2006-3-24
Cass. lav. sentenza 20 gennaio 2006 n. 1089
IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENPALS SPETTA ANCHE A CHI LAVORA NEGLI “SPOT”
La Pronuncia
Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza 11.01.2006 n. 241
La Massima
Anche coloro i quali svolgono attività lavorativa nell’ambito di spot o a programmi pubblicitari rientrano tra i “lavoratori dello spettacolo”, e pertanto hanno diritto al versamento dei contributi previdenziali ENPALS.
Precedenti Giurisprudenziali
Cass. civ., sez. lavoro, 27/08/2003, n.12548 in Gius, 2004, 4, 551
Cass. civ., sez. lavoro, n. 7610/2004, (caso per lo più identico)
Nota
Si allentano le maglie del concetto di “lavoratore dello spettacolo”: la Suprema Corte, confermando un precedente indirizzo e sposando una tesi interpretativa meno rigorosa e restrittiva, riconosce il diritto al versamento dei contributi previdenziali Enpals anche a soggetti che abbiano prestato la loro attività lavorativa esclusivamente nell’ambito di spot pubblicitari.
E’ del tutto rilevante che la Cassazione, nell’occasione, metta in mora quell’orientamento tradizionalista ad avviso del quale sussisterebbe incompatibilità tra il cd. pianeta-pubblicità e lo spettacolo, sul presupposto del “potere destrutturante della finalità commerciale”: per il Collegio una lettura di tal genere è “frutto di una sorta di pregiudizio ideologico” che non può trovare soggiorno nell’ordinamento giuridico vigente dove lo spot è riconosciuto come “attività artistica” secondo un trend Sviluppatosi da almeno mezzo secolo.
Ne discende, quindi, che “ai fini della iscrizione all’Enpals non ha alcun rilievo (per escluderla) il fatto che le attività previste dall’art. 3 d.lgs 708/1947 attengano a spettacoli con finalità pubblicitarie”.
Con la pronuncia in esame, la Corte consolida il proprio indirizzo ermeneutico in materia di obbligo di iscrizione all Enpals per i lavoratori dello spettacolo ex D.Lgs.c.p.s. n. 708 del 1947, confermando che “per spettacolo deve intendersi qualsiasi rappresentazione o manifestazione, specialmente (ma non solo), di tipo teatrale o televisivo, che si svolge davanti ad un pubblico appositamente convenuto o comunque appresa da un pubblico più ampio grazie agli strumenti della tecnica; pertanto, per stabilire l esistenza a carico del datore di lavoro, o del committente dell obbligo, contributivo ai sensi di detto decreto legislativo non occorre indagare la natura dell impresa in cui il lavoratore svolge la sua attività, bensì, va accertata la qualifica e le mansioni del medesimo, allo scopo di appurare se, in ragione di queste ultime, egli possa essere compreso in una delle categorie di cui all art. 3 D.Lgs. cit”.
(dr. Giuseppe Buffone)