lavoroprevidenza

giovedì 15 novembre 2007

(RE)INDIVIDUATE LE AREE PER GLI SGRAVI DEL CONTRATTO DI INSERIMENTO STIPULATO PER LE DONNE

di Angelo Vitale - Consulente del lavoro

(Re)individuate le aree per gli sgravi del contratto di inserimento stipulato per le donne


Angelo Vitale - Consulente del lavoro



Firmato in data 31 luglio 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007 il Decreto Interministeriale che proroga anche per il 2007 le agevolazioni già disciplinate dal precedente D.I. del 17/11/05 (il quale prevedeva le agevolazioni per gli anni 2004-2005 e 2006).


Infatti dal 1° gennaio 2007 le agevolazioni contributive per le assunzioni delle donne risultavano sospese per assenza del relativo decreto colmato con il D.I. in commento.


Le agevolazioni contributive usufruibili, presenti le altre condizioni previste dall’art. 54 e segg. Del D. Lgs. 276/03 e successive modifiche, sono pertanto riepilogabili:

































DATORI DI LAVORO


UBICAZIONE


RIDUZIONE
CONTRIBUTIVA


imprese e non imprese


centro - nord


25% (*)


imprese commerciali e turistiche


con meno di 15 dipendenti


centro - nord


40% (*)


non imprese


mezzogiorno


50% (*)


Imprese


mezzogiorno


(**)


imprese artigiane


ovunque ubicate


Imprese


zone ad alto tasso di disoccupazione individuate annualmente da apposito decreto


(*) la riduzione si intende riferita alla quota a carico del datore di lavoro


(**) Si applica la nuova misura contributiva a carico del datore di lavoro (10%) per effetto della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, co. 1211, interessando anche le assunzioni di lavoratori con contratto di inserimento, per i quali era possibile versare il solo contributo settimanale (art. 59 D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) – cfr. Circ. Inps n. 22 del 23/01/07



Si riporta il D.I. pubblicato con i richiami al fine di agevolarne la lettura.



^^^^^


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE


di concerto con


IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE


Visti gli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità Europea, e successive modificazioni;


Visto l art. 3 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell occupazione, secondo il quale i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento sono compatibili con mercato comune ai sensi dell art. 87, paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall obbligo di notificazione di cui all art. 88, paragrafo 3, del Trattato;


Visto l art. 4 del regolamento (CE) n. 2204/2002 che definisce i limiti generali di intensità degli aiuti di Stato al di sotto dei quali gli aiuti sono considerati ammissibili;


Visto l art. 5 del regolamento (CE) n. 2204/2002, che definisce i limiti di intensità degli aiuti di Stato per i regimi a favore dell assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili;


Visto l art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002, che qualifica come lavoratori svantaggiati, tra gli altri, "qualsiasi donna di un area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti";


Visto l art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente la definizione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - ora del lavoro e della previdenza sociale - di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile;


Visto l art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall art. 13 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, secondo cui, in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all art. 54, comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002;


Visto il decreto 17 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, con il quale si identificano le aree territoriali di cui all art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per gli anni 2004, 2005 e 2006;


Considerati i dati ufficiali sull occupazione e disoccupazione pubblicati dall Istituto nazionale di statistica nella pubblicazione "Forze lavoro" Media 2005;


Considerati i dati ufficiali pubblicati da Eurostat sul tasso di disoccupazione con riferimento alla media dell Europa a 15 membri per gli anni 2002-2003-2004;



Decreta:
Art. 1.
Identificazione delle aree territoriali di cui all art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276


1. Le aree territoriali di cui all art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per l anno 2007 in tutte le regioni e province autonome.






Art. 54.


Definizione e campo di applicazione


1. Il contratto di inserimento e un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:


a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;


b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;


c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;


d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;


e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;


f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.



Art. 2.


Aree territoriali di cui all art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002


1. Le aree territoriali di cui all art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.






REGOLAMENTO (CE) N. 2204/2002 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2002


Relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell occupazione


Articolo 2 Definizioni


Ai fini del presente regolamento, si intende per:



f) "lavoratore svantaggiato", qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:


i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;


ii) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;


iii) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un occupazione stabile;


iv) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;


v) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;


vi) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;


vii) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;


viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;


ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;


x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un altra sanzione penale;


xi) qualsiasi donna di un area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;



Art. 3.


Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo con lavoratori residenti


nelle aree di cui all art. 1


1. Gli incentivi economici di cui all art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell art. 54, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all art. 2 del presente decreto.






Art. 59.


Incentivi economici e normativi


3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro di cui trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all’articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f). «nel rispetto del regolamento (Ce) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002». Modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n. 251 Gazzetta Ufficiale N. 239 del 11 Ottobre 2004



Roma, 31 luglio 2007



Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano


Il Ministro dell economia e delle finanze Padoa Schioppa




Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2007


Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 292




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