Quale valore delle circolari amministrative!
Angelo Vitale - Consulente del lavoro
E’ stata diffusa la sentenza della Cassazione Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007 con la quale, in modo si ritiene definitivo, è stato espresso il corretto valore di una circolare emanata dalla pubblica amministrazione (nella fattispecie dell’Agenzia delle Entrate): natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione che esprime esclusivamente un parere dell amministrazione e non vincola addirittura la stessa autorità che l ha emanata.
La Sentenza ribadisce, richiamando le precedenti pronunce sull’argomento, che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna,… non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, ne essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie.
La sentenza si spinge oltre: La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge.
Il ragionamento è oltremodo condivisibile allorquando i giudici indicano che ammettere nelle circolari opinioni interpretative dell’amministrazione con vincoli equivale a riconoscere all amministrazione stessa un potere normativo in conflitto con la carta costituzionale che assegna tale potere al Parlamento.
Chiude con l’affermazione di un principio di diritto che tra l’altro indica che la circolare non è impugnabile né innanzi al giudice amministrativo non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositivo.
La sentenza ora, sul piano squisitamente operativo, comporterà una professionalità/responsabilità da parte dei professionisti e dei funzionari intercolutori negli uffici (entrambe con potere alla pari di interpretare) affinché si comprenda/applichi la legge, unica fonte di riferimento. Ciò senza sentirsi vincolati, neanche sul piano funzionale e quindi disciplinare, dalla circolare.