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Cass. lav. sentenza 20 febbraio 2006 n. 3595
CONTROVERSIE PER IL RIPRISTINO DELLA PENSIONE E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO: L’INPS E’ LEGGITIMATO PASSIVO. MA LA CONSULENZA TECNICA LA PAGA IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Giuseppe Buffone
La Pronuncia
Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza 20.02.2006 n. 3595
La Massima
Nelle controversie aventi ad oggetto il ripristino della pensione e relativo trattamento economico, si deroga al principio generale di corrispondenza tra titolare del diritto e soggetto abilitato a farlo valere: obbligato sostanziale è l’INPS, ma a resistere in giudizio p il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Precedenti Giurisprudenziali
Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 748 del 16/01/2006
Nota
Con la pronuncia 3595 dello scorso 20 febbraio, la Cassazione torna all’indirizzo interpretativo accolto dalla Sezioni Unite del 2000 n. 483: nelle controversie giurisdizionali aventi ad oggetto i trattamenti pensionistici riconosciuti agli invalidi civili, la legittimazione passiva spetta all’INPS; solo nelle liti aventi ad oggetto la sussistenza del requisito sanitario è legittimato passivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’opzione ermeneutica richiamata, legge il disposto dell’art. 37, comma 5, della legge n.448 del 1998, nel senso di deroga al principio generale della corrispondenza tra titolare del diritto e soggetto abilitato a farlo valere: verrebbe introdotta una forma di sostituzione processuale ex art. 81 cod.proc.civ. dell’obbligato sostanziale che continua a rimanere l’INPS alla stregua dell’art. 130, comma 1, del decreto legislativo n.112 del 1998.
E’, pertanto, corretta, se retta su tali principi in diritto, la decisione di merito che, in controversia per il ripristino della pensione e del relativo trattamento economico, abbia riconosciuto la legittimazione passiva dell’INPS e onerato il Ministero dell’Economia e delle Finanze delle spese di consulenza tecnica espletata nel primo grado di giudizio.
La pronuncia sopravviene ad un mese dalla sentenza 748/2006, secondo la quale nei procedimenti giurisdizionali concernenti pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e posti a carico dell’apposito fondo di gestione istituito presso l’INPS, (introdotti anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003), la legittimazione passiva non spetta alle regioni, ma unicamente – fatta salva la legittimazione del Ministero dell’economia e delle finanze per le controversie di cui all’art. 37, commi 5 e 6, della legge n. 448 del 1998 – “all’INPS, sia per le azioni di accertamento e condanna, sia per quelle di mero accertamento del diritto (di “concessione” del trattamento), e ciò ai sensi delle disposizioni dell’art. 130 d.lgs. n. 112 del 1998, non modificate, sul punto, dalla successiva normativa statale, fatti salvi gli eventuali interventi legislativi delle regioni in materia di invalidità civile, nell’esercizio delle competenze attribuite dal nuovo testo dell’art. 117 Cost”.