lavoroprevidenza

venerdì 30 novembre 2007

CONCORSI: IL VINCITORE PERDE IL DIRITTO ALL’ASSUNZIONE IN CASO DI RINUNCIA FORMALE ACCETTATA DALL’AMMINISTRAZIONE

sentenza del TAR per il Lazio, sezione terza, quater, 12 novembre 2007, n. 1124, con nota del dr. Gesuele Bellini - Funzionario Ministero dell Interno - Componente Comitato Scientifico di LavoroPrevidenza.com

Il vincitore di un concorso pubblico che rinuncia alla stipula del contratto di lavoro perde definitivamente il diritto all’assunzione, anche nel caso in cui provveda a presentare la revoca della rinuncia, se l’amministrazione ha già accettato la stessa procedendo allo scorrimento della graduatoria degli idonei.


E’ quanto ha stabilito il TAR per il Lazio, sezione terza, quater, nella sentenza 12 novembre 2007, n. 1124.


Il caso ha riguardato una vincitrice di un concorso per insegnante di scuola elementare, a tempo indeterminato, la quale invitata presso il locale Provveditorato agli studi per la stipula del contratto, ha in quella sede rinunciato con atto scritto al contratto stesso; il giorno successivo, l’interessata pentitasi della rinuncia aveva inoltrato revoca della stessa all’amministrazione, la quale però aveva intanto provveduto a scorrere la graduatoria, convocando altri candidati idonei, immettendo in ruolo la prima utilmente collocata che aveva accettato la nomina.


L’interessata propone ricorso al TAR, che lo respinge sulla base di un orientamento della giurisprudenza (Cons. di St. sez. V 17 marzo 1998 n. 303), secondo cui la revoca che perviene dopo che l’amministrazione ha già accettato la rinuncia stessa non può più avere alcuna efficacia.


Inoltre, sottolinea il Collegio, nella fattispecie in esame va considerata la prevalenza dell’interesse pubblico ad una corretta, tempestiva e certa procedura di nomina degli insegnanti vincitori di concorso, rispetto a comportamenti perplessi di privati.



Gesuele Bellini








REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO


SEZIONE TERZA QUATER


composto dai magistrati:


MARIO DI GIUSEPPE Presidente


CARLO TAGLIENTI Consigliere rel.


UMBERTO REALFONZO Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 2960 del 1998 proposto da BENEDETTI MARIA rappresentata e difesa dagli avvocati Italia Le caldano Laterza e Paolo Barletta, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, largo L.Antonelli n. 20


contro


il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – Provveditorato agli studi di Roma, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;


e nei confronti di


LATTANZI MARINA, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Andreozzi, presso il quale è domiciliata in Roma, via Antonio Mordini n. 14


per l’annullamento


del silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine all’istanza di diffida alla stipula del contratto a tempo indeterminato come insegnante nella scuola elementare;


visto il ricorso con i relativi allegati;


visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;


visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata;


vista la propria ordinanza collegiale n. 1554 del 2 novembre 1998;


visti gli atti tutti di causa;


relatore alla pubblica udienza del 31 ottobre 2007 il consigliere Carlo Taglienti;


uditi alla stessa udienza gli avvocati delle parti, come da verbale d’udienza;


ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Con ricorso notificato il 23 febbraio 1998 e depositato il 10 marzo successivo Maria Benedetti ha impugnato il silenzio dell’Amministrazione in ordine alla sua istanza diffida a stipulare il contratto a tempo indeterminato come insegnante di scuola elementare, a seguito del superamento del concorso magistrale indetto con D.M. 20.10.1994.


