lavoroprevidenza

mercoledì 15 febbraio 2006

INDENNITA DI ACCOMPAGNAMENTO: NON CONTA CHE GLI EPISODI MORBOSI ABBIANO UNA FREQUENZA QUOTIDIANA

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza 17 novembre 2004, n. 21761

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:


















Dott. Vincenzo MILEO- Presidente -
Dott. Donato FIGURELLI- Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO- Consigliere -
Dott. Paolo STILE- Rel. Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI- Consigliere -


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
D.A.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell avvocato SANTE G ASSENNATO, che la difende, giusta delega in atti;


- ricorrente -


contro


MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ope legis;


- controricorrente -


contro


INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso
l Avvocatura Centrale dell Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLAVALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;


- resistente con mandato -


avverso la sentenza n. 287/02 della Corte d Appello di L AQUILA, depositata il 14/03/02 - R.G.N. 430/2001;
udita la relazione della causa svolta nella "pubblica udienza del 24/06/04 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con ricorso depositato il 15 marzo 2001, S.D.A. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 15-16 marzo 2000, con la quale era stata rigettata la sua domanda diretta ad ottenere il ripristino dell indennità di accompagnamento, che le era stata revocata a seguito di visita di revisione.
Contestava la correttezza della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado e chiedeva che fosse dichiarato il proprio diritto al predetto beneficio e che l lNPS fosse condannato al pagamento delle relative prestazioni aumentate degli accessori.
Si costituivano l INPS ed il Ministero del Tesoro, chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza del 31-16 marzo 2002, l adita Corte d appello di L Aquila confermava la sentenza di primo grado, sulla base della consulenza espletata in detto grado, che, pur riconoscendo che la D.A. era soggetta a crisi di assenza alternate a crisi epilettiche del tipo "Grande Male”, aveva escluso la necessità di assistenza continua.
Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre la D.A. con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.
Resiste l INPS con controricorso.



MOTIVI DELLA DECISIONE


Con l unico, articolato motivo di ricorso, S.D.A., denunciando violazione e falsa applicazione dell art. 1 legge 18/80 e art. 149 disp. atto c.p.c., nonché motivazione carente e contraddittoria, si duole che il Giudice d appello, confermando la sentenza di primo grado, abbia motivato il rigetto del gravame perché la semplice sussistenza del c.d. Grande Male non autorizza di per sé la concessione dell indennità di accompagnamento, dovendosi avere riguardo alla frequenza delle crisi epilettiche; ed aggiungendo che, nel caso in esame "non è risultato che quelle crisi si verifichino con frequenza tale da richiedere l assistenza continua di una persona...".
Più specificamente, l impugnata sentenza viene censurata sotto un triplice profilo:
l) quello di aver preso in considerazione solo le "crisi epilettiche", senza tener presente che nella consulenza espletata in primo grado si affermava l esistenza di "frequenti crisi di assenza alternate a crisi epilettiche del tipo grande male";
2) quello di aver fatto riferimento al requisito - ritenuto insussistente – relativo "all assistenza continua di una persona", senza considerare che il problema concerneva la possibilità o meno per il soggetto di compiere gli atti quotidiani della vita;
3) quello di non avere dato riscontro alla consulenza di parte con i relativi accertamenti, elaborata dal medico della ASL di Teramo successivamente alla consulenza di ufficio e, quindi, rilevante anche ai sensi dell art. 149 disp. att. c.p.c.
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Come è noto, le condizioni previste dall art. l della legge n. 18 del 1980 per l attribuzione della indennità di accompagnamento consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. La situazione di non autosufficienza che e alla base del riconoscimento del diritto in esame è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell aiuto fornito dall accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non e in grado di svolgere autonomamente: in tale ultimo caso, è la cadenza quotidiana che l atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto (cfr. Cass.11 settembre 2003 n.13362).
Nel caso in esame, lo stesso Giudice d appello, pur dando atto che nell unica consulenza tecnica espletata (in primo grado) era risultata "l esistenza di "crisi di assenza alternate a crisi epilettiche del tipo Grande Male", ha, poi, immotivatamente, affermato che la semplice sussistenza del c.d. Grande Male non autorizzava di per sé la concessione dell’indennità di accompagnamento, dovendosi avere riguardo alla frequenza delle crisi epilettiche; e, poiché, nella specie non era risultato che quelle crisi si verificassero con frequenza tale da richiedere l assistenza continua di una persona, ciò era sufficiente per il rigetto della pretesa avanzata dalla D.A.
Ma, così argomentando, ha mostrato di polarizzare l indagine sulla sola frequenza delle crisi epilettiche, trascurando, del tutto, l accertamento della frequenza e della incidenza delle crisi di "assenza", la cui rilevanza non può escludersi, in mancanza di ogni motivazione.
Sotto questo profilo il ricorso merita accoglimento, rimanendo assorbite le ulteriori censure.
Conseguentemente, l impugnata sentenza va cassata e la causa rinviata per il riesame ad altro giudice d appello, come designato in dispositivo, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.


P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d appello di Campobasso.
Roma 24 giugno 2004.






Il Consigliere Estensore
Paolo Stile
Il Presidente
Vincenzo Mileo


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