Proc. n. 139/2005
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
DISPOSITIVO DI SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del giudice del lavoro, dott. N. Sapone, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da ROSSETTI ADELE, SCARFONE ANTONIA, difese dagli avv.ti Maurizio Romolo e Gabriella Ruggiero, con ricorso depositato in data 24/3/2005, nei confronti del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI, difesi dalla dott.ssa Mirella Nappa, funzionario incaricato ex art. 417 bis c.p.c., MINISTERO DELL’ECONOMIA, contumace, difeso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-DICHIARA il difetto di giurisdizione per il periodo anteriore al 30.6.98.
-RIGETTA le domande.
-Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Reggio Calabria, 26/9/2007
Il Giudice
Proc. n. 139/05
PROSECUZIONE DEL VERBALE D’UDIENZA DEL 26/9/2007
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art. 281 sexies cpc
1. Le ricorrenti agiscono al fine di sentire dichiarare il loro diritto al computo dell’indennità integrativa speciale ai fini della determinazione del compenso dovuto per le ore eccedenti le 18 ore ordinarie, nonché il diritto a vedersi computato, agli effetti del calcolo della tredicesima mensilità, dell’indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico, il compenso percepito in relazione alle ore eccedenti le 18 ore settimanali.
Il MIUR eccepisce il difetto di giurisdizione, la prescrizione del diritto. Nel contesta la fondatezza della domanda, di cui chiede l integrale rigetto.
2. Va in primo luogo dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione al periodo anteriore al 30.6.98, la giurisdizione spettando al giudice amministrativo, ai sensi dell art. 69 Testo Unico del pubblico impiego.
3. Va poi dichiarata la cessazione della materia del contendere per il periodo successivo all’1.1.2003.
Infatti l’amministrazione ha riconosciuto, limitatamente a tale periodo, il diritto delle ricorrenti a seguito della rettifica contrattuale, avvenuta il 14.5.03, dell art. 20 comma 3 CCNL 2002-2005. Il comma 3 prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale (…) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare”.
4. Va accolta l’eccezione di prescrizione per il periodo anteriore al 20.5.2000, ossia fino al quinquennio antecedente la notificazione del ricorso giudiziale, non risultando la comunicazione del tentativo di conciliazione al MIUR.
5. Nel merito, le ricorrenti invocano l’art. 88 comma 4 DPR n. 417/74, che determina la retribuzione delle ore di insegnamento eccedenti le 18 ore settimanali d obbligo in ragione di 1/18 del trattamento economico.
È però sopravvenuto il CCNL 4.8.95, il quale, all’art. 70 primo comma, stabilisce che “si applica il criterio di calcolo di cui all art. 88, comma 4, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato”.
L’art. 70 è chiaro nel richiamare il criterio di calcolo di cui all art. 88 comma 4, ma è altrettanto chiaro nel rapportare il compenso al parametro di riferimento costituito (non dal trattamento economico) ma dallo stipendio tabellare.
Dunque, il tenore testuale della disposizione contrattuale impone di distinguere tra criterio di calcolo, in relazione al quale il CCNL 1995 rimanda all’art. 88 comma 4 DPR 417, dalla base di calcolo. La quale non è data più dal trattamento economico ma dallo stipendio tabellare.
Il problema consiste allora nel verificare se l’indennità integrativa speciale rientra o meno nello stipendio tabellare.
A tale quesito dà risposta inequivoca l’art. 63 CCNL 1995. Detta norma, nel delineare la struttura della retribuzione, distingue il trattamento fondamentale dall’indennità integrativa speciale. E nel primo – nel trattamento fondamentale – include esplicitamente lo stipendio tabellare.
Dunque, indubitabilmente l’indennità integrativa speciale non rientra, sotto il vigore del CCNL 1995, nello stipendio tabellare.
Il quadro è mutato solo con l’accordo del 14.5.03 di rettifica dell art. 20 del CCNL 2002, il cui comma 3, come già detto, dispone che a decorrere dall’1.1.03 l’indennità integrativa speciale è conglobata nella voce stipendio tabellare.
Da tale novità normativa è agevole desumere, a contrario, un ulteriore argomento per ritenere che, prima dell’1.1.03, l’indennità integrativa speciale era voce non rientrante nello stipendio tabellare.
Da questo consegue l’infondatezza delle domande, che vanno pertanto rigettate.
6. Nulla sulle spese processuali del MIUR, costituitosi in giudizio con funzionario, nonché del Ministero dell’economia, rimasto contumace.
Reggio Calabria, 26.9.07
Il Giudice
N. Sapone