Con diverse sentenze (nn. 6633/07; 7596/07; 8923/07; 9118/07 e 9551/07) la Suprema Corte di Cassazione ha sancito il diritto degli ex dipendenti Inps ad ottenere la riliquidazione del Tfr tenendo conto di tutti quegli emolumenti ricevuti in servizio in modo fisso e continuativo.
Avv. Marco Dibitonto
Socio Studio Legale Ass.to Avv.ti Dibitonto
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segue il testo della Sentenza n. 7596 del 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. PICONE Pasquale - rel. Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - Inps - in persona del presidente Gian Paolo Sassi, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli Avv.ti Mercanti Valerio, Lanzetta Elisabetta e Tadris Patrizia, che lo difendono con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente -
contro
P.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via di Monte Zebio, n. 30, presso l avv. Camici Giammaria, che, unitamente all Avv. Venturi Italo, lo difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-resistente -
per la cassazione della sentenza n. 846 della Corte di appello di Firenze in data 14 luglio 2004 (R.G.N. 1502/2002);
sentiti, nella pubblica udienza del 7.2.2007;
sentito il Consigliere Dott. PICONE Pasquale che ha svolto la relazione della causa;
sentito l Avv. Mercanti Valerio;
sentito il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra specificata, la Corte di appello di Firenze ha definito il giudizio d impugnazione della decisione del Tribunale di Pistoia n. 166 in data 25.10.2002, rigettando l appello principale dell Inps ed accogliendo quello incidentale di Perandrei, dipendente dell Istituto cessato dal servizio il 31.3.2000, pronunciando la condanna dell ente datore di lavoro al pagamento delle "differenze dell indennità di buonuscita, tenuto conto dell indennità di funzione e dell assegno garanzia retribuzione".
La Corte di Firenze ha premesso che, ai sensi dell art. 5 del regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale dipendente dall Inps, sono computabili, ai fini della buonuscita, lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo, mentre l art. 34 dello stesso regolamento si riferisce al parametro dell ultima retribuzione annua spettante. Ha, quindi, accertato che l indennità di funzione era collegata alla qualifica e corrisposta anche in difetto di prestazione lavorativa; che l assegno garanzia retribuzione (voce in cui erano confluiti il salario di professionalità e il trattamento ABC, come previsto dal contratto collettivo integrativo) aveva il carattere della fissità e continuità (il salario di
professionalità non era più collegato ai progetti di riorganizzazione del lavoro e il trattamento ABC era connesso alla qualifica) ed infatti, al pari dell indennità di funzione, risultava dai prospetti-paga corrisposto ogni mese in misura fissa.
La cassazione della sentenza è domandata dall Inps con ricorso per un unico motivo, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell art. 378 c.p.c., al quale resiste con controricorso Vaifro Lotti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, si deduce che erroneamente la sentenza impugnata aveva tenuto presente la disciplina di cui all art. 2120 c.c., mentre l indennità di buonuscita a carico dell inps trovava regolamentazione esclusiva nelle disposizioni della L. n. 70 del 1975, artt. 13 e 14, ed in quelle recate dal regolamento del personale; che la sentenza impugnata aveva ignorato il principio secondo il quale non esiste nell ordinamento un principio inderogabile di onnicomprensività della retribuzione, cosicché, un elemento retributivo può essere computato ai fini di determinati istituti c.d. di "retribuzione indiretta" solo se espressamente contemplato dalle fonti di disciplina degli stessi istituti; che risultava altresì contraddetto il principio secondo cui le indennità di buonuscita sono computate esclusivamente con riferimento alle voci retributive indicate e assoggettate a contribuzione; che non sussisteva il carattere di fissità e continuità degli elementi retributivi in questione: l indennità di funzione è collegata ad incarichi particolari ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 15, mentre il salario di professionalità dipende dal raggiungimento degli obiettivi di piano. La Corte giudica il ricorso non fondato. Ai sensi della L. 20 marzo 1975, n. 70 - Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (PARASTATO) - all atto della cessazione dal servizio spetta al personale un indennità di anzianità, a totale carico dell ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato (L. n. 70 del 1975, art. 13, comma 1). La L. n. 70 del 1975, art. 31 (Diritti acquisiti), con riferimento al nuovo sistema di determinazione del regime normativo ed economico, ha disposto che il primo accordo sindacale concluso ai sensi della presente legge dovrà fare salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore fruiti dal personale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Ai sensi della L. n. 70 del 1975, art. 14, comma 2, poi, fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il quadro normativo conduce ad affermare: che ai dipendenti dell Inps compete un indennità di fine rapporto di natura retributiva e non previdenziale (è qualificata dalla legge come "indennità di anzianità" ed è dovuta dallo stesso ente datore di lavoro, sulla base del rapporto di impiego e non di un distinto rapporto previdenziale); che il trattamento già previsto dal regolamento del personale continua ad applicarsi ove porti ad un risultato di maggior favore rispetto a quello legale per il personale già in servizio.
