lavoroprevidenza

domenica 22 gennaio 2006

VITTIME DEL TERRORISMO - LE ISTRUZIONI DELL’INPS PER L’APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME

Articolo dell Avv. Mario Pavone (Avvocato del Foro di Brindisi - Patrocinante in Cassazione - Presidente ANIMI - Responsabile della sezione "Lavoro & Immigrazione" della Rivista telematica giuslavoristica LavoroPrevidenza.com)


Vittime del terrorismo - Le istruzioni dell’INPS per l’applicazione delle nuove norme



di Mario Pavone**



***


“Il terrorismo e la criminalità organizzata, anche in Paesi democratici e con avanzate caratteristiche sociali ed economiche come il nostro, hanno lanciato negli ultimi decenni una sfida costante, più o meno grave, all ordinato svolgersi della vita civile, seminando una dolorosa scia di vittime non soltanto tra coloro che rappresentano lo Stato, ma anche tra la gente comune.


Le istituzioni, sulle quali si fonda la struttura democratica del Paese, hanno tenuto salda la loro autorevolezza e la generale condivisione dei più alti valori alla base della coscienza civile ha costituito un baluardo invalicabile che ha impedito a questi fenomeni di assumere dimensioni più rilevanti e, tanto meno, di prevalere. Il prezzo pagato, però, in termini di vite umane, di drammi esistenziali e di sofferenze familiari e stato, al di là delle dimensioni numeriche, rilevantissimo”.(1)


Lo Stato, anche rendendosi interprete dei sentimenti di gratitudine e di solidarietà dei cittadini, e intervenuto, a più riprese, con norme a favore delle vittime per fatti di terrorismo e di criminalità organizzata, con il preciso intento di offrire un segnale di sostegno, in termini morali ed economici, a fronte di quei delitti diretti contro la sua stessa ragion d essere.


In tale ottica vanno annoverati tutti i provvedimenti emanati a vari livelli diretti a garantire una qualche tutela giuridica agli interessi ingiustamente lesi di quanti sono caduti vittime del dovere a causa di atti che non trovano alcuna giustificazione sul piano del diritto internazionale,tanto meno in termini di rappresaglia.


In particolare,con la Legge 3 Agosto 204 n.206,il Legislatore ha introdotto ed ampliato un complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tali matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, nonché dei loro familiari superstiti.(2)


Con la circolare n. 113 del 19 ottobre 2005 l Inps (3) ha fornito le istruzioni per l’applicazione della nuova normativa che si applica alle vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 e dal 1° gennaio 2003 per eventi accaduti al di fuori del territorio nazionale.


Sono altresì destinatari della disciplina in esame coloro che risultino già pensionati alla data di entrata in vigore della legge in argomento, per i quali occorrerà procedere ad una ricostituzione della pensione secondo le nuove disposizioni.


I benefici previsti dalla Legge 206/2004 sono riconosciuti a tutti coloro che abbiano subìto un’invalidità permanente per effetto dei suddetti eventi terroristici.


Gli stessi benefici sono attribuiti sulle pensioni indirette o di reversibilità liquidate a favore dei superstiti dei soggetti innanzi menzionati che abbiano diritto a tali trattamenti


Ostuni, Gennaio 2006 ** Avvocato In Brindisi




NOTE


1-Circolare PCDM 14/11/2003


2-v. dello stesso autore,Vittime del terrorismo e ristoro dei danni, Altalex.it


3- pubblicata su Altalex.it,25/10/2005


INPS


CIRCOLARE N. 113 del 19.10.2005


OGGETTO: Legge 3 Agosto. 2004, n. 206 concernente “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”.


Con la legge 3 agosto 2004, n. 206 (allegato n. 1), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2004, sono stati introdotti ed ampliati un complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tali matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, nonché dei loro familiari superstiti.
Con la presente circolare, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 24/VII/008633 dell’11 ottobre 2005, si forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa indicata in oggetto, con la riserva di fornire ulteriori chiarimenti relativi ad aspetti applicativi per i quali sono stati richiesti chiarimenti ai competenti Ministeri.
I benefici previsti dalla legge in esame si applicano alle vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 e dal 1° gennaio 2003 per eventi accaduti al di fuori del territorio nazionale.


