PENSIONE AI SUPERSTITI
Cosa significa “pensione ai superstiti”?
E’ la pensione che viene liquidata agli eredi del lavoratore deceduto in servizio (pensione indiretta) o titolare di pensione diretta (pensione di reversibilità).
Cosa si intende per superstiti?
Sono gli aventi diritto alla pensione del defunto.
Nell’ordine: il coniuge e i figli, in assenza di questi i genitori, in assenza anche di questi i fratelli e le sorelle.
Il diritto alla prestazione si trasmette “iure proprio” e non “iure successionis”; questo significa che il diritto sorge indipendentemente dalle sorti della qualifica di erede, anche nel caso di un’eventuale rinuncia all’atto della successione.
La pensione ai superstiti spetta sempre al coniuge (anche se è separato legalmente in modo consensuale): al coniuge legalmente separato con addebito o divorziato spetta solo a particolari condizioni.
Ai figli spetta sempre se sono minorenni: se maggiorenni spetta soltanto se sono ancora studenti (fino a 26 anni se universitari) o se sono assolutamente e permanentemente inabili a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Ai genitori spetta solo se hanno più di 65 anni alla data del decesso del lavoratore, se erano a carico dello stesso, e se non percepiscono nessun altra pensione (diretta o indiretta).
Ai fratelli e sorelle spetta se erano a carico del defunto, inabili, non coniugati e non titolari di alcun tipo di pensione (diretta o indiretta).
Per i superstiti c’è sempre il diritto alla pensione?
Se il lavoratore deceduto era già titolare di una pensione, il diritto alla reversibilità c’è sempre; se invece è morto mentre ancora lavorava, il diritto alla pensione indiretta c’è soltanto se aveva 15 anni di contributi in tutta la sua vita lavorativa, oppure anche solo 5 anni di contributi in tutto, di cui però almeno 3 nell’ultimo quinquennio.
I requisiti per la pensione indiretta, dopo il 15.8.95, sono gli stessi anche se il deceduto era un dipendente pubblico.
In assenza dei requisiti per la pensione indiretta, viene liquidata ai superstiti una indennità una tantum (in presenza di almeno 52 contributi settimanali).
Qual’ è l’importo della pensione ai superstiti?
L’importo, calcolato sulla base della pensione che spettava o che sarebbe spettata al defunto, varia in relazione al superstite: al coniuge va il 60%, al figlio unico avente diritto il 70%, a ciascun figlio avente diritto il 20% (se anche il coniuge ha diritto) oppure il 40% (se il coniuge non ha diritto), a genitori o fratelli e sorelle 15% ciascuno.
Naturalmente la somma delle percentuali non può essere superiore al 100% della pensione spettante al defunto.
La percentuale così calcolata, per le pensioni ai superstiti liquidate a partire dal 17.8.95, viene ridotta in presenza di redditi del superstite (anche se si tratta del coniuge) superiori a certi limiti, determinati annualmente: la riduzione pertanto può essere del 25%, del 40% o del 50%.
Alcune particolarità:
- se il coniuge superstite si risposa, perde il diritto alla pensione, però viene liquidato con due annualità della stessa;
-il figlio studente universitario può percepire la pensione fino a 26 anni, però nel limite della durata del corso di studio (cioè se è fuori corso perde il diritto alla pensione);
- migliorata la situazione per i figli maggiorenni inabili: dall’1.11.2000 i limiti di reddito (nonché i redditi da considerare) per la concessione della pensione ai superstiti sono quelli utilizzati per la pensione di invalidità civile totale;
-il coniuge divorziato, se lo dispone il giudice, può ottenere una quota della pensione anche se esiste un coniuge superstite;
-la pensione spetta anche ai figli nati postumi (cioè nati entro 300 giorni dalla data di decesso del padre).
Cosa può fare l’Inas per i superstiti del lavoratore?
Li può aiutare nella compilazione e presentazione della domanda, può calcolare quale sarà l’importo esatto della pensione in base alla percentuale spettante ed all’eventuale detrazione da applicare e, nel caso sia stata negata la prestazione, può valutare se possa essere impugnata la decisione dell’Ente previdenziale.
(17.4.2003)