Guardia di Finanza: procedimento disciplinare di Rocchina Staiano.
Consiglio di stato, Sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5781
È illegittimo il provvedimento di dispensa per scarso rendimento di un appartenente al corpo della Guardia di Finanza, ove non sia stato preceduto dall assegnazione di un congruo termine di tempo, idoneo a garantire il necessario contraddittorio con la possibilità per l interessato di un efficace difesa nel corso del relativo procedimento disciplinare.
Svolgimento del processo. - Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio Luigi Martino, già allievo finanziere e poi finanziere di mare con qualifica di motorista navale, in possesso di tre distinti diplomi superiori, inferiore alla media dall ottobre 1985, dopo aver subito cinque diverse sanzioni disciplinari (impugnando solo la consegna di rigore per tre giorni, poi condonati) impugnava il provvedimento recante la sua cessazione dal servizio ed il conseguente collocamento in congedo illimitato per:
1) violazione degli artt. 15, 34, lett. B) e 35, legge 3 agosto 1961 n. 933; degli artt. 9 e 27, legge 1° febbraio 1989 n. 53; dell art. 3, legge 11 luglio 1978 n. 382; eccesso di potere per ingiustizia, sviamento e falso scopo, dato che il Martino non era più in ferma o rafferma, ma già in servizio permanente effettivo;
2) violazione degli artt. 1, 2, 3 ,4, e 35, Cost.; dell art. 3, legge n. 382/1978; dell art. 8, legge n. 833/1961; incostituzionalità delle norme sulla dispensa per scarso rendimento presso
3) violazione dell art. 1, d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1189, per omessa rituale notificazione, pur in presenza di una comunicazione manuale;
4) nullità dell atto di collocamento in congedo illimitato per gli stessi motivi di cui alle prime due censure.
L Amministrazione intimata si costituiva in giudizio e resisteva al gravame, che veniva respinto dai primi giudici con sentenza poi impugnata dal Martino per eccesso di potere, abuso, ingiustizia manifesta, falso scopo, irragionevolezza e sviamento, illegittimità ed incostituzionalità: il tutto come meglio precisato in rapporto alle doglianze prospettate in primo grado, con richiamo alle infrazioni disciplinari (dovute anche a problemi coniugali ed al demansionamento come piantone agli ormeggi e consistite in consegne di 2-7 giorni) sanzionate senza neppure acquisire agli atti procedimentali l intero suo fascicolo personale né il pur ivi citato parere, ma solo gli specchi valutativi.
Anche in questo caso l Amministrazione appellata si costituiva in giudizio resistendo all appello, che passava in decisione all esito della pubblica udienza di discussione.
Motivi della decisione. - L appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Risulta, infatti, fondata ed assorbente la seconda censura qui dedotta e concernente l incostituzionalità delle norme in esame, nelle more processuali riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 126/1995, per la riscontrata lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento dei pubblici uffici, alla luce dei quali non vi è motivo per impedire al pubblico dipendente militare di poter organizzare la sua difesa in sede di procedimento avviato per allontanarlo dal servizio e collocarlo in congedo illimitato (come nella specie), accordandogli un congruo termine temporale, che è stato negato al Martino, in tal modo posto nell impossibilità d interloquire prospettando le proprie argomentazioni. Nell impostazione della citata decisione della Consulta un simile modo di procedere assomma in sé praticamente tutti i profili di censura prospettati dall attuale appellante, che si è visto allontanare dal servizio attivo a seguito di un procedimento unilateralmente condotto dall Amministrazione di sua previa appartenenza, senza rispettare le sue pur intuibili esigenze di partecipazione e di contraddittorio.
Ed è appena il caso di osservare che in questa sede non è in discussione la sostanziale fondatezza (sussistente o meno che sia) dei provvedimenti impugnati, ma solo l omesso rispetto delle dovute garanzie procedimentali, come ricostruite nella già menzionata pronuncia del Giudice delle leggi.
Alla luce di tali considerazioni, assorbita ogni altra doglianza (per la palese interdipendenza rispetto a quella esaminata e condivisa) l appello dev essere accolto, con annullamento dell impugnata sentenza, contestuale accoglimento del ricorso di primo grado e correlativo annullamento degli atti impugnati in prima istanza, mentre le spese del doppio grado di giudizio possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti in causa, tenuto anche conto delle alterne vicende processuali.
P.Q.M. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,
- accoglie l appello;
- annulla l impugnata sentenza;
- accoglie il ricorso di primo grado;
- annulla gli atti con esso impugnati;
- compensa tutti gli oneri del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa.