨¨ stata valorizzata dalle Sezioni unite) se queste ultime fossero state <<gi¨¤>> prodotte nel giudizio di primo grado o nel ricorso in appello (nel primo caso, i nuovi documenti sarebbero stati ulteriori rispetto a mezzi di prova dedotti in primo grado; nel secondo, si sarebbe trattato di mezzi di prova del tutto svincolati da precedenti deduzioni probatorie).


Riguardo alla estensione del divieto di nuove prove, di cui allĄŻart. 437 c.p.c., alla prova documentale, la pronuncia ha invece esplicitamente rimarcato- in linea con lĄŻindirizzo prevalente nella giurisprudenza di legittimit¨¤ ¨C che il divieto si riferisce solo alle prove costituende, e ci¨° in base alla considerazione che unicamente per queste ultime ¨¨ previsto, in generale, un giudizio di ammissibilit¨¤ e un procedimento di assunzione (cui fa riferimento, in particolare, il terzo comma dellĄŻart. 437 cit.)[15].


La sentenza, per¨°, ha inteso precisare che la produzione dei documenti non pu¨° essere indiscriminata, ma ¨¨ soggetta a determinati limiti, nellĄŻ¨¤mbito del sistema di preclusioni proprio del giudizio dĄŻappello.


Le regole poste sono le seguenti:


a) i nuovi documenti di cui le parti intendono avvalersi devono, a pena di decadenza, essere indicati specificamente nei rispettivi atti introduttivi di quel grado di giudizio e depositati contestualmente al deposito di tali atti, rimanendo sottratti ad una preventiva necessitata valutazione di indispensabilit¨¤ e soggetti soltanto al normale giudizio di rilevanza in sede di decisone della causa;


b) la preclusione, che discende dalla prevista decadenza, ¨¨ rilevabile dal giudice dĄŻufficio;


c) il principio di preclusione pu¨° non operare, oltre che in relazione alle nuove esigenze difensive che insorgano a seguito del particolare sviluppo delle vicende processuali (proposizione di appello incidentale, intervento di terzi, esercizio di poteri istruttori dĄŻufficio), soltanto per la sopravvenienza dei nuovi documenti, che ne giustifichi la produzione dopo il limite temporale in base al criterio ricavabile dallĄŻart. 420, quinto comma, c.p.c.; in tal caso la produzione deve essere autorizzata dal giudice ed eseguita prima dellĄŻinizio della discussione orale, a garanzia della regola del contraddittorio, rimanendo pur sempre riservato in sede di decisione della causa il giudizio circa la loro rilevanza.



5.- Le precisazioni contenute nella sentenza delle Sezioni unite del 1990, pur avendo successivamente trovato una generale conferma, quanto alla esclusione dei documenti dal divieto posto dallĄŻart. 437 c.p.c., a volte anche con interpretazioni pi¨´ permissive in relazione ai termini di deposito nel grado dĄŻappello[16], non hanno tuttavia evitato la formazione di un indirizzo pi¨´ restrittivo, nel senso che, per esempio, non pu¨° essere prodotto in appello il documento che poteva essere indicato nel ricorso introduttivo di primo grado[17] ovvero che il giudice di primo grado abbia gi¨¤ dichiarato inammissibili per decadenza[18].


Pi¨´ in generale, alcune pronunce hanno criticato la differenziazione tra prova documentale e altri mezzi di prova, fondata sulla diversit¨¤ fra prove costituite e prove costituende e tesa al fine di superare le rigide preclusioni del codice di rito in materia di lavoro[19]; altre, che si segnalano per la tendenza, sottolineata nelle premesse di questa trattazione, a ricercare un punto di equilibrio, hanno ritenuto ammissibili i nuovi documenti solo in quanto idonei a valorizzare prove gi¨¤ dedotte in primo grado[20].


Tra le prime, particolare interesse ¨C per la profondit¨¤ dellĄŻanalisi esegetica delle norme e per la ricostruzione sistematica degli istituti - assume la sentenza della Sezione lavoro 20 gennaio 2003 n. 775.


