lavoroprevidenza

mercoledì 8 marzo 2006

MARINA MILITARE: ASSEGNI SPECIALI

Consiglio di Stato, sez. IV, 14 giugno 2005, n. 3118 nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno

MARINA MILITARE: ASSEGNI SPECIALI


Consiglio di Stato, sez. IV, 14 giugno 2005, n. 3118




Nella Marina Militare, il trattamento economico dei sottufficiali in servizio a bordo dell’unità di navigazione è diverso dal restante personale di terra, in quanto ai primi viene attribuita un apposita indennità di fuori sede. A causa di ciò, è stato individuato un preciso momento di lavoro qualificabile come straordinario, è stato attribuito un compenso ulteriore, rapportato alla voce "compenso per lavoro straordinario diurno". Il che non significa che si è inteso retribuire un effettiva prestazione di lavoro straordinario, bensì che si è inteso corrispondere un ulteriore emolumento solo parametrato al compenso per lavoro straordinario diurno. Tale pronuncia trova conferma in un altro precedente giurisprudenziale Consiglio Stato, sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2690.




nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno

 
 
SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA DECISIONE
 
 
REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
Il Consiglio di Stato in sede  giurisdizionale  (Sezione  Quarta)  ha
pronunciato la seguente                                              
                              DECISIONE                              
sul ricorso iscritto al NRG 4923/2000, proposto dal  Ministero  della
difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per
legge dall Avvocatura generale dello Stato e  domiciliato  presso  la
stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12;                            
                               contro                                
Scarico Carmine, De  Pascalis  Bruno,  Sammarco  Cesare,  Provvisiero
Ffrancesco, Frassanito Giuseppe, Raguso Massimiliano,  Russo  Egidio,
Ruberto Antonio, Petralla Antonio,  La  Grasta  Francesco,  Cavedagna
Mario, Mazza  Guido,  Lombardo  Michele,  Rapuano  Vincenzo,  Capozza
Francesco, Cacopardo  Antonino,  Leardi  Valerio,  Ferrari  Giuseppe,
Manco Cosimo, Brogna Tommaso e De Bellis  Casimiro,  rappresentati  e
difesi dagli avv.ti Antonino, Leardi Valerio, Ferrari Giuseppe, Manco
Cosimo. Brogna Tommaso. De Bellis Casimiro e  Francesco  De  Feis  ed
elettivamente  domiciliati  in  Roma  presso  quest ultimo,  in   via
Francesco Gentile n. 7;                                              
                         per l annullamento                          
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale  della  Puglia,
Sez. I di Lecce, n. 1222/2000 del 15 febbraio 2000.                  
Visto il ricorso in appello;                                         
visti gli atti tutti della causa;                                    
data per letta alla pubblica udienza del 9 marzo  2005  la  relazione
del consigliere Anna  Leoni  e  uditi  l avv.  Francesco  De  Feis  e
l Avvocato dello Stato P. Marchini;                                  
ritenuto e considerato quanto segue:                                 

