LA FUNZIONE DELLA DELEGA NELL’ORGANIZZAZIONE IN RAPPORTO ALLA RESPONSABILITA’
Prof. Sergio Sabetta
La delega in termini organizzativi è uno dei fattori motivanti più importanti sia nella scala di Maslow (bisogni di autorealizzazione) che di Herzberg (successo, riconoscimento, contenuto del lavoro, responsabilità), tanto è vero che tra i fattori di appagamento per i quali risulta un maggiore effetto nel lungo periodo vi è il contenuto motivante intrinseco del compito e la responsabilità conferita, questi a completamento dell’avanzamento di carriera.
Parallelamente tra i maggiori fattori di insoddisfazione risultano essere proprio la competenza e lo stile di gestione dei superiori, nonché le politiche e le procedure dell’azienda (teoria della motivazione – mantenimento di F. Herzberg), questi non hanno potere motivante ma in caso di grave mancanza determinano perdita di efficienza; questi fattori definiti fattori igienici sono dei motivatori “estrinseci” su cui si inseriscono i fattori motivanti “intrinseci” del lavoro costituiti tra l’altro dai contenuti decisionali e dall’autonomia.
Herzberg sottolinea la necessità dell’arricchimento del contenuto del lavoro, anche attraverso un minimo arricchimento del processo decisionale che permetta al singolo di valorizzarsi mediante il superamento delle difficoltà.
Si deve distinguere tra motivazione, quale effetto indotto da incentivi intrinseci determinati dall’esigenza di crescita interna dell’uomo che si realizza nel lungo periodo, dal movimento, quale comportamento a breve periodo indotto dalla carenza di incentivi estrinseci propri dell’ambiente di lavoro, delle politiche e procedure aziendali, della competenza e stile di gestione dei superiori, della retribuzione, delle relazioni interpersonali e delle condizioni fisiche del lavoro tutti fattori propri di insoddisfazione.
La delega intesa in senso corretto deve soddisfare un’esigenza a lunga scadenza di crescita delle proprie capacità cognitive, in base a un “principio di realtà”, mentre il prevalere di bisogni fisiologici di soddisfazione immediata, caratterizzati dal “principio del piacere”, determina una stortura dell’uso della delega.
Se questi appaiono i motivi organizzativi che sottendono ad un uso esteso ed oculato della delega, deve riconoscersi che la stessa può dare luogo ad abusi a cui necessita porre attenzione al fine di evitare eventuali ricorsi e risarcimenti di danno.
Si deve innanzitutto precisare che la delega delle funzioni di dirigente, ai sensi dell’art. 2, L. 17/7/02, n. 145, può avvenire solo per le funzioni di cui alla lettere b), d) ed e) dell’art. 17, c. 1, del D. Lgs. vo n. 165/01. Ossia per l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti generali con poteri di spesa ed acquisizione delle entrate, per dirigere, coordinare e controllare l’attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi e per provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.
Come può osservarsi l’ambito della delega dirigenziale è piuttosto ampio e rientra nel principio che la delega di funzioni è valida solo se corrisponde a precise ed ineludibili norme, che possono essere leggi generali o più semplici regolamenti anche di carattere interno, o a disposizioni statutarie. Deve essere comunque accompagnata da un effettivo trasferimento di poteri in capo al delegato, con l’attribuzione di una completa autonomia decisionale e gestionale accompagnata da una pina disponibilità economica.
La delega di funzioni assume valore per l’esclusione di responsabilità in capo al delegante solo ove vi sia incolpevole estraneità alle inadempienze del delegato, né sia stato informato di tali inadempienze in modo da escludere un atteggiamento di inerzia o di colpevole tolleranza (Cass., pen. Sez. III, n. 246/02 e n. 32151/02, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 6882/00).
Deve tuttavia ricordarsi che la cognizione del giudice contabile relativamente all’adozione di un atto amministrativo discrezionale, anche se delegato, non può che limitarsi ad accertare “… la competenza del soggetto, la completezza di acquisizione degli interessi coinvolti nel procedimento e la non irrazionalità della scelta operata, in quanto il conferimento …della funzione amministrativa del potere discrezionale della migliore cura dell’interesse pubblico, non consente, oltre tali limiti, una valutazione surrogatoria del giudice …” (Corte dei conti, Sez. II appello, n. 290/02).
Bibliografia
· D. Callini – C. Montaguti, Cambiamento organizzativo e formazione, Angeli Editore, 1993;
· P. Callegari, Azioni e bisogni umani, Cortina 1982;
· V. Hamilton, Strutture e processi cognitivi della motivazione e della personalità, Il Mulino 1987.