Direzione Centrale delle Prestazioni
Roma, 22-10-2007
Messaggio n. 25493
OGGETTO: ||Servizio civile volontario - Modalità di accredito dei periodi di servizio|||
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI PROVINCIALI
AI DIRETTORI SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DI AGENZIA
AI RESPONSABILI U.d.P. ASSICURATO-PENSIONATO
OGGETTO: Servizio Civile Volontario - modalità di accredito dei periodi di servizio
Da più sedi sono pervenute richieste in ordine alla possibilità di accredito dei periodi
di Servizio Civile Volontario e, in caso affermativo, delle modalità da seguire.
Al riguardo si ritiene opportuno richiamare le principali disposizioni che regolano la
materia.
L art. 8 della legge 8 luglio 1998 n. 230, pubblicata nella G.U. n. 163 del 15.7.1998,
ha, come noto, istituito l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con il compito di
organizzare lo svolgimento del servizio civile nazionale.
Per l’amministrazione e programmazione annuale delle risorse è stato istituito il
Fondo Nazionale per il Servizio Civile (art. 11 della legge 6 marzo 2001 n. 64)
presso il predetto Ufficio.
Al termine del periodo di servizio civile l Ufficio Nazionale nonché le Regioni a
Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano - presso le quali sono
stati predisposti appositi albi su scala regionale e provinciale - rilasciano un
attestato da cui risulta l effettuazione del servizio stesso.
La disciplina del Servizio Civile Nazionale, in base a quanto previsto nell art.2 della
legge 64/2001, è contenuta nel DLgs 5 aprile 2002, n. 77 la cui entrata in vigore,
fissata inizialmente per il primo giugno 2004 (art. 14), è stata prorogata al 1°
gennaio 2005 e successivamente al 1° gennaio 2006.
Con legge 23 agosto 2004 n. 226 è stata infine disposta la sospensione del servizio
militare obbligatorio e pertanto, a partire dal primo gennaio 2005, il servizio civile è
prestato su base esclusivamente volontaria.
Sulla base della normativa citata e tenuto conto delle note inviate dall’Ufficio
Nazionale del Servizio Civile, si è giunti a ritenere che il periodo di servizio civile
può essere riconosciuto valido – ai fini del trattamento previdenziale del settore
pubblico e privato - nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce
il servizio militare obbligatorio.
Peraltro il susseguirsi delle disposizioni comporta una modalità di riconoscimento
diversa in relazione alla collocazione temporale del servizio prestato.
Infatti, considerato che l’obbligo di provvedere ai versamenti contributivi a favore
dei volontari del servizio civile è a totale carico del Fondo Nazionale solo a partire
dal 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore del DLgs 5 aprile 2002 n. 77) il
riconoscimento dei periodi di servizio civile successivi a tale data potrà essere
oggetto di costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958.
Invece i periodi di servizio civile di cui all’art. 10 della citata legge n. 64/2001, che
rinvia espressamente al disposto dell’art. 6, commi 1 e 2 della legge n. 230/98,
svolti dalla data di entrata in vigore della legge 230/98 e fino all’entrata in vigore
del DLgs n. 77/2002, potranno essere accreditati in base al citato art. 6 della legge
n.230/98 che prevede il riconoscimento figurativo del periodo anche ai fini
previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce
il servizio di leva.
Trattandosi di un periodo transitorio e definito nel tempo (15 luglio 1998 / 31
dicembre 2005), il servizio civile volontario svolto entro tale lasso temporale deve
essere accreditato in ARPA con il codice 361 utilizzando le modalità di accredito
del servizio militare obbligatorio/obiezione di coscienza sulla base delle risultanze
di cui al predetto certificato rilasciato dal Fondo Nazionale per il Servizio Civile
ovvero dalle Regioni a Statuto Speciale e dalle Province Autonome di Trento e
Bolzano.
Il direttore centrale
M. Nori