La pronuncia, premessa unĄŻampia ricognizione normativa e giurisprudenziale, anche con specifico riferimento alla sentenza delle Sezioni unite n. 9199 del 1990, valorizza i seguenti dati:


a) letteralmente, la locuzione dellĄŻart. 416, terzo comma, c.p.c. <<in particolare>> qualifica i documenti come species del genere costituito dai mezzi di prova; la distinta enunciazione ¨¨ determinata dal meccanismo della produzione dellĄŻatto, come fatto materialmente precedente rispetto alla richiesta di prova; coerentemente, nella formulazione dellĄŻart. 437, secondo comma, c.p.c. i mezzi di prova, essendo menzionati non come oggetto di una Ą°richiesta di ammissioneĄą bens¨Ź come Ą°ammissioneĄą, assorbono e comprendono nel lor spazio anche i documenti;


b)sotto il profilo sistematico, lĄŻestinzione ¨C per intervenuta decadenza ¨C del diritto di produrre il documento, derivante dal mancato assolvimento dellĄŻonere previsto dagli art. 414 e 416 c.p.c., ¨¨ irreversibile e vale ad escludere che il diritto stesso possa poi risorgere in un successivo grado del giudizio: la novit¨¤ indicata dallĄŻart. 437 cit. ¨¨ da interpretare nel quadro delle preclusioni e delle deroghe previste dagli art. 416 e 420, per cui, da un lato, la sanzione espressamente prevista in primo grado ¨C quando anche non pronunciata espressamente dal giudice - non si dissolve nel grado successivo e, dallĄŻaltro, la eccezionale ammissibilit¨¤ prevista dallĄŻart. 437 non ¨¨ dissimile da quella di cui allĄŻart. 421, che ¨¨ anzi proiezione della prima, nel senso che, come lĄŻart. 421 non consente di ammettere prove in relazione alle quali si sia verificata una decadenza, in egual modo non lo consente la parallela norma dellĄŻart. 437: coerentemente al sistema, la parte che per preclusione o decadenza non poteva dedurre prove, anche documentali, nel corso del giudizio di primo grado non pu¨° produrli in appello, neanche se relativi ad eccezioni rilevabili dĄŻufficio, n¨Ś il giudice ¨C il cui potere incontra il limite esistente nel primo giudizio ed ininterrottamente protrattosi ¨C pu¨° ammetterli dĄŻufficio.


Nel risolvere la controversia al suo esame, la S.C. ha riformato la sentenza dĄŻappello che aveva ammesso la produzione di documenti mai dedotti in primo grado, ritenendoli esclusi dal divieto dellĄŻart. 437 c.p.c. in quanto <<prova costituita>>.


Alla cassazione della decisione impugnata ¨¨ conseguita lĄŻenunciazione del seguente principio:



<<LĄŻomessa indicazione nellĄŻatto introduttivo del giudizio di primo grado (ricorso o comparsa di risposta) dei documenti (anche eventualmente attinenti ad eccezioni rilevabili dĄŻufficio) o lĄŻomesso deposito degli stessi contestualmente a questo atto (anche ove quivi indicati) determinano la decadenza del processuale diritto di produrre i documenti stessi, ove non si tratti di documenti formatisi dopo lĄŻinizio del predetto giudizio ovvero di documenti la produzione dei quali sia giustificata dallo sviluppo assunto dal giudizio stesso (per lĄŻart. 420 quinto e settimo comma c.p.c.). Poich¨Ś questa decadenza esclude la possibilit¨¤ che i documenti stessi possano dalla parte essere prodotti in appello, e poich¨Ś i documenti sono compresi nei nuovi mezzi di prova indicati dallĄŻart. 437, secondo comma, c.p.c., la parte pu¨° produrre in secondo grado i documenti solo ove (attraverso la stessa logica dellĄŻart. 420, quinto e settimo comma, c.p.c.) la produzione sia giustificata dal tempo della formazione dei documenti stessi o dallo sviluppo assunto dal processo, e sia dal collegio ritenuta indispensabile per la decisione>>.



Una funzione di contrappeso di questa tendenza restrittiva, intesa a riportare il giudizio dĄŻappello nel sistema di preclusioni delineato dal legislatore del 1973, pu¨° invece essere assegnato alle pronunce indicate nel primo gruppo (v. supra, nota n. 20) come equilibratrici.


In realt¨¤, si tratta di decisioni che presuppongono lĄŻesattezza di alcune delimitazioni, e in particolare lĄŻinammissibilit¨¤, anche in via eccezionale, di mezzi di prova preclusi, ma, nel contempo, avvertono lĄŻesigenza di un qualche rimedio idoneo allĄŻaccertamento della verit¨¤ materiale, nellĄŻ¨¤mbito di un processo in cui sono coinvolti interessi meritevoli di particolare tutela.