Pertanto, la "buonuscita" prevista dal regolamento dell Inps del 1971 (art. 5 e 34) sostituisce l indennità di anzianità a condizione che assicuri un trattamento di maggior favore. Sono prive, pertanto, di base legale tutte le argomentazioni del ricorrente che richiamano i principi e le regole proprie del trattamento previdenziale di buonuscita, dovuto da soggetto diverso nell ambito di rapporto previdenziale, distinto da quello di impiego, e nella necessaria correlazione tra contribuzione e prestazione (per l impiego statale, secondo il disposto del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38, e della L. n. 75 del 1980, art. 2 ed L. n. 87 del 1994, art. 1). Già il riferimento della L. n. 70 del 1975 all ultimo stipendio complessivo in godimento, letto in coerenza con la qualificazione come indennità di anzianità, consentirebbe di ritenere che siano stati richiamati i criteri di computo dettati dall art. 2221 c.c. (nel testo anteriore alta sostituzione operata dalla L. n. 297 del 1982, art. 1). Ma non è necessario approfondire questo problema interpretativo, atteso che l art. 5 del regolamento Inps, con il riferimento allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo enuncia certamente la medesima nozione onnicomprensiva della retribuzione di cui all art. 2221 c.c. nel testo originario, mentre l art. 34 richiama, appunto, la nozione di "retribuzione". Ciò premesso, in ordine all indennità di funzione, va richiamata la disciplina recata dalla L. n. 88 del 1988, art. 15, comma 2. In sede di contrattazione articolata sono individuate posizioni funzionati di particolare rilievo da attribuire ai funzionari della categoria direttiva della ottava e nona qualifica e vengono determinate le indennità per l effettivo espletamento delle funzioni medesime da attribuire al personale in questione in aggiunta a quelle previste dagli accordi di categoria. Le funzioni indennizzabili e l ammontare delle predette indennità sono definite sulla scorta di criteri che tengano conto del grado di autonomia e del livello di responsabilità e di preparazione professionale richiesti per la preposizione a strutture organizzative, a compiti di studio, di ricerca e progettazione, a funzioni di elevata specializzazione dell area informatica, ad attività ispettive di particolare complessità, nonché a funzioni vicarie. I dirigenti preposti alle strutture rispondono della corretta attribuzione delle indennità di cui al presente comma.
Siccome non è contestato in fatto che il dipendente percepisse tale indennità al momento dell estinzione del rapporto di impiego, non può dubitarsi del carattere fisso e continuativo, non rilevando la possibilità meramente astratta di modifiche nel quantum, o addirittura di soppressione con la cessazione della preposizione agli incarichi cui la legge si riferisce. La giurisprudenza della Corte, infatti, da tempo risalente precisa che per retribuzione "contingente" deve intendersi soltanto il compenso contrassegnato dai caratteri di occasionalità, transitorietà o saltuarietà, non certo le componenti retributive correlate alla professionalità del lavoratore, non rilevando la non definitività dell attribuzione patrimoniale (vedi, tra le numerose, Cass. 25 novembre 2005, n. 24875). In ordine all assegno di "garanzia retributiva", la censura è inammissibile. Il ricorrente afferma l estraneità alla normale retribuzione di emolumenti provvisori aventi carattere precario ed accidentale, vale a dire quelle componenti retributive, che, essendo connesse a situazioni congiunturali ed a fatti occasionali o all avverarsi di condizioni o di eventualità imprevedibili e non del tutto indipendenti dalla casualità, come il raggiungimento di un determinato risultato, non possono essere considerati componenti della retribuzione definitivamente ed irreversibilmente acquisite, nè comunque componenti fisse ed invariabili di essa. La tesi è certamente rispondente al dato normativo, come conferma la L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, autenticamente interpretato dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 226, le cui disposizioni escludono dal trattamento fisso e continuativo la retribuzione di risultato ed altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi. Ma, sulla premessa di questo principio di diritto, il ricorrente aveva l onere di criticare, sotto il profilo della violazione delle regole sull interpretazione e del vizio di motivazione, l accertamento di fatto secondo cui, in base alla contrattazione collettiva integrativa (che, a differenza del contratti nazionale del settore pubblico, non può essere conosciuta dal giudice di legittimità: vedi, tra le altre, Cass. 16059/2004), l assegno in questione aveva assunto natura di componente fisso e continuativo della retribuzione, parametrato alla qualifica e funzionale al mantenimento del livello retribuivo acquisito. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 12,50 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., e degli onorari in complessivi Euro 2.000,00.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2007