Consiglio Stato , sez. IV, 20 luglio 2007 , n. 4144 – ARMA DEI CARABINIERI ED INDENNITA’ DI POLIGONO di Rocchina Staiano.
Non è possibile estendere ai militari dell Arma dei carabinieri l’indennità di poligono attribuita ex art.
Fatto. - Con il provvedimento impugnato in primo grado, il Comando Regione Carabinieri "Sardegna" comunicava al ricorrente che "l indennità supplementare di Poligono", erogata in suo favore, non doveva più essergli attribuita, posto che già si trovava nel godimento del trattamento economico applicato alle forze di Polizia.
Il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe indicato, con la gravata sentenza, ha respinto la pretesa proposta dall interessato, rilevando che l indennità di poligono attribuita alle Tre Forze Armate che prestano servizio presso i poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada e a Perdasdefogu, non è estensibile all Arma dei Carabinieri, provvista di una propria "indennità d istituto" corrispondente alla "indennità di impiego operativo", essendo sia la disposizione di cui all art. 16 della Legge 23 marzo 1983 n°78, sia l art. 44 del D.P.R. 31 luglio 1995 n°395, sia l art. 18 del D.P.R. 10 maggio 1996 n°359, di stretta interpretazione e, perciò, non suscettibili di applicazione analogica o estensiva.
Con l appello in esame, l interessato ha chiesto che il ricorso di primo grado sia accolto, deducendo che tutta la normativa della legge n°78 del 1983, e segnatamente l art.
Resiste in giudizio il Ministero appellato.
All udienza del 27 aprile 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
Diritto. - 1. Nel presente giudizio è controverso se spetti all appellante, Maresciallo Capo in servizio presso
La norma così dispone: "il Ministero della Difesa, su proposta del capo si stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, può attribuire una indennità di impiego operativo supplementare, nella misura massima mensile del 100% dell indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all anzianità di servizio militare dall annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella, agli ufficiali e ai sottoufficiali dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica che prestano servizio in via continuativa presso: poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu;.....".
Le argomentazioni svolte in ricorso si basano sull art. 18 del d.p.r. 359 del 10.05.96, che testualmente recita: "fermo restando quanto previsto dall art. 17 della legge 23 marzo 1983 n°78, in materia di corresponsione e cumulabilità di impiego e delle relative indennità supplementari......nei confronti del personale di cui all art. 10, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze Armate impiegati nelle medesime condizioni operative."
Tale disposizione, sempre a detta del ricorrente, va posta in relazione con la legge n°78/83 che, all art. 16, prevede una indennità supplementare per servizio reso presso i poligoni permanenti che va applicata nello specifico proprio in relazione ed in funzione dei peculiari compiti e mansioni che il personale dell Arma dei Carabinieri svolge nei medesimi luoghi del personale delle altre tre forze armate.
2. L appello è infondato e deve essere respinto.
Come si ricava dalla combinazione delle norme dianzi illustrate, l invocata indennità di poligono è prevista solo per i militari delle Forze Armate ed essa, lungi dal compensare gli svantaggi legati in astratto allo status di limitare in servizio presso un determinato distaccamento, è legata allo svolgimento della specifica attività militare, quale accessorio della indennità di impiego operativo attribuito.
Quest ultimo emolumento, nel disegno del legislatore, è in perfetta alternativa con l indennità di istituto prevista in favore del personale delle forze di polizia, nel cui novero rientra l Arma dei C.C., come espressamente sancito dall art. 16 della legge n°121 del 1981 e ribadito dall art. 3 del D.Lgs. n°297 del 2000.
L indennità di poligono in questione non può essere perciò corrisposta al personale appartenente alle forze di polizia che gode di un proprio trattamento previsto dalla cita legge n°121 del 1981 e, segnatamente, dall art. 43 - che ha istituito una speciale indennità determinata in base alle funzioni attribuite, nonché alla responsabilità ed ai rischi connessi al servizio di polizia - se non duplicando la medesima funzione compensativa svolta dalla indennità di istituto, al pari della indennità di impiego operativo di cui alla legge n°78 del 1983.
Del resto, sul piano pratico, poiché l indennità di poligono è parametrata in funzione dell indennità di impiego operativo riconosciuta, resta impraticabile l attribuzione della reclamata indennità nell assenza di corresponsione del suo valore base.
3. Sul punto di diritto controverso il Collegio non intende discostarsi dai propri specifici precedenti (IV, 30.06.2005, n°3578; IV, 08.07.2003, n°4058), resi in fattispecie identiche (cui si rinvia a mente dell art.
In estrema sintesi lo snodo argomentativo si dipana sulla considerazione che nessuna norma dell ordinamento (ed in particolare a livello costituzionale) ha inteso perseguire un assoluta identità di posizioni e trattamenti all interno delle medesime Forze di Polizia - ad ordinamento civile o militare - fra queste ultime ed il personale delle Forze Armate.
Ai sensi dell art. 36 della Costituzione, il legislatore gode di ampia discrezionalità nel differenziare il trattamento economico di categorie in precedenza egualmente retribuite, e, in ogni caso, lo scorrimento verso l alto di una categoria retributiva non comporta la necessità di innalzare i livelli superiori o inferiori.
Pertanto, è anche manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalità in relazione agli articoli n°3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui le norme considerate escludono il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare dalla percezione della c.d. indennità di poligono.
4. In conclusione l appello deve essere respinto.
Ravvisando giusti motivi il Collegio compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello meglio specificato in epigrafe, lo respinge e, per l effetto, conferma la sentenza impugnata.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità Amministrativa.