Misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari
(Inps, Circolare 14.1.2008 n. 4)
Art. 8 del DL 30/9/2005, n. 203. Misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR. Operatività. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Caratteristiche dell’esonero contributivo ex art. 8 del DL n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, previsto come misura compensativa per lo sviluppo della previdenza complementare. Modalità operative.
INPS
Direzione Centrale Entrate Contributive
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Ai | Dirigenti centrali e periferici | |
Ai | Direttori delle Agenzie | |
Ai | Coordinatori generali, centrali e | |
Roma, 14 Gennaio 2008 | periferici dei Rami professionali | |
Al | Coordinatore generale Medico legale e | |
Dirigenti Medici | ||
Circolare n. 4 | e, per conoscenza, | |
Al | Presidente | |
Ai | Consiglieri di Amministrazione | |
Al | Presidente e ai Componenti del Consiglio | |
di Indirizzo e Vigilanza | ||
Al | Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci | |
Al | Magistrato della Corte dei Conti delegato | |
all’esercizio del controllo | ||
Ai | Presidenti dei Comitati amministratori | |
di fondi, gestioni e casse | ||
Al | Presidente della Commissione centrale | |
per l’accertamento e la riscossione | ||
dei contributi agricoli unificati | ||
Ai | Presidenti dei Comitati regionali | |
Allegati 2 | Ai | Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: | Art. 8 del DL 30/9/2005, n. 203. Misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR. Operatività. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. |
SOMMARIO: | Caratteristiche dell’esonero contributivo ex art. 8 del DL n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005, previsto come misura compensativa per lo sviluppo della previdenza complementare. Modalità operative. |
Premessa. Nel quadro degli interventi disposti dal legislatore in relazione allo sviluppo della previdenza complementare, dal 1° gennaio 2008, è prevista l’operatività di una nuova misura compensativa, aggiuntiva rispetto a quella disposta dall’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, c. 764, della legge n. 296/2006 (1). A decorrere dal 1° gennaio 2008, infatti, l’articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 – nel testo novellato dal comma 766 della legge finanziaria 2007 – riconosce, a favore dei datori di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (allegato 1), per ciascun lavoratore, nella misura dei seguenti punti percentuali:
Caratteristiche della misura compensativa. L’esonero contributivo presenta le seguenti caratteristiche: § compete in funzione della stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e/o al Fondo di Tesoreria; § si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione. Nel caso di impossibilità ad esaurire la misura spettante, l'esonero si estende alle altre assicurazioni della "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti", fino ad esaurimento delle singole aliquote interessate (Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia e lapidei, cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, trattamenti economici di malattia). Per espressa previsione legislativa, restano in ogni caso esclusi dalla riduzione contributiva il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,20% o 0,40% per i dirigenti industriali), nonché il contributo di cui all'articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (0,30%). In caso di ulteriore incapienza, i datori di lavoro potranno trattenere l'importo differenziale - a titolo di esonero contributivo - dall'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'Inps. Come anticipato, la riduzione in argomento è una misura prevista per compensare le aziende dalla perdita delle quote di TFR che, a seguito della scelta operata dai lavoratori, sono destinate al Fondo di previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria. La stessa, quindi, riguarda tutti i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni sopra descritte e compete in misura totale o parziale in ragione dell’ammontare delle quote di TFR conferite. Modalità operative. I datori di lavoro che destinano, in tutto o in parte, TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2008”, potranno fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti. A tal fine, opereranno come segue: - continueranno ad esporre i contributi nei quadri "B/C" della denuncia DM10; - determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare e/o versate al Fondo di Tesoreria; - riporteranno il relativo importo nel quadro "D" del DM10 con i seguenti codici di nuova istituzione:
Ai fini dell'accesso alla misura compensativa, si conferma che rileva la destinazione delle somme alle forme di previdenza complementare, ancorché l'effettivo versamento ai fondi prescelti sia effettuato alle scadenze fissate dai singoli statuti. Regolarizzazioni. Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi ai mesi di “gennaio e febbraio 2008”, non fossero nella condizione pratica di fruire delle misure compensative sopra illustrate, potranno recuperare i corrispondenti importi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993. A tal fine i datori di lavoro, dopo aver calcolato gli importi relativi ai periodi pregressi, provvederanno a sommarli alle misure spettanti nel mese in cui si effettua il recupero. Le somme così determinate saranno portate a conguaglio utilizzando i medesimi codici sopra indicati. Le operazioni di recupero predette dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Istruzioni contabili Per la rilevazione contabile dell’ulteriore misura compensativa in argomento a favore dei datori di lavoro che conferiscono il TFR a forme di previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, vengono istituiti, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, i seguenti conti:
In considerazione che tali benefici decorrono dall’anno 2008, i conti relativi alla competenza degli anni precedenti devono essere movimentati a partire dall’esercizio 2009. Inoltre, per assicurare la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive di mod. DM 10, si dispone che i citati conti debbano essere movimentati, con il codice documento “95”, soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli DM 10. Gli stessi conti, tutti di nuova istituzione, vengono riportati nell’allegato n. 2. Il Direttore generale Crecco (1) Cfr. circolari n. 23 del 24 gennaio 2007 e n. 70 del 3 aprile 2007. Allegato 1 Legge 9 marzo 1989, n. 88 (G.U. 13 marzo 1989, n. 60, S.O.) "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro" (...) Art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti". Allegato 2 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
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