lavoroprevidenza

martedì 7 marzo 2006

BREVE COMMENTO ESPLICATIVO ALLA RECENTISSIMA RIFORMA DELLE ESECUZIONI MOBILIARI

della dott.ssa Deborah Cimellaro


BREVE COMMENTO ESPLICATIVO ALLA RECENTISSIMA


RIFORMA DELLE ESECUZIONI MOBILIARI.


Dott.ssa Deborah Cimellaro



La riforma del processo di esecuzione civile, oggetto della Legge n°52 del 24.02.2006, entrata in vigore dal 1° Marzo, importa una serie di innovazioni finalizzate a rendere più semplice l’iter esecutivo; tra gli strumenti di tale revisione spicca, senza dubbio, il maggiore potere di intervento riconosciuto all’ufficiale giudiziario mediante l’attribuzione di autonomia decisionale e possibilità di avvalersi di estimatori che lo coadiuvino nella ricerca e nell’esame del valore delle cose da sottoporre a pignoramento.



Sintetizzando, le principali novità attengono a:


1) FORMA DEL PIGNORAMENTO: la novellata formulazione dell’art. 492 cod. proc. civ. prevede una serie di nuove indicazioni che l’atto di pignoramento deve necessariamente contenere; alcune sono poste a tutela del debitore che, d’ora in poi, a) deve essere invitato ad effettuare, presso la cancelleria del giudice competente per l’esecuzione, dichiarazione di residenza o elezione di domicilio in uno dei comuni del relativo circondario, col preciso obiettivo di consentire all’esecutato di conoscere con certezza tutti gli atti della procedura; b) deve essere avvertito circa la possibilità di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro di pari importo. Nella pregressa disciplina, infatti, pur sussistendo detta facoltà ai sensi dell’art. 494 cod. proc.civ., non si rinveniva un obbligo informativo, a favore del debitore, sulla possibilità di evitare il pignoramento offrendo congruo “scambio”.



Nella prospettiva di riconoscimento del maggiore potere operativo dell’ufficiale giudiziario, si pongono i commi 4,6 e 7della nuova formulazione dell’art. 492 cod. proc. civ., i quali prevedono che, qualora l’ufficiale ritenga insufficienti i beni assoggettati a pignoramento, ovvero si rappresenti per essi una fase di liquidazione prolungata, può invitare il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili ed i luoghi in cui si trovano. Può, ancora, nella ricerca dei beni da sottoporre ad esecuzione, richiedere informazioni presso i gestori dell’anagrafe tributaria e di banche dati pubbliche e, sempre al fine di accelerare il procedimento di verifica e valutazione, ha facoltà di nominare degli esperti estimatori (avvocati, commercialisti, notai).


Inoltre, nell’esplicazione della procedura di pignoramento, all’ufficiale giudiziario è conferita capacità di avvalersi di strumentazioni di ripresa fotografica ed audiovisiva per facilitare le operazioni di inventario (art. 518 cod. proc. civ.).



Ed inoltre, con la novella dell’art. 517 cod. proc. civ., è in primis l’ufficiale giudiziario a scegliere i beni da esecutare sul presupposto della loro più facile e rapida liquidazione, a differenza del precedente disposto che subordinava la selezione (fermi i diritti e gli interessi del creditore) sulla base della segnalazione dell’ inadempiente.



2) REATO DI MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE (art. 388 cod. pen.). In tal caso il legislatore del 2006 ha inteso ampliare il novero dei soggetti attivi che, con condotta dolosa, sottraggono un proprio bene al vincolo conservativo imposto a tutela dell’interesse del creditore, estendendo la sanzione penale anche al debitore o all’amministratore, al direttore generale o liquidatore della società debitrice che ometta o rifiuti di segnalare all’ufficiale procedente all’esecuzione beni e crediti pignorabili.



3) NUOVA CONFIGURAZIONE DI “STRUMENTI, OGGETTI E I LIBRI INDISPENSABILI PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, DELL’ARTE O DEL MESTIERE DEL DEBITORE”: nella pregressa disciplina, invero, essi erano compresi nel catalogo delle cose assolutamente impignorabili, ritenendosi essenziali per la vita e l’attività del debitore; con l’odierna collocazione nell’art. 515 cod. proc. civ., tra le cose mobili relativamente pignorabili, si da spazio ad una valutazione di opportunità.



4) PREVISIONE DEL RITO CAMERALE EX ARTT. 737 E SEGG. PER L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE, AGLI ATTI ESECUTIVI E PER L’OPPOSIZIONE DI TERZO.




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