Destinatari (art. 1, comma 1)
Sono destinatari dei benefici pensionistici introdotti dalla legge n. 206 del 2004 la generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in possesso della cittadinanza italiana al momento dell’evento, indipendentemente dal regime assicurativo cui sono iscritti e che risultino vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio italiano o all’estero, nei periodi indicati al paragrafo precedente.
Sono altresì destinatari della disciplina in esame coloro che risultino già pensionati alla data di entrata in vigore della legge in argomento, per i quali dovrà procedersi ad una ricostituzione della pensione in accordo con le nuove disposizioni.
In particolare, i benefici sono riconosciuti a tutti coloro che abbiano subìto un’invalidità permanente per effetto dei suddetti eventi terroristici.
Gli stessi benefici sono attribuiti sulle pensioni indirette o di reversibilità liquidate a favore dei superstiti dei soggetti sopra menzionati aventi diritto a tali trattamenti. Per tali soggetti non rileva il possesso della cittadinanza italiana.


Benefici ex art. 2 legge n. 336/70 (art. 2)
L’articolo 2 della legge n. 206 del 2004 stabilisce che coloro che subiscono ovvero hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, in conseguenza di atti di terrorismo o stragi, nonché il coniuge superstite e gli orfani, hanno diritto all’applicazione, sulle rispettive pensioni dirette, dell’art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, al momento della liquidazione della pensione stessa.
Tale beneficio spetta anche a soggetti pensionati prima del 26 agosto 2004. (art. 2, commi 1 e 2).
Per questi ultimi dovranno essere rideterminati, secondo la metodologia di seguito illustrata, i trattamenti pensionistici già liquidati, con l’attribuzione del beneficio ex art. 2 della legge n. 336/1970 prendendo a riferimento la retribuzione spettante al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
L’articolo 2 della legge n. 336 del 1970 prevede la concessione di aumenti periodici di stipendio ovvero l’attribuzione della qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione superiore a quella posseduta agli ex combattenti o appartenenti a categorie assimilate.
Occorre tenere presente che la norma contenuta nella legge n. 336 del 1970 era preordinata per i dipendenti dello Stato, il cui trattamento pensionistico era, allora, calcolato sulla base dell’ultima retribuzione percepita in servizio, alla quale, per effetto del suddetto articolo 2, veniva sostituita la retribuzione incrementata riconosciuta all’atto della cessazione dal servizio.
Per l’applicazione della medesima norma per le pensioni gestite dall’Istituto si rende necessario armonizzare la normativa contenuta nel predetto articolo 2 della legge n. 336 del 1970 con le regole di calcolo dell’assicurazione generale obbligatoria.
Di seguito si forniscono le istruzioni per il riconoscimento del beneficio in esame nei confronti dei lavoratori dipendenti, per le quali si tiene conto anche dei criteri forniti con circolare n. 53470 Prs. del 13 aprile 1972.
Per il calcolo della quota retributiva, ovvero dell’intero importo pensionistico per i soggetti aventi più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, bisognerà:
1. considerare la quota di stipendio dell’assicurato, all’atto del pensionamento, costituita dall’importo settimanale tabellare e dall’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) e maggiorarla con gli aumenti periodici di anzianità stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicabile all’assicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando, determinare l’importo tabellare più l’E.D.R. della classe di retribuzione immediatamente superiore;
2. determinare la retribuzione media settimanale per la quota A, secondo la normale disciplina in vigore;
3. determinare la retribuzione media settimanale per la quota B, secondo la normale disciplina in vigore;
4. confrontare la retribuzione media settimanale sub 2) con l’importo risultante dall’operazione descritta al punto 1). Qualora la retribuzione media pensionabile risulti di importo inferiore alla retribuzione sub 1), la differenza tra i due importi dovrà essere aggiunta alla retribuzione media settimanale;
5. confrontare la retribuzione media settimanale sub 3) con l’importo risultante dall’operazione descritta al punto 1). Qualora la retribuzione media settimanale risulti di importo inferiore alla retribuzione sub 1), la differenza tra i due importi dovrà essere aggiunta alla retribuzione media settimanale;
I valori risultanti dalle operazioni descritte ai punti 4 e 5 saranno presi a base per il calcolo della pensione.
Per la determinazione della quota contributiva della pensione, bisognerà:
1. determinare la quota di stipendio mensile o settimanale dell’assicurato, all’atto del pensionamento, costituita dall’importo tabellare e dall’elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) e maggiorarla con gli aumenti periodici di anzianità stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicabile all’assicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando, determinare l’importo tabellare più l’E.D.R. della classe di retribuzione immediatamente superiore;
2. applicare al valore di cui al punto 1 l’aliquota di computo prevista e moltiplicare tale ultimo importo, per i mesi o le settimane di contribuzione utili per la misura della pensione;
