Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
di concerto con il
Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione
VISTO l’articolo 1, commi da 1180 a 1185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – "Legge Finanziaria 2007";
VISTO l’articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 – Codice dell’amministrazione digitale;
VISTO l’ Accordo in Conferenza Unificata dell’11 luglio 2002, concernente "Linee Guida per rendere operativo in tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL)";
ACQUISITO il parere dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) , ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in data 25 maggio 2007;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4-bis commi 6-ter e 7 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, occorre definire i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese di somministrazione, le modalità di trasferimento dei dati nonché i tempi di applicazione con i quali i datori di lavoro pubblici e privati debbono avvalersi dei servizi informatici dei servizi competenti
D’INTESA con la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in data 30 ottobre 2007
DECRETA
Articolo 1
(Definizioni)
Ai fini del presente decreto si intende per:
Articolo 2
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti, al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del Sistema Informativo Lavoro su tutto il territorio nazionale.
2. I servizi competenti rendono disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione informatica dei moduli, assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel presente decreto.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle comunicazioni di cui all’articolo 1, commi da 1180 a 1185, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – Legge Finanziaria 2007.
Articolo 3
(Adozione dei moduli di comunicazione)
1. Sono adottati i moduli "Unificato-Lav", "Unificato-Somm", e "Unificato-VARDatori"di cui rispettivamente agli allegati A, B, e C , secondo i sistemi di classificazione di cui all’Allegato D e il formato di trasmissione di cui all’allegato E. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. E adottato il modulo "Unificato Urg" di cui allegato F per le comunicazioni sintetiche d’urgenza da effettuare entro il giorno antecedente ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996 n. 608, così come modificato dall’articolo 1, comma 1180 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. I moduli di cui ai commi precedenti sostituiscono ogni altro modello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente decreto.
Articolo 4
(Modalità di trasmissione)
1. I moduli di cui al precedente articolo 3 comma 1 devono essere trasmessi esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti. I moduli trasmessi con le modalità di cui al presente comma soddisfano i requisiti della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
2. Per i datori di lavoro domestico la trasmissione dei moduli è consentita anche con modalità diverse, purché idonee a documentare la data certa di trasmissione.
3. La trasmissione del modulo "Unificato Urg", di cui all’articolo 3, comma 2 è consentita anche con la modalità di cui al successivo comma 6.
4. I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi informatici, una ricevuta dell’avvenuta trasmissione indicante la data e l’ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge.
5. In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, che non consenta di adempiere nei termini previsti dalla legge, i servizi competenti rilasciano su richiesta degli interessati idonea documentazione attestante l’adempimento.
6. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, i soggetti obbligati sono comunque tenuti ad effettuare una comunicazione sintetica d’urgenza, utilizzando il modulo "Unificato Urg" ad un fax service messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dalle Regioni; resta fermo l’obbligo di invio della comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile successivo.
7. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale pubblica sul proprio sito telematico www.lavoro.gov.it l’elenco dei servizi informatici.
Articolo 5
(Pluriefficacia della comunicazione)
Le comunicazioni inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli Enti previdenziali, previsti dalla normativa seguente:
Articolo 6
(Modalità di trasferimento dei dati)
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 4-bis, comma 6 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall’art. 1 comma 1184 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – Legge Finanziaria 2006, i servizi competenti trasmettono al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale le comunicazioni con le modalità tecniche indicate nell’allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le modifiche all’allegato tecnico di cui al comma precedente verranno sviluppate e rese disponibili secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui al comma 1-bis dell’art. 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni
3. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale inoltra le predette comunicazioni all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo (UTG), con le modalità previste dall’articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
Articolo 7
(Abrogazioni)
A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogati:
Articolo 8
(Regime transitorio)
1. I soggetti obbligati e abilitati tenuti ad inviare le comunicazioni nei territori in cui non sono ancora disponibili i servizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite di un dominio messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
2. Al fine di consentire l’adeguamento delle procedure informatiche dei soggetti obbligati ed abilitati, l’obbligo di trasmettere i moduli esclusivamente per il tramite dei servizi informatici decorre dal 1° marzo 2008. Fino a tale data quanto previsto al precedente articolo 5 si applica solo alle comunicazioni trasmesse per il tramite dei servizi informatici.
3. Per far fronte alle esigenze di bilinguismo della Provincia Autonoma di Bolzano, le disposizioni di cui al comma 2 decorrono dalla data del 1° dicembre 2008.
Articolo 9
(Entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.