Al via le nuove regole per le dimissioni
Angelo Vitale
Consulente del lavoro
E’ stata pubblicata la legge 17 ottobre 2007 n. 188, ed entrerà in vigore il 23 novembre, sulle modalità da seguire in caso di risoluzione del rapporto per dimissioni volontarie.
La norma, come si legge negli atti parlamentari, si pone l’obiettivo di neutralizzare una pratica molto diffusa e indegna per un Paese civile: si tratta delle famigerate «dimissioni in bianco», fatte sottoscrivere in via preventiva al momento dell’assunzione della lavoratrice o del lavoratore, vale a dire nel momento in cui il rapporto di forza tra i contraenti è a favore del datore di lavoro.
Operativamente occorrerà attendere il decreto, da emanarsi entro il 23 febbraio 2008, di approvazione dei moduli (co. 3), recanti, tra l’altro, la data di emissione e aventi una validità di quindici giorni dalla data di emissione medesima. Moduli che saranno diffusi gratuitamente presso le direzioni provinciali del lavoro, gli uffici comunali, i centri per l impiego (co. 1) o resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (co. 5). Occorrerà attendere un altro decreto, da emanarsi entro il 23 maggio 2008, affinché i moduli potranno esser reperibili presso le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati (co. 6). Il Senato, con apposito ordine del giorno, ha richiesto al Governo di assumere iniziative affinché le disposizioni possano acquistare efficacia decorsi 15 giorni dall effettiva disponibilità dei moduli.
Quindi, approvato il decreto, in caso di dimissioni volontarie, a pena di nullità, si procederà formulando le stesse sui detti moduli che presentano una numerazione alfanumerica progressiva ed una validità, dal ritiro, di quindici giorni.
Il modulo dovrà essere utilizzato per i seguenti contratti (co. 2):
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LEGGE 17 Ottobre 2007 , n. 188
G.U. n. 260 del 8-11-07 S.O. n. 227 (entra in vigore il 23-11-07)
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d opera e della prestatrice d opera.
Art. 1.
1. Fatto salvo quanto stabilito dall articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l intenzione di recedere dal contratto di lavoro, e presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d opera e dalla prestatrice d opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l impiego.
2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all articolo 2549 del codice civile per cui l associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
Art. 2094 (Prestatore di lavoro subordinato). - E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell imprenditore. Art. 2549 (Nozione). - Con il contratto di associazione in partecipazione l associante attribuisce all associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. |
3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d opera o della prestatrice d opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.
5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.
6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali e reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d opera e alla prestatrice d opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.
7. All attuazione della presente legge si provvede nell ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.