lavoroprevidenza

domenica 15 gennaio 2006

QUID JURIS NEL RAPPORTO TRA MEDICO DI MEDICINA GENERALE CONVENZIONATO CON IL SSN?

Cass. civ., 10/06/2003, n.9247, Sez.V con nota della dott.ssa Roberta Caragnano

QUID JURIS nel rapporto tra medico di medicina generale convenzionato con il SSN?


sentenza Cass. civ., 10/06/2003, n.9247, Sez.V


La corte di Cassazione, Sez. V, con la sentenza n. 9247/03 si è espressa, in relazione alla qualificazione del rapporto di lavoro del personale medico sanitario, in particolare, di un medico di medicina generale, convenzionato con il S.S.N. In particolare, la Corte ha statuito con riguardo alle convenzioni stipulate dal Servizio sanitario nazionale con i medici generici, disciplinate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali conclusi ai sensi dell art. 48 di detta legge n. 833 del 1978, che l assenza di una posizione subordinata e i caratteri della collaborazione continuativa e coordinata fanno si che il rapporto in questione esuli dall ambito del pubblico impiego e debbano in esso ravvisarsi, in quanto dà luogo ad una prestazione d opera professionale secondo la previsione dell art. 2222 c.c., gli elementi del contratto di lavoro autonomo di natura privatistica Ne consegue che il rapporto rientra nella previsione dell art. 16 lett. c) del D.P.R. n. 917 del 1986 e ad esso debba essere applicato, quanto all indennità prevista per la sua cessazione, l art. 18 e non l art. 17 del medesimo D.P.R. n. 917 del 1986.





La Corte di Cassazione civile Sezione lavoro, sul ricorso proposto da:


MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del ministro "pro tempore", rappresentato e difeso dall’Avv. …….. presso l AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende "ope legis";


- ricorrente -


contro


G.G;


- intimato -



avverso la sent. n. 148/99 della Commissione tributaria regionale di……, depositata il ;


udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del …….dal Consigliere Dott……………;


udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. …………che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo


G.G., medico di medicina generale e convenzionato con il S.S.N., ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull istanza con la quale in data 27.9.1993 aveva chiesto all Intendenza di Finanza di …. il rimborso di parte della ritenuta Irpef operata dall Enpam sull importo erogatogli all atto della cessazione del rapporto, e precisamente il rimborso della somma corrispondente al proprio apporto contributivo.


La Commissione Tributaria di primo grado di ….. ha respinto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della …… ha accolto l appello del contribuente ritenendo che al rapporto con il S.S.N. dei medici generici convenzionati si applicasse la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, quindi l art. 17 del D.P.R. n. 917 del 1986, che prevede, quanto alla tassazione delle indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici, la detrazione dall imponibile della quota riferibile ai contributi versati dal lavoratore.


La Commissione Regionale ha escluso che il rapporto potesse qualificarsi di collaborazione coordinata e continuativa, come, invece, sostenuto dall Ufficio, e che quindi l indennità corrisposta al G. rientrasse tra "le altre indennità" e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione di un tale rapporto, da tassare ai sensi degli artt. 16 lett. c) e 18 D.P.R. n. 917 del 1986.


Avverso quest ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad un motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 16, lett. c), 17 e 18 D.P.R. n. 917 del 1986, nonché dell art. 49, 2º comma, D.P.R. n. 917 del 1986.


L intimato non ha svolto attività difensive.



Motivi della decisione


Col motivo proposto il ricorrente ha ribadito la natura di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ossia di lavoro autonomo, del rapporto tra il medico generico convenzionato e il S.S.N., come tale rientrante nella previsione dell art. 16 lett. c) del D.P.R. n. 917 del 1986, e la conseguente applicabilità ad esso dell art. 18 del medesimo D.P.R. n. 917 del 1986.


Il ricorso è fondato.


E giurisprudenza di questa Corte che, con riguardo alle convenzioni stipulate dal Servizio sanitario nazionale con i medici generici, disciplinate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali conclusi ai sensi dell art. 48 di detta legge n. 833 del 1978, l assenza di una posizione subordinata e i caratteri della collaborazione continuativa e coordinata fanno si che il rapporto in questione esuli dall ambito del pubblico impiego e debbano in esso ravvisarsi, in quanto dà luogo ad una prestazione d opera professionale secondo la previsione dell art. 2222 c.c., gli elementi del contratto di lavoro autonomo di natura privatistica (Cass. 2 maggio 2001, n. 6147; 6 giugno 1995, n. 6346; 15 maggio 1995, n. 5302; 16 giugno 1993, n. 6702). Ne consegue che il rapporto rientra nella previsione dell art. 16 lett. c) del D.P.R. n. 917 del 1986 e ad esso debba essere applicato, quanto all indennità prevista per la sua cessazione, l art. 18 e non l art. 17 del medesimo D.P.R. n. 917 del 1986.


Diversa è l ipotesi del rapporto tra S.S.N. e medici specialisti ambulatoriali (ad es. il radiologo). In tal caso, non avvalendosi il professionista di una propria organizzazione di mezzi e di autonomia nell espletamento del servizio, il rapporto è da ritenere di lavoro subordinato, con conseguente riconducibilità dell indennità erogata dall Enpam alla seconda ipotesi configurata dall art. 16 lett. a) D.P.R. n. 917 del 1986 e applicabilità del successivo art. 17 per la determinazione dell imponibile, come correttamente deciso da Cass. 4290/99 e da Cass. 6065/02.


Il ricorso va dunque accolto, va cassata la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.


La particolarità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell intero giudizio.



P. Q. M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.


Compensa tra le parti le spese dell intero giudizio.


Roma, …..


DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 GIUGNO 2003.






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