Le nuove cartelle esattoriali
Di Marco Dibitonto
Le novità nella cartella esattoriale 1. Sostituzione, ovunque ricorra, del termine “contribuente” con quello di “destinatario”. Detta sostituzione è stata prevista perché la presenza di tale termine nella cartella unica di pagamento, strumento utilizzato anche per la riscossione di entrate che non hanno natura tributaria o contributiva, può determinare confusione nel soggetto destinatario per quanto riguarda il titolo delle somme da pagare. 2. Integrazione delle avvertenze presenti sul frontespizio riepilogativo della cartella. Le avvertenze precedenti relative alle procedure cautelari (fermo ed ipoteca) vengono integrate con la dicitura che il concessionario potrà anche acquisire in via stragiudiziale (ex art. 75 bis, D.P.R. n. 602/73) i dati relativi ad eventuali crediti vantati dallo stesso debitore nei confronti di soggetti terzi. Dette ulteriori avvertenze si sono rese necessarie a seguito della nota del Garante per la protezione dei dati personali del 30 maggio 2005 nella quale si invitavano i concessionari a recapitare al contribuente una preventiva comunicazione prima dell’utilizzo dello strumento della dichiarazione stragiudiziale del terzo. | |
I nuovi modelli ed i tempi di invio L adozione del nuovo modello di cartella esattoriale e obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati alle societa concessionarie del servizio nazionale della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2006, fermo restando che le predette societa possono utilizzare il nuovo modello |
La cartella esattoriale ha cambiato volto. I concessionari della riscossione stanno inviando infatti nuovi modelli di cartelle esattoriali, dall’inizio di quest’anno, ai contribuenti, debitori di somme dovute all’Amministrazione finanziaria a qualsiasi titolo.
I contribuenti che si sono, infatti, resi debitori nei confronti della P.A. sono alle prese, dunque, con cartelle esattoriali diverse da quelle fin’ora inviate.
Le novità della cartella consistono nella sostituzione, ovunque ricorra, del termine “contribuente” con quello di “destinatario” e nella integrazione delle avvertenze presenti sul frontespizio riepilogativo della cartella stessa.
Si puntualizza però che le nuove modifiche apportate alle cartelle sono obbligatorie per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati ai concessionari a decorrere dal 1° gennaio 2006, fermo restando che nulla vieta al concessionario di utilizzare il medesimo modello anche con riferimento ai ruoli consegnati anteriormente a tale data e per i quali non si è ancora provveduto all’emissione della cartella di pagamento.
Il restayling formale nasce da esigenze sostanziali
Le modifiche apportate al modello
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 31 ottobre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 265 del 14-11-2005), ha approvato un nuovo modello di cartella di pagamento dei ruoli consegnati alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione.
Il nuovo modello di pagamento, sebbene ne sia prevista la decorrenza dal 1° gennaio 2006, potrà essere utilizzato dalle predette società anche prima, se la consegna dei ruoli avvenga anteriormente a tale data.
La cartella di pagamento è utilizzabile sia per la riscossione di tributi o contributi sia per entrate di altra natura (extratributarie) e, pertanto, non conterrà più il termine «contribuente» come nel vecchio modello di cartella, ma cognome e nome del destinatario.
Inoltre, al fine di rendere al debitore più chiare le informazioni sulle conseguenze connesse al mancato pagamento dell obbligazione risultante dal ruolo, nel nuovo modello di cartella l’Agenzia delle Entrate ha migliorato il contenuto del frontespizio riepilogativo, avvertendo il debitore sulla potestà del concessionario di procedere all’acquisizione in via stragiudiziale dei dati relativi ad eventuali crediti (reddituali e patrimoniali) vantati dallo stesso debitore nei confronti di soggetti terzi, utili al concessionario per lo svolgimento di eventuali azioni di pignoramento ed espropriazione a norma degli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile.