I lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari, a cui è applicato il contratto collettivo dei Cartai Industria, con obbligo di reperibilità, che sono richiamati in servizio, hanno diritto a nuovi i riposi giornalieri e settimanali che decorrono nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, rimanendo escluso il computo di ore eventualmente già fruite.
E’ quanto affermato dal Ministero del lavoro, con nota 25/I/0014084 del 5 novembre 2007, in risposta ad uno specifico quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro .
Il Ministero fornisce la propria risposta a favore della non frazionabilità con tre motivazioni:
1) partendo dall’assunto di cui D.Lgs. n. 66/2003, il quale stabilisce, salvo eccezionali deroghe, il diritto per il lavoratore a fruire 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore e 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero;
2) in base all’orientamento della Corte Costituzionale, secondo cui la consecutività delle ventiquattro ore è un elemento essenziale del riposo settimanale, che consente di distinguerlo e di non sovrapporlo al riposo giornaliero e a quello annuale;
3) infine, tenuto conto dell’indirizzo della Corte di Giustizia, che ha affermato la necessità di periodi di riposo adeguati ed effettivi da un lato per consentire il recupero delle energie psicofisiche, e dall’altro per prevenire i rischi di alterazione della sicurezza e salute dei lavoratori.
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA
Roma, 5 novembre 2007
Prot. 25/I/0014084
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – interruzione del periodo di riposo giornaliero e settimanale
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alle modalità di fruizione dei riposi giornalieri o settimanali dei lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari, a cui è applicato il contratto collettivo dei Cartai Industria, con obbligo di reperibilità.
In particolare, è chiesto se “in caso di chiamata per interventi di manutenzione al di fuori del normale orario di lavoro, nel caso in cui sia interrotto il riposo giornaliero o quello settimanale, gli stessi decorrono di nuovo dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, oppure si cumulano con le ore godute precedentemente alla chiamata”.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per la Tutela delle Condizioni di
Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE in materia di orario di lavoro, il D.Lgs.
n. 66/2003, all’art. 7 stabilisce che “il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24
ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate
da periodi di lavoro frazionati, durante la giornata”; l’art. 9 precisa che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7”.
La circolare di questo Ministero n. 8/2005 ha chiarito che “il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo salvo che per le attività caratterizzate da periodi frazionati durante la giornata, ossia per quelle attività che per loro natura, sono svolte in tal modo come, in particolare, l’attività del personale addetto alle pulizie. Per queste ultime attività, sarà la contrattazione collettiva a disciplinare le più opportune modalità di fruizione del riposo giornaliero”. Tenuto conto delle eccezioni e deroghe disciplinate dal citato decreto legislativo, la circolare individua tre condizioni irrinunciabili alle quali la disciplina derogatoria dei riposi settimanali dovrà conformarsi:
1) la sussistenza di interessi apprezzabili, 2) il rispetto della cadenza di un giorno di riposo ogni sei
di lavoro, 3) l’adozione di modalità tali da non superare i limiti di ragionevolezza con particolare riguardo alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
È evidente come la ratio sottesa alla normativa in esame tende a dare effettività alla tutela
psicofisica del lavoratore e realizza concretamente i principi di cui all’art. 36 della Costituzione.
Una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di riposo conduce alla conclusione per la quale in caso di chiamate per interventi di manutenzione al di fuori dell’orario normale di lavoro, che comportino l’interruzione del riposo giornaliero o settimanale, esso decorre nuovamente dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, rimanendo esclusa ogni ipotesi di cumulo con le ore godute precedentemente alla chiamata.
Peraltro la Corte Costituzionale ha già stabilito in materia che “la consecutività delle ventiquattro ore è un elemento essenziale del riposo settimanale, in quanto consente di distinguerlo
e di non sovrapporlo al riposo giornaliero e a quello annuale” (sentt. n. 150 del 1967 e n. 102 del
1976)” nonché “affinché l’interruzione del lavoro una volta alla settimana sia effettiva, per consentire al dipendente il recupero delle energie psicofisiche e per assicurargli un congruo periodo di tempo da destinare ad attività ricreative per sé e per la famiglia – che è lo scopo umano
e sociale del precetto costituzionale – è necessario che il riposo settimanale non coincida nemmeno
in parte con il riposo giornaliero, ma da questo rimanga ben distinto. Frazionare il riposo settimanale (che deve essere di 24 ore consecutive) in modo da sovrapporre ogni frazione di esso al riposo giornaliero significa, infatti, frustrare la finalità del precetto voluto dal costituente” (sent. n.
23 del 1982).
Ad ulteriore conferma della non frazionabilità del godimento dei riposi, si riporta l’orientamento espresso anche dalla Corte di Giustizia in ordine all’alternanza lavoro/riposo. La Corte ha confermato che la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori si realizza attraverso il beneficio di periodi di riposo adeguati ed effettivi, i quali da un lato consentono il recupero delle energie psicofisiche e dall’altro prevengono i rischi di alterazione della sicurezza e salute dei lavoratori, che l’accumulo di periodi di lavoro senza il necessario riposo può rappresentare (Corte di Giustizia Sentenza del 9 settembre 2003 C-151/02).
In conclusione, si condivide il parere espresso dall’istante Consiglio Nazionale dei Consulenti
del Lavoro: nel caso in cui i lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari con obbligo di reperibilità (Ccnl Cartai Industria) vengano richiamati in servizio, i riposi giornalieri e settimanali decorrono nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, rimanendo escluso
il computo di ore eventualmente già fruite.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Mario Notaro)