Questo rimedio riequilibratore ¨¨ stato individuato nella possibilit¨¤, per il giudice dĄŻappello, di esercitare i poteri officiosi di cui allĄŻart. 437 in tutti i casi in cui questi siano diretti al definitivo accertamento di fatti costitutivi (o impeditivi, estintivi ecc.) allegati nel giudizio di primo grado e, se pure in modo incompleto, risultanti da mezzi di prova gi¨¤ dedotti ritualmente in quel giudizio (c.d. piste probatorie o di indagine).


Si segnala, per la particolarit¨¤ della fattispecie, la sentenza 23 maggio 2003 n. 8220, che ha ritenuto ammissibile la prova testimoniale dedotta per la prima volta in appello in quanto finalizzata ad approfondire le risultanze istruttorie di primo grado, costituite da documenti ritualmente acquisiti agli atti del giudizio di primo grado[21].


Si trattava, nella specie, di accertare il requisito della esposizione a rischio (polveri di cemento) in relazione a domanda di rendita INAIL per malattia professionale (broncopneumopatia) avanzata da un lavoratore: in primo grado la domanda era stata respinta per carenza di prova in ordine a tale requisito; il giudice dĄŻappello, sul presupposto della preesistenza di altri elementi valutativi (fra cui un certificato dellĄŻINAIL attestante lĄŻavvenuta prestazione di attivit¨¤ lavorativa come <<impiantista betonaggio>>), ha ammesso una prova per testi ¨C dedotta per la prima volta in quel grado ¨C relativa alle mansioni espletate dal lavoratore e, sulla base delle relative risultanze (essendo emerso che questi aveva lavorato per sei anni nellĄŻinsaccamento e travaso di cemento fuso), aveva accolto la domanda; la S.C. ha respinto il ricorso dellĄŻIstituto, basato sulla violazione dellĄŻart. 437, secondo comma, c.p.c., fondando la propria decisione su queste osservazioni:


a) in generale, anche al giudice di appello ¨¨ riconosciuto il potere di disporre dĄŻufficio nuovi mezzi di prova, purch¨Ś questi siano considerati come indispensabili ai fini della decisione della causa e la parte interessata non sia incorsa in decadenza;


b) lĄŻoperativit¨¤ di tale ultimo limite, rappresentato dallĄŻavvenuta decadenza della parte, va ulteriormente precisata, nellĄŻambito di una evidenziata esigenza di contemperamento del principio dispositivo con il principio di ricerca della verit¨¤ materiale, in particolare nel rito del lavoro e nella materia della previdenza e assistenza, nel senso che, allorch¨Ś le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice, ove reputi insufficienti le prove gi¨¤ acquisite, eserciti il potere¨Cdovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare lĄŻincertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nellĄŻatto introduttivo, senza che a ci¨° sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti interessate;


c) il potere dĄŻufficio ¨¨ diretto a vincere, in relazione alla verifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, intese come complessivo materiale probatorio (anche documentale) correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado, e non pu¨° invece supplire ad una totale carenza di elementi di prova, con la conseguenza che, ove tali elementi siano invece presenti, non si pone, propriamente, alcuna questione di preclusione o decadenza processuale a carico della parte, dato che la prova nuova, disposta dĄŻufficio, altro non ¨¨ se non lĄŻapprofondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori che siano gi¨¤ ritualmente acquisiti, e quindi obiettivamente presenti nella realt¨¤ del processo.



6.- Sulla scorta di tali tendenze, ¨¨ del tutto spiegabile, nellĄŻ¨¤mbito della evoluzione giurisprudenziale, che la materia fosse rivisitata dalle Sezioni unite della S.C. con un intervento di grande impegno culturale e sistematico.


La sentenza n. 8202 del 2005, premessa unĄŻampia ricostruzione dei variegati orientamenti della giurisprudenza e della dottrina, si ricollega alle esigenze da ultimo sottolineate, quanto alla necessit¨¤ di rendere compatibili tutela sostanziale e coerenza del sistema processuale.


