La programmazione fiscale nella finanziaria 2006.
Accordi anticipati tra Fisco e contribuenti sulla base imponibile futura.
Entrate sicure per il Fisco. Meno controlli per imprese e professionisti.
Di Marco Dibitonto
Concordato preventivo fiscale Cos’è: un accordo preventivo, tra contribuente e amministrazione finanziaria, della base imponibile caratteristica dell attività svolta dai contribuenti. Soggetti interessati: - persone fisiche, - società di persone - società e di capitali. Soggetti esclusi: • coloro che hanno cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo d imposta in corso al 1° gennaio 2004; • coloro che svolgono dal 1° gennaio 2005 un attività diversa da quella esercitata nell anno 2004; • coloro che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall attività svolta nel periodo d imposta in corso al 1° gennaio 2004 o che hanno presentato per tale periodo d imposta una dichiarazione dei redditi o Irap con dati insufficienti per l elaborazione della proposta individuale di programmazione finanziaria; • coloro che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell imposta sul valore aggiunto per il periodo d imposta 2004 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l elaborazione della proposta individuale di programmazione finanziaria; • coloro che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo d imposta in corso al 1° gennaio 2004. |
Una marcia in più per il sistema dei tributi: con il concordato fiscale preventivo entrate sicure per il Fisco e meno controlli e adempimenti contabili per le imprese commerciali e professionisti.
La legge finanziaria, infatti, per l anno 2006 introduce nell ordinamento tributario italiano un nuovo istituto: la programmazione fiscale. Semplificando, la programmazione fiscale è un accordo preventivo, tra contribuente e amministrazione finanziaria, della base imponibile caratteristica dell attività svolta dai contribuenti.
Con l’introduzione ad opera della finanziaria 2006 del concordato fiscale preventivo si fornisce in tal modo un nuovo ed utilissimo strumento di natura tributaria ai soggetti d’imposta: si consente, cioè, una forma di accordo anticipato tra fisco e contribuente, in realta forse non del tutto nuova nel nostro ordinamento. Difatti, a quest’ultimo proposito, ad onor del vero e per completezza, si ricorda che il nostro sistema fiscale non è nuovo all applicazione di tali istituti, come il concordato preventivo biennale e la pianificazione fiscale concordata.
Comunque, grazie soprattutto agli studi di settore, il fisco e in grado così di fare proposte piu precise al contribuente circa l accordo sulla futura base imponibile (che dovra risultare crescente) per il triennio 2005-2006-2007.
Soltanto chi aderira al concordato preventivo , potra inoltre usufruire di un adeguamento (c.d. “mini condono”) per i contributi 2003 e 2004.
Stigmatizzando i vantaggi di tale concordato, se da un lato il fisco beneficia di un gettito fiscale in entrata certo e prestabilito, dall altro il contribuente viene sollevato da controlli fiscali nonche da taluni adempimenti contabili.
Anche per il contribuente, comunque, l importo fiscale certo in anticipo puo risultare un beneficio non da poco.
Ma vediamo quali sono le caratteristiche della programmazione fiscale formulata nella legge finanziaria di qust’anno.
I soggetti interessati
A partire dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2006 è introdotto a regime l’istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004.
Le disposizioni individuano come contribuenti interessati quindi i titolari di reddito d impresa e gli esercenti arti e professione, sia che siano:
• Persone fisiche;
• Società di persone;
• Società di capitale
a cui come anticipato, per l’appunto, si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo d imposta in corso al 1° gennaio 2004. (art. 499 finanziaria 2006).
I soggetti esclusi
Sono esclusi dall applicazione del nuovo istituto della programmazione fiscale preventiva i soggetti che:
• hanno cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo d imposta in corso al 1° gennaio 2004;
• svolgono dal 1° gennaio 2005 un attività diversa da quella esercitata nell anno 2004;
• hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall attività svolta nel periodo d imposta in corso al 1° gennaio 2004 o che hanno presentato per tale periodo d imposta una dichiarazione dei redditi o Irap con dati insufficienti per l elaborazione della proposta individuale di programmazione finanziaria;
• hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell imposta sul valore aggiunto per il periodo d imposta 2004 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l elaborazione della proposta individuale di programmazione finanziaria;
• hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo d imposta in corso al 1° gennaio 2004. (art. 500 finanziaria 2006)
Periodi d imposta interessati
Le disposizioni normative stabiliscono che “a partire dal periodo d imposta in corso al 1° gennaio 2006” è possibile accedere all istituto della programmazione fiscale e vincola il contribuente per un triennio. Quindi l accettazione alla programmazione fiscale, per i contribuenti con esercizio coincidente con l anno solare, interesserà i periodi d imposta 2006-2007-2008.
Difatti, L’accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell’attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive. (art. 499 finanziaria 2006).
Il procedimento
L input iniziale spetta all amministrazione finanziaria che dovrà formulare una proposta ai contribuenti tenendo conto:
• delle risultanze dell applicazione degli studi di settore e dei parametri;
• dei dati sull andamento dell economia nazionale distinti per settori economici di attività;
• della coerenza dei componenti negativi di reddito;
• e infine di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente. (art. 501 finanziaria 2006)
La proposta determina per un triennio la base imponibile caratteristica dell attività svolta dal contribuente, quindi sono esclusi gli eventuali componenti di reddito di carattere straordinario e si perfeziona con l accettazione da parte del contribuente.