3. calcolare, secondo le regole generali, il montante contributivo ottenuto con le retribuzioni effettivamente percepite dall’interessato nel corso della sua vita lavorativa;
4. confrontare il valore sub 2) con il valore sub 3), prendere il maggiore e moltiplicarlo con il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età del pensionando, ottenendo così l’importo di pensione.
Ai sensi dell articolo 2, comma 3, del legge n. 206/2004 sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomo o liberi professionisti.
Aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva per invalidità permanente inferiore all’80% (art. 3)
L’art. 3, comma 1, della legge in esame riconosce, per coloro che hanno subito un’invalidità permanente della capacità lavorativa inferiore all’80%, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
Il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva, che espleta i propri effetti anche sull’anzianità assicurativa, comportando la retrodatazione dell’inizio dell’assicurazione, non configura un accreditamento di contributi, ma ha effetto solo ai fini del riconoscimento e del calcolo della pensione.
Il beneficio spetta sia ai soggetti ancora in attività, sia a coloro che siano già titolari alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame di un trattamento pensionistico e va riconosciuto entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo nel quale è liquidata la prestazione.
Nei confronti dei soggetti ancora in attività la maggiorazione contributiva va riconosciuta all’atto della liquidazione della pensione e, pertanto, se ne deve prescindere nelle operazioni di ricongiunzione di diverse posizioni assicurative, tenendone conto nel solo fondo destinatario della ricongiunzione.
Nel solo caso in cui l’assicurato presenti la domanda per ottenere la certificazione del diritto ovvero l’incentivo per il posticipo del pensionamento, di cui all’art. 1, comma 12 e seguenti, della legge n. 243 del 2004, si dovrà tenere conto della maggiorazione contributiva in esame nella verifica del raggiungimento dei requisiti richiesti per la certificazione e per l incentivo, secondo quanto illustrato con la circolare n. 149 del 2004, relativamente alle altre fattispecie di maggiorazioni contributive presenti nell’ordinamento.
L aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva, introdotto dalla norma oggetto della presente circolare, sulle pensioni calcolate in forma retributiva o mista va ad incrementare l anzianità contributiva relativa all ultima quota di pensione calcolata con il sistema retributivo.
Il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva nei confronti di coloro che liquidano il trattamento pensionistico esclusivamente secondo le regole del sistema contributivo dovrà essere effettuato, in assenza di specifiche particolari disposizioni normative, applicando i criteri stabiliti in via generale dall articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, per la determinazione del valore retributivo da attribuire ai periodi da accreditare figurativamente.
Pertanto, dovrà essere determinata la retribuzione media settimanale dell anno solare in cui si colloca la decorrenza della pensione, oppure la retribuzione media settimanale dell anno solare precedente nel caso in cui nell anno di decorrenza della pensione non risultino retribuzioni; all anzidetta retribuzione media settimanale deve essere applicata l aliquota di computo vigente nell anno di decorrenza della pensione e relativa alla gestione previdenziale ove sono accreditati i contributi del lavoratore. La contribuzione, così determinata, moltiplicata per il numero di settimane di maggiorazione dell anzianità contributiva da riconoscere a norma della legge n. 206/2004, costituirà il valore contributivo relativo al periodo di maggiorazione di anzianità contributiva in esame. Il valore contributivo così determinato non dovrà essere rivalutato del tasso di crescita del PIL, in quanto collocato nell’anno di decorrenza del trattamento pensionistico.
Il valore contributivo relativo al periodo di maggiorazione, sommato al montante individuale determinato in relazione ai periodi di contribuzione compresi tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, costituisce il montante contributivo complessivo da moltiplicare per il coefficiente di trasformazione corrispondente all età dell interessato. Nel caso di età inferiore a 57 anni, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.
Nei confronti dei soggetti di cui all articolo 3 sopra menzionato, operano i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto ai trattamenti pensionistici secondo le regole di carattere generale vigenti per gli iscritti nelle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall Istituto.
Il comma 2 dell’articolo 3 in esame stabilisce altresì che la pensione maturata ai sensi del menzionato comma 1 è esente dall’imposta a sul reddito delle persone fisiche.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 108/E del 29 luglio 2005, ha chiarito che è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche soltanto la quota di pensione maturata in base ai dieci anni di versamenti figurativi riconosciuti sul totale degli anni utili ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico.