In particolare, la ratio decidendi ¨¨ fondata essenzialmente sulla circolarit¨¤ esistente fra gli oneri di prova e lĄŻonere di allegazione e contestazione, siccome delineato, questĄŻultimo, dalla nota sentenza delle Sezioni unite n. 761 del 2002 e divenuto ormai cardine del sistema processuale, e cio¨¨, da un lato, riferito sia allĄŻattore che al convenuto e, dallĄŻaltro, caratterizzato da una tendenziale irreversibilit¨¤ (dovendosi fare salvi i casi di contestazione di atti successivi a quelli introduttivi) <<in piena coerenza con la struttura del processo che, nel rito del lavoro, ¨¨ finalizzata a far s¨Ź che allĄŻudienza di discussione la causa giunga delineata in modo compiuto, quanto ad oggetto e ad esigenze istruttorie>>: circolarit¨¤ che ¨C nellĄŻ¨¤mbito di una esigenza di concentrazione e celerit¨¤ che ¨¨ espressione della garanzia della ragionevole durata del processo - significa reciproco condizionamento e necessaria correlazione che lega lĄŻattivit¨¤ di deduzione delle prove (attivit¨¤ istruttoria) e quella di introduzione dei relativi fatti da provare (attivit¨¤ assertiva)[22].


Con queste premesse sistematiche, la sentenza esclude, coerentemente, un regime diversificato fra prove costituite e prove costituende, considerato peraltro ingiustificato alla stregua della lettera della norma e dello stesso sistema codicistico (che invece configura, secondo le Sezioni unite, un rapporto ¨C fra documenti e mezzi di prova ¨C di species a genus, cos¨Ź come sopra ricordato: cfr. par. n. 3, specie nota n. 9), tanto pi¨´ in considerazione del fatto che la produzione tardiva di documenti pu¨° determinare la protrazione del processo in dipendenza della proposizione di querele di falso e istanze di verificazione e della deduzione di mezzi di prova ulteriori connessi alla documentazione prodotta ex novo.


In conclusione, secondo la pronuncia delle Sezioni unite, lĄŻomessa indicazione nellĄŻatto introduttivo del giudizio di primo grado dei documenti e lĄŻomesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dallĄŻevolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione. E ci¨° vale anche per la successiva fase di giudizio, posto che lĄŻinosservanza degli oneri correlati al rispetto di termini perentori comporta una preclusione definitiva e irreversibile.


Nel contempo, il sistema cos¨Ź delineato non impedisce ¨C per le Sezioni unite ¨C la possibilit¨¤ di un esercizio dei poteri officiosi del giudice del lavoro, anche dĄŻappello, che funzioni da ammortizzatore per lĄŻeventualit¨¤ che la predetta verit¨¤ materiale si allontani da quella emersa nel processo rebus sic stantibus, sempre che le nuove prove, ritenute indispensabili, attengano a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti. Per il perseguimento del quale risultato la sentenza si richiama alla soluzione adottata dalle pronunce ¨C sopra ricordate ¨C aderenti alla teoria delle piste probatorie: <<allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove gi¨¤ acquisite, non pu¨° limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sullĄŻonere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere dĄŻufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare lĄŻincertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti>>.


La condizione, quindi, per la ammissibilit¨¤ eccezionale, anche dĄŻufficio, di prove indispensabili per la dimostrazione (o la negazione) di fatti costitutivi allegati (o contestati) ¨¨ pur sempre la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e acquisiti, meritevoli di approfondimento: con esclusione, quindi, dellĄŻammissibilit¨¤ dei medesimi mezzi di prova, orale o scritta, che per le parti siano definitivamente preclusi[23].



7.- I princ¨Źpi enunciati dalla sentenza n. 8202 del 2005 sono stati utilizzati in successive pronunce della Sezione lavoro della S.C. anche allo scopo di determinare una precisa individuazione degli effetti della ulteriore pronuncia delle Sezioni Unite 27 luglio 2005 n. 15661, anchĄŻessa risolutiva di un annoso contrasto giurisprudenziale, secondo la quale lĄŻeccezione di interruzione della prescrizione integra unĄŻeccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, pu¨° essere rilevata d ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (<<dovendosi escludere, altres¨Ź, che la rilevabilit¨¤ ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della normale rilevabilit¨¤ soltanto ad istanza di parte dell eccezione di prescrizione, giacch¨Ś non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual ¨¨ lĄŻinterruzione della prescrizione>>).


