PERMESSI ELETTORALI AI DIPENDENTI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE NEL PROSSIMO MESE DI APRILE
In occasione delle prossime elezioni politiche che avranno luogo nei giorni domenica 9 (dalle ore 8 alle 22) e lunedì 10 aprile 2006 (dalle ore 7 alle 15) si ricorda che, secondo quanto previsto dall art. 119
DPR 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati), come sostituito dall’art. 11 della
Legge 21 marzo 1990, n. 53, e dall’art. 1 della
Legge 29 gennaio 1992, n. 69, i lavoratori dipendenti nominati alla carica di presidente di seggio elettorale, segretario e scrutatore nonché rappresentanti di lista o gruppo e rappresentanti dei partiti o gruppi politici o promotori dei referendum hanno diritto:
- di assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali, in quanto i giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa;
- nelle giornate non lavorative (domenica festiva ed eventualmente sabato secondo il CCNL) ad una quota giornaliera di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita o, in alternativa, al recupero di tali giornate con riposi compensativi retribuiti, da fruire al massimo nell’arco della settimana, data la natura compensativa del permesso, e secondo modalità concordate tra datore di lavoro e lavoratore, tenendo conto anche delle esigenze produttive ed organizzative dell’azienda;
- nelle giornate lavorative (lunedì, martedì ed eventualmente sabato secondo il CCNL) di assentarsi dal lavoro e di percepire la normale retribuzione, anche qualora lo svolgimento delle operazioni elettorali copra soltanto una parte della giornata.
L adempimento delle funzioni elettorali deve essere documentato dal lavoratore, in via preventiva, informando tempestivamente il datore di lavoro e producendo copia della comunicazione di convocazione, e successivamente, mediante attestazione del presidente del seggio, recante la data e l orario di inizio e chiusura delle operazioni (vistata dal vicepresidente per i presidenti di seggio) o di presenza al seggio per i rappresentanti di lista o partito o i promotori di referendum.