Ai sensi dell’art. 4 del r.d. 3 gennaio 1926, n. 126, i trasferimenti dei militari della guardia di finanza sono disposti nell interesse del servizio, della disciplina o per motivi di salute. Quando non ostino motivi di disciplina o di servizio gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa possono ottenere di essere tramutati di legione su loro domanda; sempreché abbiano almeno due anni continuativi di permanenza nella stessa legione. Coloro che hanno ottenuto il tramutamento domandato non possono chiederne un altro se non sono decorsi almeno tre anni dal tramutamento stesso. Alle prescrizioni suddette fanno eccezione le domande motivate da gravi motivi di famiglia o da ragioni di salute comprovate da certificato medico dell ufficiale superiore medico addetto alla legione o del medico militare in servizio presso il reparto.
Consiglio Stato, sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5921 - Trasferimenti dei militari della guardia di finanza di Rocchina Staiano.
Svolgimento del processo. - Con la sentenza segnata in epigrafe, il T.a.r. della Liguria ha annullato il diniego di trasferimento a Cagliari di Pusceddu Silvestro, opposto dal Comando Generale della Guardia di Finanza nell istanza dell interessato, allorquando questi si trovava in servizio al Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Genova.
A tale conclusione il giudice di primo grado è giunto nella considerazione che sussisteva l obbligo dell Amministrazione di giustificare il diniego di trasferimento nel caso in esame, posto che l istante aveva addotto gravi motivi di famiglia ed era in possesso dei requisiti per ottenere quanto richiesto.
Ha proposto appello l Amministrazione per chiedere la riforma della sentenza di primo grado, evidenziando, fondamentalmente, l arbitrarietà della prevalenza in essa attribuita alle ragioni famigliari, asseritamente gravi addotte dall appellato, rispetto alle esigenze di servizio opposte con il provvedimento impugnato.
L appellato ha chiesto il rigetto del gravame, insistendo sul difetto di motivazione dell impugnato diniego.
All udienza del 9 maggio 2006, il ricorso è stato introitato per la decisione.
Motivi della decisione. - L appello è fondato e deve essere accolto.
Secondo un orientamento pacifico ed assai risalente nella giurisprudenza di questa Sezione (v. sent. n. 85 del 29 gennaio 1996) i provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 e pertanto, non necessitano di particolare motivazione, in quanto l interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato.
È vero che sul tema in considerazione rappresenta un punto di riferimento quanto previsto dall art. 4 del R.D. 126/1926, in forza del quale gli agenti della Guardia di Finanza possono ottenere il trasferimento, anche in deroga ai criteri ordinari, quando è fondata su "gravi motivi di famiglia".
Come ha riconosciuto il giudice di primo grado, tale norma deve essere intesa nel senso che in presenza di una comprovata eccezionale esigenza personale o familiare del militare, è possibile derogare ai criteri ordinari in materia di movimenti a domanda.
Ad avviso del primo giudice tale presupposto nella fattispecie era presente avendo chiesto il Pusceddu il trasferimento per "l accertata esigenza di assistere la moglie incinta, a sua volta impossibilitata ad allontanarsi dalla città di residenza, ove presta servizio in qualità di agente di polizia, e per il bisogno di ricongiungersi al proprio nucleo famigliare in vista della nascita del figlio".
Sennonché le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di prime cure non risultano convincenti.
Non può non essere osservato, al riguardo, ad di là dell evidente apoditticità dell affermazione effettuata dal primo giudice, che le riferite circostanze non possono affatto integrino una situazione di "eccezionale esigenza", come viene richiesta ed intesa dalla norma sopra richiamata.
Invero, proprio perché quest ultima comporta una deroga ai criteri ordinari in base ai quali si procede ai movimenti a domanda, non v è dubbio alcuno che la locuzione "comprovata eccezionale esigenza personale", presente nel citato art. 4 del R.D del 1926, debba essere applicata in modo senz altro coerente con la sua circoscritta finalità e per ciò in senso restrittivo.
Dal che può ben arguirsi che la presenza di vicende che non esorbitano certamente dal normale svolgimento o sviluppo della vita famigliare e di coppia (in particolare, quali sono quelle rappresentate dal signor Pusceddu), non possono essere ricomprese nel novero delle situazioni caratterizzate da "eccezionale esigenza", richiesta per conseguire in via di deroga un trasferimento a domanda.
Ove poi si voglia ritenere che la gravità della situazione in cui si è trovato il Pusceddu era connessa alla condizione di salute della moglie, è sufficiente osservare che a questo riguardo nulla emerge dalla sentenza impugnata, né l appellato si perita di circostanziare tale aspetto dinanzi a questo giudice.
L appello in conclusione deve quindi essere accolto e di conseguenza, in riforma della impugnata sentenza deve essere respinto il ricorso proposto dal signor Silvestro Pusceddu.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull appello in epigrafe, lo accoglie e per l effetto annulla la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, I Sez., del 29 maggio 1997 n. 227, respingendo il ricorso proposto in primo grado dal signor Silvestro Pusceddu.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.