In particolare, la sentenza 6 febbraio 2006 n. 2468 ha inteso puntualizzare che dal coordinamento dei princ¨Źpi enunciati dalle due sentenze discende il corollario secondo cui la definizione dellĄŻeccezione di interruzione come eccezione in senso lato comporta conseguenze in ordine alla rilevabilit¨¤ ex officio e alla diversa configurabilit¨¤ dellĄŻonere di proposizione, ma non determina la facolt¨¤ di produrre per la prima volta in appello il documento attestante lĄŻavvenuta interruzione, ove una qualche prova in proposito non sia stata acquisita e il fatto interruttivo non sia stato allegato in primo grado (nella specie, lĄŻinterruzione della prescrizione non era stata allegata in primo grado, n¨Ś sul punto era stato dedotto alcun mezzo probatorio).


In tal senso ¨¨ anche il principio enunciato dalla sentenza 30 gennaio 2006 n. 2035, secondo cui il potere del giudice di rilevare dĄŻufficio lĄŻeccezione in ogni stato e grado del processo deve esercitarsi ¨C come avviene in ogni caso di esercizio dei poteri officiosi del giudice ¨C sulla base di prove, comprese quelle documentali, ritualmente acquisite al processo nonch¨Ś di fatti anchĄŻessi ritualmente acquisiti al contraddittorio, e sempre nel rispetto del principio di tempestivit¨¤ di allegazione della sopravvenienza, che impone la regolare acquisizione degli elementi probatori nei momenti difensivi successivi a quello in cui ¨¨ stata sollevata lĄŻeccezione di prescrizione.


Ne deriva lĄŻoperativit¨¤, anche in subjecta materia, del corollario, gi¨¤ affermato dalle Sezioni unite con la sentenza 3 febbraio 1998 n. 1099, e valevole in generale per tutte le eccezioni rilevabili dĄŻufficio (che ¨C giova precisare ¨C nel sistema costituiscono la norma e non la deroga), secondo cui <<lĄŻallegazione dei fatti non pu¨° andare disgiunta dalla prova della loro esistenza>>.



(Red. Ulpiano Morcavallo)


Il direttore









[1] Riguardo alla valorizzazione di tale onere e alla configurabilit¨¤ di un generale principio di non contestazione, cfr. Cass., Sez. un., 23 gennaio 2002 n. 761. Quanto alla ripartizione dellĄŻonere della prova nel giudizio dĄŻappello, cfr. Cass., Sez. un., 23 dicembre 2005 n. 28498.




[2] Per la configurazione di un mixtum fra sistema inquisitorio e sistema dispositivo, cfr. Cass. 14 luglio 1992 n. 8503; 21 febbraio 1998 n. 1894; recentemente, Cass. 29 agosto 2003 n. 12666; 12 marzo 2004 n. 5152. Secondo tale indirizzo lĄŻesercizio dei poteri officiosi presuppone pur sempre la sussistenza di un materiale probatorio sul punto controverso, s¨Ź che lĄŻintervento del giudice si configura come integrativo e non sostitutivo dellĄŻattivit¨¤ probatoria gi¨¤ acquisita per iniziativa delle parti.




[3] Cfr. Tarzia, Manuale del processo del lavoro, II ed., 1980, p. 203 e 216, ove la considerazione di un giudizio dĄŻappello come <<contrappeso>> al giudizio di primo grado. In senso analogo, Montesano-Vaccarella, Diritto processuale del lavoro (commento degli artt. 413-441 c.p.c.), 1978, sub art. 431, p. 116 s.




[4] Per eccezioni sĄŻintendono quelle in senso stretto, ma ¨C in applicazione del principio di non contestazione - il divieto sembra esteso alle contestazioni nuove, cio¨¨ non esplicate in primo grado e concretamente non rilevabili dal giudice: in tal senso, cfr. Cass. 16 febbraio 2000 n. 1745.




[5] Cfr. Cass. 10 dicembre 1985 n. 6232.




[6] Non pare, tuttavia, che lĄŻeventuale violazione del divieto riguardo alla ammissione di prove nuove sia ugualmente rilevabile in ogni stato e grado, non fossĄŻaltro che per la necessit¨¤ di una valutazione discrezionale circa il requisito della indispensabilit¨¤, riservata al giudice del merito.