Premesso di essere stata invitata presso il Provveditorato agli studi di Roma per il giorno 15 settembre 1997 per la stipula del contratto, e di avere in quella sede rinunciato con atto scritto al contratto stesso, ma di avere il giorno successivo inoltrato revoca della rinuncia alla stessa amministrazione, la ricorrente deduce i seguenti profili di illegittimità del comportamento dell’Amministrazione scolastica:


1) violazione delle norme e dei principi sulla formazione del rapporto di pubblico impiego, sul carattere negoziale e sull’essenziale funzione dell’incontro effettivo delle volontà: non sono stati forniti alla ricorrente, prima della stipula, gli elementi costitutivi del rapporto;


2) violazione del D.Lgs.n. 29/93, del D.L. 16.4.94 n. 297 e del DPR 9.5.94 n. 487 e degli artt. 14 CCNL 3.3.95 e 18 CCNL 4.8.95, dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e carenza di motivazione: il giorno della convocazione non è stato sottoposto alla ricorrente il contratto da stipulare; non è ammissibile una rinuncia preventiva; non risulta una presa d’atto della rinuncia intervenuta prima della revoca;


3) violazione del diritto soggettivo alla stipula del contratto: esso doveva prevalere su un evidente errore, prontamente corretto;


4) errata qualificazione della dichiarazione di rinuncia: la rinuncia o la decadenza hanno come necessario presupposto l’atto di nomina, che qui non vi è stato;


5) difetto di motivazione: l’Amministrazione non ha motivato le ragioni in base alle quali non ha accolto l’istanza della ricorrente.


L’istanza cautelare risulta accolta “ai fini del riesame” che però non risulta vi sia stato


Costituitasi l’insegnante Lattanzi, ha affermato di non avere interesse alla causa in quanto in caso di accoglimento del ricorso non sarebbe lei a perdere il posto bensì l’insegnante Loredana Simoncelli, ultima degli immessi in ruolo.


Costituitasi l’Amministrazione, ha affermato che la ricorrente doveva considerarsi decaduta per non aver assunto servizio nei termini; che non risultano provate le affermazioni relative alle presunte omissioni dell’Amministrazione, peraltro implicitamente smentite dal contenuto dell’istanza di revoca della rinuncia; che i termini per produrre documentazione e prendere servizio hanno come presupposto la stipula del contratto; che non si può ravvisare alcun errore scusabile; che la rinuncia non era revocabile perché coinvolgeva interessi di terzi ed interessi pubblici; che la rinuncia configura una dichiarazione di carenza d’interesse alla nomina.


Con memoria predisposta per l’udienza di discussione la ricorrente ha ribadito tesi e difese.


Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere accolto.


Non è contestato tra le parti che la ricorrente, il giorno della convocazione per la stipula del contratto come insegnante elementare a tempo indeterminato, a seguito di superamento di concorso pubblico, abbia esplicitamente e per iscritto rinunciato alla sottoscrizione del contratto ed alla nomina; né risultano provati comportamenti dell’amministrazione che abbiano tratto in inganno la ricorrente stessa; ipotesi peraltro poco verosimile considerato che le perplessità della ricorrente erano giustificate dal fatto di essere già impiegata presso le Ferrovie dello Stato.


Risulta altresì dalla documentazione in atti che nella stessa giornata vennero convocate numerose altre insegnanti, tra le quali la controinteressata intimata, che seguiva immediatamente in graduatoria la ricorrente, ed immessa in ruolo a seguito di accettazione della nomina.


Pertanto deve ritenersi che, in relazione alla procedura utilizzata dal Provveditorato agli Studi, la posizione alla quale rinunciò la ricorrente venne immediatamente utilizzata, nella stessa giornata, per la nomina in ruolo di altra insegnante.


Quella posizione pertanto non poteva ritenersi più disponibile quando la ricorrente ha fatto pervenire la revoca della sua rinuncia


La fattispecie è quindi equivalente a quella in cui la revoca pervenga quando l’amministrazione ha già accettato la rinuncia stessa e che, secondo la giurisprudenza, non può più avere alcuna efficacia (Cons. di St. sez. V 17 marzo 1998 n. 303).


Inoltre non può omettersi di considerare la prevalenza dell’interesse pubblico ad una corretta, tempestiva e certa procedura di nomina degli insegnanti vincitori di concorso, rispetto a comportamenti perplessi di privati.


Considerata la particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza quater respinge il ricorso in epigrafe


Spese compensate


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità Amministrativa.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2007


IL RELATORE IL PRESIDENTE


Carlo Taglienti Mario Di Giuseppe







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