lunedì 26 novembre 2007
SPECIALE PENSIONI: PRESTAZIONI PER INVALIDITÀ DELL’INPS
Speciale a cura della Redazione
PRESTAZIONI PER INVALIDITÀ DELL’INPS
Cosa sono le prestazioni per invalidità?
Con questo termine si intendono i trattamenti pensionistici erogati dall’Inps ai propri iscritti divenuti invalidi o inabili al lavoro, in presenza dei requisiti sanitari e contributivi previsti dalla L.222/84: l’assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità.
A chi spetta l’assegno di invalidità?
Il lavoratore che subisce una riduzione della capacità di lavoro superiore ai due terzi (67%) può ottenere l’assegno ordinario di invalidità, purchè sia in possesso di almeno cinque anni di contributi, di cui tre collocati negli ultimi cinque anni.
L’assegno viene erogato per tre anni: allo scadere dei tre anni, il lavoratore deve presentare la domanda di rinnovo, in seguito alla quale viene sottoposto a visita medica. Se viene confermato lo stato di invalidità, l’assegno viene rinnovato. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno diventa definitivo.
L’importo dell’assegno viene calcolato in base alla contribuzione effettivamente posseduta dal lavoratore: se lo stesso continua a lavorare, l’assegno viene ridotto in misura proporzionale al reddito posseduto.
Al compimento dell’età pensionabile, se sono stati maturati i requisiti contributivi richiesti, l’assegno si trasforma in pensione di vecchiaia.
I periodi di godimento dell’assegno, durante i quali non sia stata prestata attività lavorativa, e privi di versamenti volontari, sono utili ai fini del diritto (ma non della misura) in caso di trasformazione in pensione di vecchiaia.
A chi spetta invece la pensione di inabilità?
Il lavoratore che si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (inabilità al 100%) può ottenere la pensione di inabilità, purchè sia in possesso di almeno cinque anni di contributi, di cui tre collocati negli ultimi cinque anni. La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, dipendente o autonoma.
Queste prestazioni sono compatibili con la rendita Inail?
Se l’assegno o la pensione sono state liquidate a seguito di infortunio o malattia professionale, non sono compatibili con la rendita Inail che ha per oggetto lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa.
(15.4.2003)