[7] Identica definizione viene adottata da Tarzia, op. cit., p. 220.




[8] Pu¨° essere utile rilevare che anche nel sistema della procedura penale il documento ¨¨ contemplato fra i mezzi di prova: cfr. il capo settimo del nuovo codice di procedura penale, intitolato <<documenti>>, inserito nel titolo secondo (<<mezzi di prova>>) del libro terzo (<<prove>>); nonch¨Ś lĄŻart. 495, terzo comma, in virt¨´ del quale <<prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facolt¨¤ di esaminare i documenti di cui ¨¨ chiesta lĄŻammissione>>.




[9] In senso contrario, cfr. Tarzia, op. cit., p. 222, specie nota n. 33, che opina in base alla ricorrente distinzione fra prove costituite e prove costituende; Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli 1991, p. 117, che fa leva su un carattere letteralmente restrittivo dellĄŻespressione <<mezzo di prova>>, inidoneo a ricomprendervi i documenti; Id., Nuove prove in appello e funzione del processo, in Foro it. 2005, c. 1699, con riferimento allĄŻiter parlamentare che ha condotto allĄŻapprovazione della legge n. 353 del 1990; Perone, Il nuovo processo del lavoro, Padova 1975, p. 414. In senso conforme al testo, cfr. Montesano-Vaccarella, op. cit., ibidem, p. 138; Ruffini, Preclusioni istruttorie in primo grado e ammissione di nuove prove in appello: gli art. 345, comma 3, e 437, comma 2, c.p.c. al vaglio delle Sezioni unite, in Corriere giur. 2005, 7, p. 941 e ivi nota n. 10, che riconduce tale relazione ad una scelta del legislatore di accoglimento della tradizionale classificazione di Chiovenda.




[10] Cfr. Campese, op. cit., p. 385, e la dottrina ivi richiamata.




[11] In senso analogo sembra orientato Denti, voce Prova documentale (diritto processuale civile), in Enc. dir., XXXVII, Milano 1988, p. 713; cos¨Ź anche Ruffini, op. cit., p. 942 s., il quale contesta altres¨Ź che la nuova produzione documentale non incida sulla celerit¨¤ del processo, specie in riferimento alla eventualit¨¤ di una querela di falso conseguente a tale produzione. Circa il momento del processo in cui interviene la valutazione del giudice, cfr. Luiso, Diritto processuale civile, II, Milano 2000, p. 84, ove la precisazione che nel caso dei mezzi di prova costituendi il giudizio di ammissibilit¨¤ e rilevanza precede lĄŻassunzione della prova.




[12] Le ricordate finalit¨¤ della presente trattazione, ancorata a definizioni riscontrabili nella giurisprudenza di legittimit¨¤, impongono di dare per conosciute le principali tesi della dottrina riguardo a tale vexata quaestio. Per una ricognizione delle diverse posizioni dottrinarie, cfr. Campese, La produzione in appello di nuovi documenti nel rito del lavoro e nel nuovo processo ordinario, in Riv. dir. proc., 1992, P. 379.




[13] In dottrina, per lĄŻargomento della consumazione del potere di deduzione delle parti, utilizzato ai fini della inammissibilit¨¤ di mezzi di prova preclusi, cfr. Montesano-Vaccarella, op. cit., sub art. 437, p. 137, secondo cui la novit¨¤ deve essere riferita non soltanto ai fatti oggetto della prova, ma anche a ci¨°, che il potere della parte non si sia consumato per preclusione in primo grado. Nel senso contrario, cfr. Ruffini, op. cit., p. 946; Tarzia, op. cit., p. 220, specie nota n. 31, secondo cui tale ulteriore restrizione allĄŻammissione, eccezionale, di nuove prove non appare fondata, sia perch¨Ś il legislatore ha costruito in modo autonomo il regime delle preclusioni in ciascuno dei due gradi del giudizio, sia perch¨Ś le preclusioni maturate per le parti non formano ostacolo allĄŻesercizio dei poteri istruttori officiosi. Riguardo a questĄŻultima ragione, per¨°, cfr. infra nel testo.




[14] Non pare convincente identificare tale carattere di decisivit¨¤ con lĄŻidoneit¨¤ a rovesciare la decisione di primo grado, come ritengono Denti-Simoneschi, Il nuovo processo del lavoro, Milano 1974, sub art. 437, p. 196; ed invero ugualmente decisivo pu¨° rivelarsi un fatto idoneo a giustificare la conferma della decisione di primo grado. In questĄŻultimo senso, cfr. Tarzia, op. cit., p. 221.




