lavoroprevidenza

martedì 4 dicembre 2007

AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI QUALIFICABILI COME AIUTI DI STATO.

di Angelo Vitale - Consulente del lavoro


Ammissione alle agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato.


Angelo Vitale


Consulente del lavoro



Il comma 1223 dell’art. 1 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 ha stabilito che “i destinatari degli aiuti di cui all art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano … di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea”.


La Comunicazione 98/C della Commissione europea ha stabilito i criteri secondo i quali identificare aiuto di Stato un agevolazione. Essa deve incidere sulla concorrenza e gli scambi tra Stati consentendo un vantaggio che riduca gli oneri gravanti sul bilancio. Sono distinti tra:


a) "automatici", quelli che possono essere fruiti dalle imprese destinatarie senza che sia necessaria una preventiva attività istruttoria da parte dell amministrazione o dell ente responsabile della gestione dell aiuto;


b) "non automatici", quelli la cui fruizione da parte delle imprese comporta un attivita di erogazione da parte dell amministrazione o dell ente a tal fine preposti, all esito di una previa istruttoria;


c) "regimi di aiuti", quelli di cui all art. 1, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.



La distinzione di cui sopra è inserita nell’art. 2 del DPCM 23 maggio 2007 (pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2007), il quale ha specificato le modalità con le quali rendere la anzidetta dichiarazione.



Sul piano fiscale dapprima venne approvato, in data 6 agosto, con provvedimento del direttore delle Entrate (in G.U. n. 194 del 22 agosto 2007) il modello di dichiarazione sostitutiva.


Chi ha fruito degli aiuti di Stato automatici tra il 1° gennaio e il 21 ottobre 2007 entro il 20 novembre (vedasi comunicato stampa dell’AE del 15.11) doveva produrre l’autocertificazione utilizzando il modello che andava rimesso in via telematica secondo le procedure stabilite con l’altro provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 ottobre 2007 (G.U. n. 241/2007).


E’ quindi ora intervenuta la Circolare dell’AE n. 61 del 19 novembre 2007 la quale ha indicato, tra altro che Sono soggetti all’obbligo di presentare la predetta dichiarazione coloro che hanno fruito o intendono fruire della deduzione maggiorata fino a 10.000 euro, di cui all’articolo 11, comma 1, lett. a), n. 3, del decreto IRAP. I soggetti che non hanno fruito della citata deduzione maggiorata, sono obbligati – a pena di decadenza – a presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prima della fruizione medesima. Ma detta deduzione non rientra nei c.d. aiuti de minimis, e quindi non tra gli aiuti di Stato: la stessa circolare più avanti infatti indica che Relativamente alla deduzione maggiorata (fino a 10.000 euro), si precisa che la medesima è soggetta alle “nuove” regole, illustrate nel paragrafo precedente, che la Commissione europea ha recentemente emanato in materia di aiuti de minimis. E quindi?



Sul piano previdenziale è intervenuta la Circolare Inps n. 124 del 13 Novembre 2007 stabilendo che la norma, per l’istituto, attiene a:


- lo sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi iscritte nel “Registro Internazionale” (art. 6 del D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30/1998);


- lo sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo (art. 21, c. 10, della legge n. 289/2002, e successive disposizioni di proroga);


- i benefici contributivi, in misura superiore al 25%, previsti per i contratti di inserimento (artt. 54-59 del D. Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni).


Per cui i datori di lavoro che intendono accedere ai benefici di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione secondo le modalità descritte nella stessa circolare alla quale è allegata la dichiarazione stessa da trasmettere utilizzando i moduli on line del sito dell’Inps. Quando? Qualora intendono beneficiare delle agevolazioni descritte … dovranno … inoltrare la necessaria dichiarazione sostitutiva, con le modalità sotto descritte, prima dell’inizio della fruizione dei benefici attraverso le denunce DM10/2. In sede di prima applicazione della norma, sono tenuti a fornire la dichiarazione sostitutiva, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale, anche tutti i datori di lavoro che - a decorrere dal 1° gennaio 2007 - fruiscano o abbiano fruito dei benefici contributivi indicati.


La Circolare è stata pubblicata nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2007, dai quali decorreranno i previsti trenta giorni di cui sopra.



Con successiva Circolare, la n. 129 del 22 novembre, riprendendo le disposizioni della Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato le modalità di deposito in un conto bloccato per gli aiuti per i quali la Commissione europea ha ordinato il recupero e ciò per l’applicazione del prima citato art. 8 del DPCM.



Si attendono ora le disposizioni dell’Inail riguardo i benefici contributivi, in misura superiore al 25%, previsti per i contratti di inserimento.






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