ULTERIORI ISTRUZIONI SULLA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 123/2007
di Angelo Vitale- Consulente del lavoro
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato la circolare n. 24 del 14/11/2007 con la quale ha apportato alcune rettifiche in merito alle indicazioni già fornite con la lettera circolare prot. n. 25/I/0010797 del 22/8/2007 riguardo l ambito di applicazione della legge n. 123/2007.
La nuova circolare si muove in linea con l’intervento del sottosegretario Antonio Montagnino a seguito della lettera di agosto allorquando volle chiarire, superando alcune perplessità sorte, che il potere di sospensione andava inteso applicabile anche ai cantieri edili.
Ora il Ministero sottolinea il legame di forte continuità fra le due disposizioni (art.
La circolare, ritornando sulla discrezionalità dell’ispettore sulla sospensione, chiarisce che in ogni caso và tutelato, protetto, il diritto costituzionale alla salute di cui all’art. 32 Cost. specificando che l’individuazione della fattispecie di gravità della violazione sarà definito con apposito elenco da concordarsi con il Coordinamento tecnico delle Regioni.
Viene oltremodo chiarito, su ciò argomentando con riferimento alla L. 689/81, che la "sanzione amministrativa aggiuntiva" sfugge dall’essere sanzione amministrativa ma quanto un "onere economico accessorio" per cui in caso di mancato pagamento da parte del trasgressore di detto onere l unica conseguenza consiste nella mera permanenza degli effetti sospensivi del provvedimento senza alcun ulteriore seguito in termini di riscossione coattiva del relativo importo.
Il Ministero chiarisce taluni altri argomenti ivi compreso il riconoscimento in capo al personale ispettivo del Ministero del lavoro, in virtù dell’art. 5, comma 1, della L. n. 123/2007 di una generalizzata competenza nelle materia attinente alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro le quali argomentazioni (non tutte condivisibili) soprattutto sulla competenza “concorrente” degli ispettori del lavoro limitatamente alle materie individuate con il D.P.C.M. n. 412/1997 saranno, da parte degli interpreti, ancora oggetto di riflessione.
Interessante sarà conoscere il pensiero delle Regioni con la preannunciata circolare.
Sarebbe opportuno che in sede di finanziaria 2008 (già approvata dal Senato) la quale, nell’art. 87 del testo esaminato, prevede già alcune rettifiche il legislatore chiarisca i termini della competenza degli ispettori del lavoro coniugandoli con il personale ispettivo delle ASL e coordinando le disposizioni della L. 123/07, valide per tutte le attività imprenditoriali, con quelle analoghe già emanate con il Decreto Bersani valide per il settore dell edilizia.
Per il dettaglio vedasi la circolare allegata.