Le norme, inoltre, stabiliscono che per i periodi d imposta oggetto della PF[1] dovrà essere garantita la congruità dei ricavi e dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri. La proposta formulata dal Fisco può essere oggetto, dal parte del contribuente, di contraddittorio ma sarà necessario dimostrare l infondatezza della stessa, documentando l esistenza della non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a riferimento per la formulazione della proposta.
Nella fase di contraddittorio il contribuente può essere assistito dai seguenti intermediari:
• soggetti incaricati di cui al comma 3, articolo 3, Dpr 322/1998 (Cafc, professionisti, ecc.);
• una società del gruppo di cui al comma 2-bis articolo 3 Dpr 322/1998.
L accettazione della proposta dovrà essere comunicata dal contribuente entro il 16/10/06, circa le modalità di invio delle proposte è demandato ad un provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate che regolerà appunto tali aspetti. (artt. 502 e 503 finanziaria 2006).
I vantaggi dell adesione
Per i periodi d imposta oggetti di programmazione fiscale i benefici goduti dai contribuenti possono così sintetizzarsi:
• inibizione dei poteri spettanti all amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all articolo 39 del DPR 600/73 (accertamenti analitico-contabili, accertamenti analtico-induttivi, accertamenti induttivi);
• inibizione dei poteri spettanti all amministrazione finanziaria in base alla disposizioni di cui agli articoli 54, 2° comma, 2° secondo periodo, e 55 secondo comma del DPR 633/72;
• applicazione dell aliquota del 23% sulla parte di reddito dichiarato eccedente a quello programmato per i soggetti Ire, riduzione di quattro punti percentuali dell aliquota per i soggetti Ires;
• applicazione dell Irap esclusivamente per la parte programmata;
• applicazione dei contributi previdenziali eccedenti il minimale esclusivamente per la parte programmata.
Gli altri effetti si producono in capo al contribuente che ha aderito alla proposta di programmazione fiscale, sono:
• assolvimento degli ordinari obblighi formali e sostanziali previsti dal DPR 633/72 e delle altre disposizioni in materia Iva;
• comunicazione nella dichiarazione dei redditi dell eventuale divergenza tra gli importi dichiarati e gli importi programmati, nel caso in cui gli importi dichiarati risultano inferiori rispetto a quelli programmati, l Agenzia delle Entrate procede ad accertamento parziale, salvo il caso di accadimenti straordinari ed in tal caso si procederà tramite l accertamento con adesione ai sensi del Dlgs. 218/97. (artt. 504 e 505 finanziaria 2006).
Limiti ai vantaggi
Le disposizioni contengono un attenuazione dei benefici concessi in materia di accertamento e di agevolazioni fiscali-contributivi, infatti le predette inibizioni non operano qualora:
• il reddito dichiarato differisce da quanto effettivamente conseguito, ovvero non siano state adempiuti gli obblighi sostanziali in materia Iva, nonché l irregolarità delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi;
• nel caso in cui tale divergenza non è superiore del 10% del reddito dichiarato fermo restando il beneficio dell inibizione dei poteri ex-art.39 DPR 600/73, decadono le altre agevolazioni di natura fiscale e previdenziale;
• nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di provenienza esterna all amministrazione finanziaria emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente e presi a base per la formulazione della proposta, tale fattispecie non trova applicazione qualora la difformità sia di scarsa entità e nei limiti del 5 per cento degli stessi;
• siano state constatate condotte che integrano le fattispecie previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n°74:
• dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altre documenti per operazioni inesistenti ( articolo 2 );
• dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ( articolo 3 );
• dichiarazione infedele ( articolo 4 );
• omessa dichiarazione ( articolo 5 );
• emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ( articolo 8 );
• occultamento o distruzione di documenti contabili ( articolo 10 );
• sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ( articolo 11 ).
Cause di decadenza
Il testo normativo stabilisce quale causa di decadenza la variazione dell attività esercitata nel corso del triennio; in tal caso i benefici della programmazione fiscale decadono nel periodo d imposta in cui si verifica la variazione dell attività svolta dal contribuente.
Difatti, si legge nel testo normativo, al riguardo, che nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l’istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la variazione.
I provvedimenti del Ministro dell’Economia e dell’Agenzia delle entrate
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sarà possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l’applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d’imposta di cui al comma 500, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da quello indicato al comma 499.
Sempre con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, verranno approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di programmazione finanziaria.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
Un altro beneficio per gli aderenti alla programmazione fiscale
La legge finanziaria 2006 associa all accettazione della programmazione fiscale un ulteriore beneficio, di fatti l Agenzia delle Entrate nell invio della proposta di programmazione fiscale “ formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni con i criteri” stabiliti per la programmazione fiscale. Di fatto è concesso la possibilità a chi aderisce alla proposta di definire le annualità 2003 e 2004.
Tale facoltà, visti i non molti vantaggi propri del nuovo istituto, potrebbe indurre molti contribuenti a scegliere l accordo triennale con il Fisco. La scelta dovrà essere ponderata attentamente sulla base dei costi che si dovranno sostenere.
Oneri e pagamenti
Agli importi di cui al comma 510 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
L’accettazione delle proposte di cui al comma 510 comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
L’adeguamento di cui al comma 510, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 499, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, degli importi di cui ai commi 511 e 512. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
Qualora gli importi da versare complessivamente per l’adeguamento di cui al comma 510 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 513. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l’inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
L’accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 510 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
Sono esclusi dall’istituto di cui al comma 510 i soggetti
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 510;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività svolta nei periodi d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d’imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 510;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le annualità d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui al comma 510;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, per i periodi di imposta di cui al comma 510 e per le annualità di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
[1] Programmazione Finanziaria