[15] La tesi era gi¨¤ consolidata in giurisprudenza: cfr. Cass. 16 ottobre 1976 n. 3503; 29 giugno 1977 n. 2835; 25 maggio 1978 n. 2654; 29 marzo 1993 n. 1359. Un indirizzo minoritario considerava ammissibili, peraltro, solo nuovi documenti attinenti a questioni rilevabili dĄŻufficio.




[16] Cfr. ex multis Cass. 24 novembre 2000 n. 15197; 5 agosto 2000 n. 10335; 12 luglio 2002 n. 10179. Quanto alle modalit¨¤ di produzione, cfr. 15 ottobre 1992 n. 11323, ove la precisazione che in materia di invalidit¨¤ pensionabile ¨¨ ammessa la produzione di documenti relativi ad aggravamenti certificati in epoca successiva al deposito del ricorso in appello; per la generalizzazione di tale ammissibilit¨¤ di produzione sino allĄŻudienza di discussione, cfr. Cass. 25 gennaio 2000 n. 817; 19 marzo 2003 n. 4048.




[17] Cfr. Cass. 4 agosto 1994 n. 7233.




[18] Cfr. Cass. 2 aprile 1992 n. 4013; 16 maggio 2000 n. 6342; 6 marzo 2003 n. 3380; nello stesso senso Cass. 11 agosto 1998 n. 7907, anche con riferimento ai documento relativi ad eccezioni rilevabili dĄŻufficio gi¨¤ colpiti dalla sanzione di decadenza.




[19] Cfr. Cass. 22 luglio 1999 n. 7919; 20 gennaio 2003 n. 775.




[20] Cfr. Cass. 15 gennaio 1998 n. 310; 20 maggio 2000 n. 6592; 8 aprile 1998 n. 3614.




[21] Nel caso di specie si riproduce la sequenza: prova documentale-prova orale (v. supra, al par. n. 3).




[22] LĄŻesistenza di questa correlazione era stata sottolineata dalla sentenza delle Sezioni unite 17 giugno 2004 n. 11353, puntualmente richiamata dalla pronuncia in esame.




[23] La precisazione appare utile, poich¨Ś in parte qua si registra in dottrina qualche incertezza interpretativa: cfr. Ruffini, op. cit., p. 945 ss., secondo cui, invece, la preclusione insuperabile riguarderebbe soltanto la mancata allegazione del fatto costitutivo che la nuova prova tende a dimostrare e non la mancata deduzione, in primo grado, di altre prove sul medesimo fatto; cos¨Ź anche Cavallini, Le Sezioni unite restringono i limiti delle nuove produzioni documentali nellĄŻappello civile, ma non le vietano, in Corriere giur. 2005, 7, p. 953, per il quale proprio in questo la pronuncia si differenzierebbe dalla ricordata sentenza n. 775 del 2003 della Sezione lavoro. Peraltro, a parte lĄŻincoerenza che tale conclusione determinerebbe in relazione ai presupposti sistematici della irreversibilit¨¤ assoluta e della definitivit¨¤ delle preclusioni gi¨¤ verificatesi, mette conto rilevare che ad essa osta, in ogni caso, la soluzione adottata in concreto per la definizione della controversia: nella specie, la Corte ¨C correggendo sul punto la decisone dĄŻappello - ha considerato inammissibile la documentazione sanitaria prodotta per la prima volta in appello, su cui si era basata la c.t.u. disposta nel medesimo grado per lĄŻaccertamento dellĄŻinvalidit¨¤ del dante causa degli attori e del conseguente diritto di questo allĄŻindennit¨¤ di accompagnamento; si trattava, quindi, di documenti indispensabili, nonch¨Ś relativi ad un fatto costitutivo, quale lĄŻinvalidit¨¤ del soggetto, allegato con lĄŻatto introduttivo del giudizio di primo grado: lĄŻinammissibilit¨¤, evidentemente, ¨¨ conseguita alla mancanza di deduzioni probatorie, al riguardo, nel giudizio di primo grado. Per la differenza rispetto alla fattispecie di cui a Cass. n. 8220 del 2003, v. supra, al precedente paragrafo.





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