IL DISTRETTO FA LA TASSAZIONE UNICA
Per i distretti produttivi tassazione unitaria su opzione
Sarà possibile concordare preventivamente per un triennio il volume delle imposte dovute
Di Marco Dibitonto
La legge finanziaria 2006 promuove i distretti produttivi. Sono stati varati infatti con la manovra di quest’anno da parte del Governo particolari benefici per i distretti produttivi che, su base volontaria, decidono di creare aggregazioni di imprese (per contiguità territoriale o funzionale). In particolare, sul versante tributario, mediante la creazione del distretto, le imprese aggregate possono optare per la tassazione unitaria distrettuale ai fini dell’applicazione dell’IRES.
Oltre alla programmazione fiscale preventiva (vedi articolo in questo numero), la Finanziaria per il 2006 ha così introdotto un altro nuovo istituto: il distretto produttivo che trova la propria disciplina dai commi 370 e seguenti. Le nuove regole per la tassazione delle aggregazioni di imprese, in particolare per i “distretti produttivi”, sono contenute nel comma 372.
Con tale intervento, il Governo mira a favorire la creazione di filiere industriali per lo sviluppo di aree territoriali e settori economici. Con una opzione, i distretti produttivi (inseriti tra i soggetti Ires di cui all’articolo 73 del Tuir) potranno diventare un nuovo soggetto di imposta, in cui la tassazione potrà avvenire sulla base di un reddito unitario: ciò, però, scatta solo se le imprese che appartengono al distretto decidono, congiuntamente, di optare per la tassazione unitaria dell’intero distretto. Un altro vantaggio consiste nel fatto che tale tassazione unitaria avverrà su base concordata per almeno un triennio.
Ma vediamo nello specifico i vantaggi introdotti dalla Finanziaria 2006 per i distretti produttivi.
I distretti
La Finanziaria per il 2006 presenta interessanti misure di natura fiscale, amministrativa e finanziaria a favore dei distretti produttivi, definiti in prima battuta quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l efficienza nell organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale e orizzontale.
La finalità è quella di favorire la coesione di energie e risorse per conferire maggiore impulso alla crescita economico e sociale dei territori interessati, secondo un modello già ampiamente utilizzato sia a livello domestico che internazionale.
Le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi saranno concretamente definite con decreto del ministro dell Economia e delle finanze, a seguito di opportuna concertazione interministeriale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.
Nel solco della prassi già inaugurata con l imposizione concordata (vedi articolo in questo numero), anche in questo caso è prevista un applicazione progressiva, preceduta da una opportuna fase di sperimentazione, in principio praticabile solo per uno o più distretti individuati con il citato decreto ministeriale.
Le disposizioni di natura fiscale che interessano i nuovi distretti industriali statuiscono
Tassazione distrettuale unitaria
Alle imprese appartenenti al distretto industriale è consentito l esercizio congiunto dell opzione per la tassazione di distretto ai fini dell applicazione dell Ires (comma 368, lettera a, numero 1). Il riferimento, palese, è alla tassazione di gruppo domestica, di cui agli articoli da 117 a 131 del Tuir, e a riprova di ciò è esplicitamente previsto che al caso in esame si applicano, in quanto compatibili, le richiamate disposizioni che disciplinano il consolidato nazionale[1].
Ma v è di più; in tal caso, il legislatore si è spinto fino ad annoverare tra i soggetti passivi dell Ires lo stesso distretto industriale, incluso tra i soggetti di cui all articolo 73, comma 1, lettera b), del Tuir, ove sia esercitata l opzione per la tassazione unitaria. Questa inclusione implica l insorgenza in capo al distretto, cui compete la determinazione dell unica base imponibile, anche di ulteriori obblighi connessi alla liquidazione delle imposte, con relative conseguenze in termini organizzativi e amministrativi. E infatti, a seguito dell opzione per la tassazione distrettuale unitaria, "l ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso"[2].
Dunque, il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che, a tal fine, contestualmente, optano per la tassazione unitaria.
Così, se, ad esempio, il distretto è formato da tre imprese, Alfa, Beta e Gamma, di cui la prima presenta un reddito di 100, la seconda un reddito di 200, e la terza una perdita di 250, ne dovrebbe derivare una base imponibile unitaria pari nel complesso a 50.
Al riguardo, andranno comunque opportunamente individuate le modalità con le quali l opzione distrettuale troverà concretamente applicazione, chiarendo se risulta applicabile sic et simpliciter il criterio di discrezionalità valevole per la tassazione di gruppo domestica. In quest ultimo caso, non vige infatti il cosiddetto criterio all in all out, proprio del consolidato mondiale, e ci si potrebbe chiedere se i soggetti appartenenti al distretto possano liberamente esercitare l opzione congiunta per la tassazione unitaria senza rispettare i vincoli di natura funzionale o produttiva che, ai sensi del comma 366, giustificano la stessa opzione di cui al comma 368.
