La richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato, non essendo valida se firmata da un avvocato in forza di una procura allegata.
Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione sesta, nella sentenza 19 luglio 2007, n. 4062.
Il caso ha riguardato una cittadina straniera che aveva conferito procura ad un avvocato, autenticata dallo stesso, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., al fine di presentare la pratica di rinnovo del permesso di soggiorno.
L’Ufficio ricevuta la domanda sottoscritta dal legale l’ha ignorata, ritenendola inesistente, presumibilmente in applicazione dell’art. 5, quarto comma, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il quale impone che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sia sottoscritta personalmente dall’istante.
Il Collegio, interessato dalla questione, ha confermato che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere presentata personalmente, e, nel caso di specie, non poteva essere ritenuta valida dato che è stata sottoscritta dal legale, ma non per questo ignorata, ma piuttosto doveva essere respinta o dichiarata inammissibile.
Il Consiglio di Stato ha ricordato che l’obbligo di presentare personalmente la domanda di permesso di soggiorno da parte dell’interessato, in base alla normativa citata, ha un significato sostanziale, in quanto ha come finalità quella di evitare che le sorti del lavoratore extracomunitario siano gestite da soggetti diversi, che la comune conoscenza insegna essere spesso legati alla criminalità.
L’avvocato comunque, ha osservato il Collegio, è legittimato, in base all’art. 83 c.p.c. ad autenticare la firma del cliente esclusivamente quando questa è apposta su atti della causa riguardo alla quale gli viene conferito il mandato, ma la norma non gli attribuisce certamente un potere d’autentica generalizzato, esercitabile anche in relazione ad atti estranei al processo.
Gesuele Bellini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.4062/2007 Reg.Dec. N. 8561 Reg.Ric. ANNO 2006 |
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 8561/06 proposto dalla sig.ra Silva Branashko rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Ronca e dall’avv. Gennaro Ambrosio ed elettivamente domiciliata in Roma, presso
contro
il Ministero dell’Interno e
per l annullamento
della sentenza n.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza dell’8 maggio 2007 il Consigliere Manfredo Atzeni ed udito l’avv. dello Stato Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo per
Sosteneva che la domanda era stata presentata dall’avv. Ambrosio in forza di regolare procura, allegata all’istanza, per cui doveva essere presa in considerazione dall’Ufficio; chiedeva quindi l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Con la sentenza n.
Avverso la predetta sentenza sig.ra Silva Branashko propone l’appello in epigrafe contestando gli argomenti addotti dal giudice di prime cure e chiedendo il suo annullamento.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato, depositando la sola costituzione.
Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato.
L’appellante ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, già rilasciato in suo favore.
La domanda non è stata sottoscritta e presentata direttamente dall’interessata che, a tale scopo, ha conferito procura ad un avvocato; la sottoscrizione della procura è stata autenticata dal medesimo avvocato, ai sensi dell’art. 83 c.p.c.
L’Ufficio ha ritenuto la domanda inesistente, presumibilmente in applicazione dell’art. 5, quarto comma, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il quale impone che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sia sottoscritta personalmente dall’istante.
L’Ufficio non ha assunto un provvedimento espresso di inammissibilità o rigetto della domanda.
In risposta ad una nota del predetto avvocato, con la quale egli chiedeva notizie sulla pratica, ha comunicato che l’appellante non risultava avere presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, e che quindi, allo stato, la stessa era clandestina nel territorio italiano.
I primi giudici hanno ritenuto tale nota priva di contenuto provvedimentale, in quanto meramente descrittiva della situazione giuridica dell’appellante, ma la tesi non può essere condivisa.
Non è revocabile in dubbio il fatto che all’Ufficio sia pervenuta una domanda di rinnovo di permesso di soggiorno.
Tale domanda è stata predisposta in forma diversa da quella richiesta dall’art. 5, quarto comma, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il quale impone che le domande di permesso di soggiorno siano presentate personalmente dall’interessato.
La norma ha un significato sostanziale, essendo palesemente rivolta ad evitare che le sorti del lavoratore extracomunitario siano gestite da soggetti diversi, che la comune conoscenza insegna essere spesso legati alla criminalità.
Giova anche osservare che il richiamato art. 83 c.p.c. legittima l’avvocato ad autenticare la firma del cliente esclusivamente quando questa è apposta su atti della causa riguardo alla quale gli viene conferito il mandato, mentre non gli attribuisce certamente un potere d’autentica generalizzato, esercitabile anche in relazione ad atti estranei al processo.
In conclusione, deve essere affermato che la domanda è stata presentata in termini irregolari.
L’amministrazione, ignorandola, ha peraltro violato l’obbligo di definire il procedimento con provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In tale situazione, l’atto impugnato in primo grado ha un contenuto provvedimentale, in quanto manifesta la volontà di arrestare il procedimento, rimasta fino a quel momento implicita nell’assenza di risposta.
La tesi dei primi giudici non può quindi essere condivisa: nella situazione descritta, le ragioni della ricorrente possono essere tutelate solo con l’impugnazione dell’atto di cui si discute.
Il ricorso di primo grado deve, di conseguenza, essere dichiarato ammissibile.
Nel merito, afferma il collegio che l’obbligo di definire il procedimento deve essere rispettato in termini tali da consentire all’interessato di comprendere le ragioni del rifiuto della sua domanda (art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241).
L’odierna ricorrente, cittadina straniera, già autorizzata a soggiornare in Italia, all’atto del rinnovo del permesso rilasciatole ha ritenuto di affrontare la pratica con il massimo scrupolo, affidandosi all’assistenza di un avvocato.
Nella sua situazione, è legittima l’ignoranza della norma che le impone di sottoscrivere e presentare personalmente la domanda, eventualmente predisposta con l’assistenza dell’avvocato.
Quest’ultimo, dal suo canto, aveva l’obbligo di far presente tale necessità alla sua assistita.
Afferma, in conclusione, il collegio che la domanda presentata dalla ricorrente per il tramite del suo avvocato doveva essere respinta o dichiarata inammissibile.
L’amministrazione, peraltro, prima di adottare il provvedimento negativo aveva l’obbligo di fare presente all’interessata la necessità di sottoscrivere personalmente l’istanza, non essendo consentita alcuna forma di procura.
Il comportamento omissivo tenuto dall’amministrazione, e la stessa risposta fornita alla lettera dell’avvocato della ricorrente, hanno invece creato una situazione di irregolarità, in contrasto con la volontà dell’interessata di assoggettarsi alle determinazioni delle autorità nazionali.
In conclusione, in riforma della sentenza appellata il ricorso di primo grado deve essere accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione in esito alla ulteriore domanda che la ricorrente presenti, sottoscrivendola personalmente, nel termine che le verrà assegnato dalla stessa Questura di Napoli.
In considerazione della particolarità della controversia le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado annullando, per l’effetto, il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, l’8 maggio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) nella Camera di Consiglio con l intervento dei Signori:
Giovanni RUOPPOLO Presidente
Giuseppe ROMEO Consigliere
Luciano Barra CARACCIOLO Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere
Manfredo ATZENI Consigliere, est.
Presidente
GIOVANNI RUOPPOLO
Consigliere Segretario
MANFREDO ATZENI GIOVANNI CECI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....19/07/2007
(Art.
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria