INTERPELLO N. 36/2007
Roma, 29 novembre 2007
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Prot. 25/I/0015926
Alla FEDERMECCANICA
P.le B. Juarez, 14
00144 – Roma
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e disciplina applicabile.
La Federmeccanica ha avanzato richiesta d’interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla disciplina applicabile al contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione, nell’attesa della specifica regolamentazione di cui all’art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
L’apprendistato qualificante è disciplinato dall’art. 48 del citato decreto ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica d’istruzione e formazione professionale. Nel nuovo impianto normativo, esso costituisce l’unico contratto di lavoro stipulabile a tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni, salvo che non si tratti di minore già in possesso di una qualifica professionale.
Tuttavia, la disciplina del rapporto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e formazione e dei relativi profili formativi non è a tutt’oggi operativa in quanto strettamente connessa alla riforma del sistema d’istruzione prevista dalla L. n. 53/2003.
Questo Ministero con circ. n. 30/2005 ha poi chiarito che, in attesa delle intese di cui al comma 4 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003, per i giovani di età compresa tra i 16 e 18 anni, per i quali non risulti ancora utilizzabile l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, sono applicabili la disciplina di cui alla L. n. 25/1955, come modificata ed integrata dalla L. n. 56/1987 e dalla L. n. 196/1997 e, con riguardo alla parte normativa, nonché ai contenuti formativi, le disposizioni dei contratti collettivi che disciplinano la precedente tipologia di apprendistato, in quanto compatibili.
Tale concetto è stato, peraltro, ribadito con la nota prot. 25/I/3772 del 2 maggio 2006, in risposta ad un’istanza d’interpello, che ha chiarito che per l’assunzione con contratto di apprendistato dei minori di 18 anni - salvo il caso di diciassettenne in possesso di qualifica professionale conseguita con altro contratto di apprendistato, il quale potrà svolgere l’apprendistato professionalizzante - si dovrà fare ricorso alle disposizioni di cui alla L. n. 25/1955, come modificata ed integrata dalla L. n. 56/1987 e dalla L. n. 196/1997.
Alla luce di quanto sopra esposto e con particolare riferimento al settore metalmeccanico, per i contratti stipulati con giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, la disciplina applicabile è quella di cui alla L. n. 25/1955, come modificata ed integrata dalla L. n. 56/1987 e dalla L. n. 196/1997 e si dovrà fare riferimento al CCNL del 7 maggio 2003, salvo per la parte retributiva, rispetto alla uale si dovrà tenere conto della regolamentazione contenuta nel più recente CCNL del 19 gennaio 2006.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)
PP IVR
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