Equiparazione ai grandi invalidi di guerra per invalidità permanente pari o superiore all’80% (art. 4)
L’art. 4 della legge in argomento fissa i benefici per i soggetti, che, per effetto di eventi terroristici, abbiano riportato un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento.
Il comma 2 prevede il riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, del medesimo provvedimento.
Gli stessi potranno essere collocati in pensione dal mese successivo alla presentazione della domanda di pensione, indipendentemente dall’età anagrafica e dall’anzianità contributiva e assicurativa effettivamente maturate.
La pensione dovrà essere calcolata, secondo le previsioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, ma considerando integralmente l’ultima retribuzione percepita dal pensionando, applicata all’anzianità contributiva dallo stesso maturata.
A differenza di quanto illustrato nel paragrafo relativo all’applicazione del beneficio ex art. 2 della legge n. 336 del 1970, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della pensione dovrà essere costituita da tutte le voci presenti nell’ultima busta paga del lavoratore. Tale importo dovrà essere aumentato applicando alla quota di retribuzione tabellare gli aumenti periodici di anzianità stabiliti dal contratto collettivo nazionale del settore in cui opera l’assicurato, ovvero, a scelta dello stesso pensionando, utilizzando l’importo tabellare e l’E.D.R. della classe di retribuzione immediatamente superiore.
Il successivo comma 3 dello stesso articolo 4 prevede che i criteri previsti dal comma 2 e sopra illustrati si applichino anche alle pensioni di reversibilità, ovvero alle pensioni indirette in favore dei superstiti. Pertanto le pensioni di reversibilità o indirette liquidate a favore del familiare superstite della vittima di atto di terrorismo o strage che abbia riportato un invalidità permanente pari o superiore all 80 per cento dovranno essere calcolate sulla base dell ultima retribuzione integralmente percepita dall avente diritto e rideterminata ai sensi dell art. 2 della legge n. 336/1970 e sull intera anzianità contributiva accreditata a favore del de cuius.
Inoltre, il medesimo comma stabilisce che dette ultime prestazioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge e, pertanto, nel caso di specie, non è applicabile l’articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, nonché le disposizioni relative all’applicazione del contributo di solidarietà.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate con la menzionata risoluzione n. 108/E, ha altresì precisato che i trattamenti pensionistici di cui sopra non concorrono per l’intera somma a formare il reddito imponibile ai fine IRPEF. Tale criterio si applica anche per le pensioni di reversibilità o indirette in favore dei superstiti in caso di morte di vittime di atti di terrorismo.


