Cassazione, Sezione Lavoro, n.2242 del 1° febbraio 2006. Indennità di posizione legge n.334/1997 – Computabilità ai fini della riliquidazione della pensione integrativa – Ex dirigente INAM in quiescenza – Conseguimento della qualifica dirigenziale apicale per effetto dell’applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 - Esclusione - Limiti temporali all’estensione del beneficio de quo derivanti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Operano.
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall’INPS e modificando un precedente orientamento (cfr. Cass. nn.16221 e 16081 del 2003), ha affermato con riguardo all’indennità di posizione che “L’emolumento appare strettamente correlato <alle funzioni dirigenziali attribuite> e presuppone perciò l’effettiva attribuzione delle funzioni relative - nel caso di specie quelle di direttore generale - nel corso del proprio periodo di servizio. Una volta che il dirigente abbia effettivamente espletato le funzioni relative nel corso del periodo di servizio avrà diritto anche al suo inserimento nella base di calcolo del trattamento di quiescenza, altrimenti non lo avrà”.
La Corte, richiamando la giurisprudenza amministrativa ha precisato che “In realtà possono essere estesi anche ai dirigenti pubblici in pensione che godano di meccanismi di adeguamento automatico solamente quegli istituti che presuppongano l’attribuzione del grado, ma non quelli che presuppongano l’esercizio effettivo delle mansioni corrispondenti…”.
Parimenti favorevole all’Istituto risulta la seconda statuizione della Corte, secondo la quale “Ogni forma di adeguamento particolare dei trattamenti di quiescenza a quelli del personale in servizio è venuta meno a partire dal primo gennaio 1998, per effetto di una disposizione specifica della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (vale a dire della legge finanziaria 1998).”, sicchè deve ritenersi inevitabile “..la scomparsa nel settore pubblico di tutte le forme di adeguamento pensionistico diverse da quella ordinaria”.