Al lavoratore inviato in missione non compete il diritto al compenso per lavoro straordinario per il periodo di tempo comprendente il viaggio, in quanto quest’ultimo non è da considerarsi lavoro effettivo.
Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione IV, nella sentenza 12 luglio 2007, n. 3990.
La vicenda ha riguardato degli operatori del NAS che hanno proposto ricorso al Giudice amministrativo, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al compenso di lavoro straordinario anche relativamente ai tempi di percorrenza per raggiungere le varie località ove espletavano la loro attività ispettiva.
Il Collegio ha negato tale diritto sul presupposto che la ratio del compenso per lavoro straordinario è quella di compensare il maggior orario di lavoro rispetto a quello ordinario e, praticamente, l’attività lavorativa effettivamente prestata.
Pertanto, ha continuato il Consiglio di Stato, il tempo necessario per raggiungere la località di missione non può considerarsi attività lavorativa effettiva, che, tenuto conto del disagio, viene corrisposta con una diversa indennità.
Al riguardo, il Collegio rammenta che al lavoratore in missione competono tre distinti emolumenti: due fissi e uno eventuale. I due compensi fissi sono la retribuzione ordinaria e l’indennità di missione, mentre quello eventuale è il compenso per lavoro straordinario, quando avvenga e sia debitamente autorizzato.
Nella fattispecie in esame, i ricorrenti, durante il tempo necessario agli spostamenti, per cui ricevevano una speciale indennità, non esercitavano certamente alcuna attività lavorativa tipica e, pertanto, il Collegio ha concluso per il respingimento del ricorso.
Gesuele Bellini
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
N.3990/2007 Reg. Dec. N. 9859 Reg. Ric. Anno 2002 |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 9859/02, proposto da
ESPOSITO Gaetano e SPINA Gregorio,
rappresentati e difesi dall’avv. Spartaco Celletti ed elettivamente domiciliati in Roma, via Tolero, 21, presso l’avv. Flavio
C O N T R O
IL MINISTERO DELLA SALUTE,
in persona del Ministro in carica, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato “ex lege”, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 958 del 26 novembre 2001, resa “inter partes”.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2007, il Consigliere Eugenio Mele;
Uditi gli avv.ti Casellato su delega dell’avv. Spartaco Celletti e l’avvocato dello Stato Varrone;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Gli appellanti, operatori del NAS di Latina, hanno proposto ricorso in primo grado al fine di ottenere, il riconoscimento del diritto al compenso di lavoro straordinario anche relativamente ai tempi di percorrenza per raggiungere le varie località ove espletano (nell’ambito del territorio delle province di Latina e Frosinone) la loro attività ispettiva, avendo ricevuto un diniego dal Ministero della salute.
Il ricorso è stato rigettato.
Avverso la suddetta sentenza reiettiva, gli appellanti medesimi rilevano che gli stessi operano continuamente sul territorio delle due province e che gli spostamenti sono frequenti, per cui non può negarsi che il tempo occorrente per trasferirsi da una località ad un’altra, quando contribuisce ad eccedere il normale orario di lavoro, debba essere considerato alla stregua di lavoro straordinario e come tale retribuito.
L’Amministrazione appellata, costituitasi in giudizio, si oppone all’appello e ne domanda la reiezione, rilevando che durante gli spostamenti gli appellanti non svolgono attività tipiche delle loro funzioni e sono retribuiti con un’indennità oraria atta a compensare proprio lo spostamento, cioè neutra rispetto all’attività lavorativa vera e propria.
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 27 aprile 2007.
D I R I T T O
L’appello non è fondato.
Per ben comprendere la fattispecie, che presenta indubbiamente, quanto meno immediatamente, suggestioni interessanti, è necessario precisare l’attività svolta dagli appellanti e le ragioni che sottostanno, rispettivamente, all’indennità di missione e al compenso per lavoro straordinario.
Gli appellanti operano spostandosi da una località all’altra nell’ambito delle due province di riferimento (Latina e Frosinone); relativamente a tale attività, fortemente movimentata, una parte del tempo serve per raggiungere le varie località di operazione e un’altra parte concerne l’esercizio della propria attività tipica, che è attività ispettiva.
Ora, l’indennità di missione si compone di due parti ben distinte fra di loro: una parte tende a compensare le spese del viaggio e un’altra parte tende a compensare, invece, il disagio di lavorare in località diversa da quella propria del rapporto di servizio; il compenso per lavoro straordinario ha invece lo scopo di compensare il maggior orario di lavoro rispetto a quello ordinario.
Da questa premessa, appare evidente che l’attività lavorativa è solo quella effettiva, non anche il tempo necessario per raggiungere la località di missione: questo, infatti, riceve una diversa indennità, commisurata alla distanza esistente e al tempo occorso ed è quindi satisfattiva dell’onere dello spostamento, non rientrando nel lavoro straordinario, che è, naturalmente, solo quello effettivamente svolto, per il quale, al soggetto in missione competono tre distinti emolumenti. Due fissi e uno eventuale. I due compensi fissi sono la retribuzione ordinaria e l’indennità di missione, mentre quello eventuale è il compenso per lavoro straordinario, quando e nella misura in cui esso si verifichi e sia debitamente autorizzato.
Pertanto, nella specie, risulta evidente l’infondatezza della richiesta degli appellanti, in quanto il tempo necessario agli spostamenti, durante il quale gli stessi non esercitano attività lavorativa tipica, riceve una speciale indennità commisurata allo spostamento stesso.
L’appello è, pertanto, infondato e va, conseguentemente, respinto.
Sussistono, però, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 27 aprile 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l intervento dei signori:
Carlo SALTELLI - Presidente f.f.
Salvatore CACACE - Consigliere
Sergio DE FELICE - Consigliere
Eugenio MELE - Consigliere est.
Sandro AURELI - Consigliere
L ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Eugenio Mele Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
12 luglio 2007
(art.
Il Dirigente
Giuseppe Testa