lavoroprevidenza

domenica 26 marzo 2006

NELLE AZIONI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DEI BENEFICI SPETTANTI AGLI INVALIDI CIVILI, LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA SPETTA ALL’INPS

Cass. lav. sentenza 16 gennaio 2006 n. 748 con massima e nota a cura del dr. Giuseppe Buffone - Responsabile Sezione Lavoro di LavoroPrevidenza.com


Cass. lav. sentenza 16 gennaio 2006 n. 748


NELLE AZIONI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DEI BENEFICI SPETTANTI AGLI INVALIDI CIVILI, LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA SPETTA ALL’INPS






La Pronuncia



Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 748 del 16/01/2006



La Massima



Nei procedimenti giurisdizionali concernenti pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e posti a carico dell’apposito fondo di gestione istituito presso l’INPS, (introdotti anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003), la legittimazione passiva non spetta alle regioni, ma unicamente – fatta salva la legittimazione del Ministero dell’economia e delle finanze per le controversie di cui all’art. 37, commi 5 e 6, della legge n. 448 del 1998 – “all’INPS, sia per le azioni di accertamento e condanna, sia per quelle di mero accertamento del diritto (di “concessione” del trattamento), e ciò ai sensi delle disposizioni dell’art. 130 d.lgs. n. 112 del 1998, non modificate, sul punto, dalla successiva normativa statale, fatti salvi gli eventuali interventi legislativi delle regioni in materia di invalidità civile, nell’esercizio delle competenze attribuite dal nuovo testo dell’art. 117 Cost



Precedenti Giurisprudenziali



Cass. civ., sez. lavoro, sentenza. 15347, 15607 / 2004


Cass. civ., sez. lavoro, sentenza 17070 / 2004




Nota



La pronuncia 748/2006, la Suprema Corte di Cassazione torna ad occuparsi di obbligazioni pubbliche, categoria generale non espressamente prevista dalla legge, denotata da numerose deroghe alla disciplina di diritto comune e caratterizzata da un regime sottratto alla disponibilità delle parti, (cfr. Cass. 18.3.2004, n. 5523).



Non è infrequente, ad esempio, che al debitore della prestazione siano sottratti alcuni o anche tutti i poteri di gestione del rapporto obbligatorio, devoluti ad organi pubblici diversi e proprio tale circostanza ex lege pone problemi nella individuazione del contraddittore processuale e quindi del soggetto legittimato passivamente.



Segnatamente, l’oggetto della controversia concerne l’assistenza pubblica agli invalidi civili e, precisamente, la sottile problematica riconnessa alla legittimazione passiva nelle controversie concernenti l’erogazione dei benefici, (pensioni, assegni, indennità), o l’accertamento dello stato di invalidità, alla luce, anche, delle disposizioni normative sopravvenute.



Nell’occasione, la Corte ribadisce che gli organi pubblici competenti sedes materiae non sono attributari di “poteri concessori” in senso proprio, (malgrado le disposizioni parlino espressamente di “concessione”), poiché ricorre l’ipotesi dell’atto amministrativo meramente ricognitivo dei fatti costitutivi di diritti di credito attribuiti direttamente dalla legge, cosicché per le azioni di accertamento e condanna o di mero accertamento, il legittimato passivo è il soggetto-parte del rapporto di obbligazione o il suo sostituto eventualmente designato dalla legge.



Nel merito, con la pronuncia in esame, il Supremo Collegio consolida il proprio indirizzo ermeneutico in tema di invalidità civile, alla stregua del quale nei procedimenti giurisdizionali concernenti pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e posti a carico dell’apposito fondo di gestione istituito presso l’INPS, (introdotti anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003), la legittimazione passiva non spetta alle regioni, ma unicamente – fatta salva la legittimazione del Ministero dell’economia e delle finanze per le controversie di cui all’art. 37, commi 5 e 6, della legge n. 448 del 1998 – “all’INPS, sia per le azioni di accertamento e condanna, sia per quelle di mero accertamento del diritto (di “concessione” del trattamento), e ciò ai sensi delle disposizioni dell’art. 130 d.lgs. n. 112 del 1998, non modificate, sul punto, dalla successiva normativa statale, fatti salvi gli eventuali interventi legislativi delle regioni in materia di invalidità civile, nell’esercizio delle competenze attribuite dal nuovo testo dell’art. 117 Cost”, (cfr. sentenze nn. 15347, 15607, 17070 del 2004).



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