Adeguamento delle pensioni alla retribuzione dei lavoratori in attività (art. 7)
L’art. 7 della legge n. 206/2004 prevede altresì l’adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari superstiti al trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in attività e che si trovino in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità.
Pertanto, l’adeguamento delle pensioni dei soggetti destinatari della normativa in commento dovrà essere effettuato avendo riguardo agli adeguamenti retributivi stabiliti nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori che si trovino nella posizione economica corrispondente a quella del pensionato all’atto della cessazione dal servizio, senza riguardo a eventuali incrementi del livello retributivo assegnati al momento della liquidazione della pensione, per effetto dell’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 2 della legge n. 336 del 1970. Il predetto adeguamento dovrà anche tenere conto degli scatti di anzianità previsti per i lavoratori in attività, considerando come anzianità del pensionato quella posseduta presso l’azienda o altra organizzazione in cui operava, all’atto della cessazione dal servizio.
Con la medesima decorrenza degli effetti economici del contratto collettivo di riferimento dovrà essere ricostituita la pensione, calcolando la retribuzione pensionabile sulla base dei valori retributivi adeguati secondo quanto sopra descritto.


Riconoscimento dei benefici sulle pensioni (art. 14)
Ai sensi dell’articolo 14 il riconoscimento dell’infermità, nonché il nesso causale con l’evento terroristico dovranno essere attestati dalla certificazione emessa dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, cui l’interessato deve presentare apposita domanda e rilasciata, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, dalla quale risulti la data e il luogo dell atto criminoso e dell eventuale decesso, e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale dell’invalidità..
Al momento del pensionamento l’interessato dovrà allegare per l’applicazione dei benefici la predetta certificazione alla domanda di pensione.
Le prestazioni da liquidare a favore di vittime di atti di terrorismo verificatisi sul territorio nazionale con il computo determinante della maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 3, non possono avere decorrenza anteriore al 1° settembre 2004 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del più volte citato provvedimento).
Qualora i benefici debbano essere attribuiti a soggetti già titolari di pensione, le Sedi dovranno provvedere d’ufficio alla ricostituzione della pensione non appena in possesso della certificazione attestante la qualifica di vittima del terrorismo, che potrà essere acquisita dalla Prefettura, ovvero presentata direttamente dall’interessato.
In caso di ricostituzione, la pensione dovrà essere ricalcolata a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° settembre 2004.
I provvedimenti di liquidazione e/o ricostituzione dovranno essere tempestivamente adottati stante che l art. 14 della norma in esame stabilisce che "il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell avvenuto aggravamento ai sensi dell articolo 9 e delle pensioni, nonché la liquidazione economica connessa a vittime del terrorismo e delle stragi devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda dell’avente diritto all’Ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del richiedente".


Doppia annualità (art. 5, comma 4)
A norma dell’art. 5, comma 4, della più volte citata legge n. 206 del 2004, in caso di decesso di soggetti che subiscono o abbiano subito un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi gli orfani maggiorenni, ai quali oltre alla attribuzione della elargizione di cui al comma 1 dell articolo 5, è stato concesso lo speciale assegno vitalizio, non reversibile e soggetto alla perequazione automatica, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico stesso. Detto importo, pari a quello determinato all’atto del decesso del dante causa, spetta al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico.
In merito all Amministrazione competente a provvedere all’attribuzione delle due annualità del trattamento pensionistico di cui sopra, si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 2 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 (allegato 2).







Allegato n. 2


LEGGE 3 agosto 2004, n.206


Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.


(G.U. n. 187 del 11-8-2004)


Allegato n. 3


Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 (in Gazz. Uff., 7 gennaio, n. 4)
Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Visto...)
EMANA
il seguente regolamento:


Art. 1. - Principi generali.
Il presente regolamento riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre 1990, n. 302, recate dai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983, 29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319, 16 marzo 1992, n. 377 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 364 nonché le modalità di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Art. 2. - Amministrazioni competenti.
1. All attribuzione delle speciali elargizioni e dell assegno vitalizio previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi nell adempimento del dovere, provvedono le seguenti amministrazioni:
a) il Ministero dell interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile dell amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia penitenziaria;
c) il Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.
2. Il Ministero dell interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e’, altresì, competente in ordine all attribuzione dei benefici previsti dalle predette leggi in favore delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
3. All attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini italiani che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali e’ determinata l amministrazione competente, nonché degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero dell interno - Direzione generale dei servizi civili.
4. Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza.
5. Per i restanti benefici provvedono le amministrazioni competenti.

“omissis”





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