BONUS BEBE
Bonus bebè:
prime indicazioni sui requisiti e le modalità di riscossione.
Anche per i bambini nati nel 2005 è stato riproposto il cosìddetto bonus bebè già introdotto nel 2004 dal Ministro Maroni.
Quest anno, pur rimanendo inalterata la sostanza del provvedimento, cambiano le modalità della riscossione del bonus.
Infatti, con la legge Finanziaria del 2006, è istituito un Fondo di 1.140 milioni di euro presso il Ministero dell Economia e delle finanze (numero verde 800 863 223) per la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico (c. 330).
In particolare viene disposta l erogazione di un bonus di 1000 € a chi esercita la potestà sui figli secondo i seguenti criteri:
- per ogni figlio nato o adottato nell anno 2005 (c. 331).
- per ogni figlio nato secondo o ulteriore per ordine di nascita, o adottato nell anno 2006 (c. 332).
Per quanto riguarda i requisiti richiesti, ha diritto alla riscossione dell assegno la persona che:
- esercita la potestà sui figli (cc. 331 e 332), in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori.
- è cittadino italiano o comunitario.
- è residente in Italia.
- appartiene a un nucleo familiare con un reddito complessivo non superiore a 50.000 € (per i nati nel 2005 il reddito di riferimento è quello del 2004; per i nati nel 2006 è quello del 2005).
Per nucleo familiare s intende quello di cui all articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. ("Art.1 : […] concorrono i redditi complessivi, riferiti all anno precedente, posseduti dai singoli componenti il nucleo familiare; del nucleo fanno parte, ) oltre ai familiari a carico di cui all art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e successive modificazioni e integrazioni, in ogni caso il coniuge purché non legalmente ed effettivamente separato.
Il requisito del reddito deve essere autocertificato da chi esercita la potestà sui figli.
Modalità di informazione e riscossione
Per l anno 2005 il Ministero dell Economia e Finanze farà pervenire agli interessati comunicazione con l indicazione dell Ufficio postale di zona presso il quale è possibile riscuotere l assegno.
Per l anno 2006 la comunicazione perviene entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione, previa verifica dell ordine di nascita.
La comunicazione reca in calce prestampata la formula ai fini dell autocertificazione riguardo alla condizione del reddito. Essa va compilata e sottoscritta all atto della riscossione dell assegno.
Per l attuazione delle disposizioni relative all erogazione del "bonus", il Ministero dell economia e delle finanze – Dipartimento dell amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro - si avvale della Società SOGEI Spa.
legge n. 266 del 23 dicembre 2005 - CC 330, 331, 332, 333, 334
330. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l anno 2006, destinata alle finalità previste ai sensi della presente legge.
331. Per ogni figlio nato ovvero adottato nell anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.
332. Il medesimo assegno di cui al comma 331 è concesso per ogni figlio nato nell anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.333. Il Ministero dell economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio 2006, la sede dell ufficio postale di zona presso il quale gli assegni possono essere riscossi con riferimento all assegno di cui al comma 331 e, previa verifica dell ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a quello di nascita o di adozione con riferimento all assegno di cui al comma 332. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori, dall esercente la potestà sui figli di cui ai commi 331 e 332, semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all anno 2004 ai fini dell assegno di cui al comma 331 e all anno 2005 ai fini dell assegno di cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo familiare s intende quello di cui all articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è autocertificata dall esercente la potestà, all atto della riscossione dell assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell economia e delle finanze, da verificare da parte dell Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente. Per l attuazione del presente comma il Ministero dell economia e delle finanze – Dipartimento dell amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI Spa.
334. Per le finalità di cui ai commi da 331 a 333 è autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per l anno 2006.
Legge finanziaria 2006 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/05 -
legge n. 266 del 23 dicembre 2005