FATTO


Nel giudizio di primo grado gli odierni appellati, sottufficiali della Marina Militare, hanno chiesto la condanna dell Amministrazione della Difesa al pagamento delle somme che ad essi sarebbero spettate a titolo di maggiorazione del compenso del lavoro straordinario prestato per i giorni festivi e per le ore notturne.
Il T.A.R. adito ha accolto il ricorso nell assunto che, in assenza di specifiche norme in proposito, non sussisterebbe alcuna plausibile ragione idonea a giustificare la disparità di trattamento tra i militari che svolgono lavoro straordinario festivo o notturno in navigazione e quelli che effettuano tali prestazioni in servizio di attività non in navigazione, non potendo lo status di militare incidere negativamente sulla sfera dei diritti patrimoniali connessi alla giusta retribuzione e sul principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero della difesa sostenendo che il primo giudice non avrebbe tenuto debito conto delle vigenti disposizioni in materia e, segnatamente, dell art. 10, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e dell art. 10, comma 5, del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, nonché del D.M. 25/9/90, relativi alla disciplina dell orario di lavoro e della reperibilità del personale militare, in relazione alla peculiare condizione di tale personale.
L Amministrazione ha altresì osservato che nessuna prova è stata fornita, dagli interessati, circa l effettivo svolgimento delle prestazioni aggiuntive e dell esistenza di specifici ordini di servizio in tal senso.
Hanno proposto ricorso gli appellati, sostenendo l inammissibilità e l infondatezza del ricorso.
Prima dell udienza di discussione dell appello alcuni dei ricorrenti in primo grado (e precisamente: Capozza Francesco, Rapuano Vincenzo, Provvisiero Francesco, Frassanito Giuseppe e La Grasta Francesco) hanno rinunciato al ricorso mediante dichiarazione da essi sottoscritta e depositata nella Segreteria del Consiglio di Stato.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Deve preliminarmente prendersi atto che alcuni dei ricorrenti, ai sensi dell art. 46 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, hanno rinunciato all impugnativa mediante dichiarazione da essi sottoscritta e depositata nella Segreteria del Consiglio di Stato.
Passando al merito, l appello appare fondato, dovendosi confermare l orientamento della giurisprudenza di questa stessa Sezione in precedenza formatosi su fattispecie identiche a quella ora in esame (cfr. tra le tante. Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2002, n. 8080).
Occorre in primo luogo ricordare che la posizione del personale di cui si tratta si caratterizza per la sua atipicità, in ragione del particolare disagio derivante da una prestazione di servizio a bordo dell unità in navigazione, con una presenza continua del militare nell arco delle ventiquattro ore, peraltro intervallata da periodi di non effettiva applicazione lavorativa.
In tale quadro emerge la difficoltà concettuale di rinvenire un momento, nella presenza a bordo del militare, che possa essere qualificato come di effettiva prestazione del lavoro straordinario.
Della peculiarità della posizione in esame si è reso ben conto il legislatore che ha inteso compensare, sul piano economico, la specificità del servizio con un trattamento differenziale rispetto al restante personale (di terra), mediante l attribuzione di un apposita indennità di imbarco e di una indennità di fuori sede: ed in ragione dell anzidetta difficoltà di individuare un preciso momento di lavoro qualificabile come straordinario, si è ritenuto di attribuire un compenso ulteriore, rapportato alla voce "compenso per lavoro straordinario diurno". Questo non vuol dire che si è inteso retribuire una effettiva prestazione di lavoro straordinario, bensì che si è inteso corrispondere un ulteriore emolumento solo "parametrato" al compenso per lavoro straordinario diurno. E ciò alla stregua di valutazioni rimesse alla discrezionalità dell Amministrazione della difesa che non appaiono, invero, palesemente illogiche o assolutamente incongrue in relazione alla particolare natura della posizione del personale di navigazione.
Il giudice di primo grado, quindi, ha erroneamente collocato le ore "eccedenti" nell alveo di una effettiva e ben individuata prestazione lavorativa (in assenza, fra l altro, di una qualsiasi prova sul punto), come tale soggetta a remunerazione corrispondente a quella prevista per il personale di terra, non considerando la funzione di mero parametro al compenso per lavoro straordinario "diurno", nel quadro di un sistema normativo che già tiene adeguatamente conto, sul piano retributivo, della specificità della posizione del personale in navigazione.
Una posizione peculiare che si colloca nel più ampio contesto - ricordato anche dal primo giudice, sia pure per giungere a differenti conclusioni - della "totale disponibilità al servizio", considerata dall art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, connessa allo status di militare e che rende ancor più indefinita l individuazione di un momento di effettività della prestazione del lavoro straordinario, cui si riferisce la sentenza in questa sede appellata.
Il che esclude, nel contempo, anche la asserita violazione del principio di proporzionalità rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Non vi è, quindi - e sarebbe comunque indimostrata - prestazione di lavoro straordinario festivo o notturno, con conseguente inapplicabilità del decreto interministeriale 10 dicembre 1990, n. 192436; né tale decreto sarebbe in alcun caso applicabile alla fattispecie, in ragione della atipicità della posizione del personale in navigazione, diversamente (ed ulteriormente) compensata alla stregua dello specifico contesto normativo. Né, ancora, è configurabile la asserita disparità di trattamento, attesa la non omogeneità delle posizioni a confronto.
In conclusione, l appello dell Amministrazione della difesa deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.


DECISIONE


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- dà atto del rinuncia del ricorso in primo grado di Capozza Francesco, Rapuano Vincenzo, Provvisiero Francesco, Frassanito Giuseppe e La Grasta Francecso e, per l effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile, relativamente ai predetti, il ricorso in primo grado;
- accoglie l appello e per l effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 marzo 2005, con la partecipazione di:
Costantino Salvatore - Presidente f.f.
Pier Luigi Lodi - Consigliere
Dedi Rulli - Consigliere
Anna Leoni - Consigliere, est.
Bruno Mollica - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 GIU. 2005.

 



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