Andrebbe cioè opportunamente chiarito se l opzione deve necessariamente interessare tutti (o la maggior parte) dei soggetti appartenenti al distretto, o se, come pare concretamente più probabile, l opzione possa essere circoscritta anche solo alle posizioni di alcune società, anche in virtù della consistenza numerica di alcuni distretti.
Tassazione concordata dei redditi del distretto
In base al numero 5), lettera a), comma 368, la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi e altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio.
Ne deriva che, oltre alla possibilità di compensare le perdite all interno del distretto, l opzione consente un ulteriore agevolazione, tesa a predeterminare e vincolare, in un ottica di interazione con l Agenzia delle entrate, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese del distretto, riferibili a ciascun esercizio. A tal fine, è previsto che rileva la natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, la loro attitudine alla contribuzione, cui si aggiungono altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva dall Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.
Le disposizioni in esame non consentono di ipotizzare l automatica applicazione di aliquote di favore per l imponibile di distretto, ma, qualora tale incentivo si rendesse praticabile, si verrebbe a creare una ulteriore differenza con la tassazione di gruppo domestica, laddove l opzione è inibita alle società che fruiscono di riduzioni dell aliquota Ires, e pertanto sul reddito consolidato si rende applicabile unicamente l aliquota del 33 per cento.
Va poi sottolineato che per i distretti è prevista la possibilità di concordare il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti anche a prescindere dall opzione per la tassazione distrettuale unitaria (numero 6, lettera a, comma 368). Tale circostanza si presenta come un ulteriore caratteristica delle agevolazioni in esame. A seconda dei casi, dunque, il concordato può assumere diverse configurazioni: qualora i soggetti appartenenti al distretto abbiano esercitato l opzione per la determinazione dell unico imponibile di distretto, dal tenore letterale della disposizione in esame(4) il patto con l Amministrazione finanziaria si pone come fisiologica conseguenza, mentre in caso contrario il concordato distrettuale si presenta come una vera e propria facoltà.
Conclusioni
Ovviamente, è prevista anche una fase di ripartizione del carico tributario del distretto tra le imprese interessate. Questa attività viene completamente rimessa allo stesso distretto, e quindi a pattuizioni che assumono contenuto privatistico, ferma restando la necessità di regolare tali rapporti in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità. In proposito, sulla falsariga della disciplina dettata in tema di consolidato nazionale, è previsto che le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse.
Le agevolazioni in esame, per le quali andrà verificata la compatibilità con la normativa comunitaria, si rendono applicabili anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all articolo 13 del Dlgs 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.
E evidente che il nuovo istituto presenta molte analogie con la tassazione consolidata su base domestica, ma le difficoltà applicative maggiori consisteranno probabilmente proprio nell individuazione delle differenze riconducibili alle peculiarità del distretto industriale. Ad esempio, in quest ultimo caso non v è traccia di una figura assimilabile alla controllante, cui competono, in base all articolo 118 del Tuir, in via esclusiva, gli obblighi di versamento a saldo e in acconto, ma è lo stesso distretto che assume rilievo, in base al punto 3), lettera a), comma 368, quale soggetto passivo Ires.
La durata dell opzione per la tassazione distrettuale unitaria non è precisamente individuata, in quanto è previsto che la stessa riverberi i suoi effetti almeno per un triennio, e analoghe considerazioni valgono qualora ci si avvalga solo della facoltà di determinare su base concordata il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti al distretto.
In ogni caso, va precisato che, per i soggetti che determinano la propria base imponibile su base concordata, è prevista una significativa copertura rispetto ai controlli dell Amministrazione finanziaria, che rimane ferma però solo in caso di osservanza di quanto preventivamente pattuito. In tale ipotesi, è infatti stabilito che i controlli sono eseguiti unicamente al solo scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato.
Inoltre, non vengono meno per le imprese appartenenti al distretto l assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l applicazione delle disposizioni penali tributarie.
Va poi sottolineata la non trascurabile previsione secondo cui le misure di favore previste per i distretti si estendono anche ai tributi, contributi e alle altre somme dovute agli enti locali, con i quali, anno per anno, è possibile concordare in via preventiva e vincolante, per almeno un triennio, i relativi volumi da versare per le imprese appartenenti al distretto.
Infine, la sensazione che si ricava da una prima lettura delle disposizioni in esame è che il legislatore abbia individuato degli obiettivi di fondo da perseguire, i cui contenuti possono essere conseguiti con una certa flessibilità nella fase della concreta attuazione, ricorrendo opportunamente a una iniziale fase di sperimentazione.
[1] Si noti che tale soluzione è stata applicata anche nel recente "correttivo Ires" con riferimento alla disciplina attuativa del consolidato mondiale, laddove si è peraltro "puntato" al decreto ministeriale 9 giugno 2004, ovviamente, nelle more del decreto attuativo di cui all articolo 142 del Tuir (articolo 9, comma 7, del Dlgs 19 novembre 2005, n. 247).
[2] Numero 12), lettera a), comma 368.