IL DIRETTORE GENERALE
del mercato del lavoro
Visto l art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che
istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con
apposita dotazione finanziaria, di lire 40 miliardi pari a euro
20.658.275,96 per l anno 1999, di lire 60 miliardi pari a euro
30.987.414,00 a decorrere dall anno 2000, e di euro 37.000.000 a
decorrere dall anno 2007;
Visto l art. 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse
del Fondo alle Regioni;
Visto l art. 5 del citato decreto n. 91/2000 che definisce i
criteri, tra loro concorrenti, con i quali il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale opera per la ripartizione delle risorse del
Fondo, tenuto conto dell effettiva attuazione delle iniziative
regionali in materia d inserimento dei disabili e dei risultati
concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle
Regioni ai sensi dell art. 4, comma 1, nonche delle ulteriori
informazioni acquisite anche direttamente presso le Regioni stesse;
Considerato che per la ripartizione del corrente anno 2007,
relativa alle iniziative assunte dalle Regioni nel corso del 2006, e
stata concordata tra Ministero, Regioni e Province autonome
l individuazione di taluni criteri che traducono in indicatori
numerici gli elementi qualitativi, secondo l attribuzione di punteggi
in funzione dei contenuti degli inserimenti ammessi al beneficio
della fiscalizzazione;
Considerato che i medesimi soggetti hanno concordato, per l anno
2007, quanto segue:
di riproporre un criterio di riparto, di carattere correttivo ed
equitativo, gia introdotto l anno precedente, secondo cui il computo
del 10% delle risorse totali disponibili, avviene proporzionalmente
al numero complessivo dei residenti in ogni Regione o Provincia
autonoma (dati ISTAT 2004); l entita delle risorse da ripartire
secondo questo criterio testimonia il carattere ad esso attribuito di
elemento correttivo del complessivo impianto del riparto; il valore
equitativo e individuato nella proporzionalita con la popolazione
residente posto che la percentuale di persone disabili (di quanti,
quindi, possono nel corso della propria vita lavorativa rivolgersi al
sistema dei servizi per il collocamento mirato) non prevede
sostanziali differenze fra i diversi ambiti territoriali;
l applicazione sul restante 90% delle risorse disponibili dei due
criteri di riparto utilizzati negli anni precedenti, attribuendo loro
un peso pari rispettivamente al 75% e al 25% della quota pari al 90%
del totale;
l indicazione nelle tabelle impiegate per il calcolo del
punteggio relativo al criterio a) di punti 1 per i tirocini sostenuti
(relativamente alla voce assicurativa Inail) dal Fondo nazionale art.
13, L. 68/99 e finalizzati all assunzione; tale opportunita sussiste
esclusivamente per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia;
l individuazione di un tetto massimo di risorse da assegnare alle
singole Regioni e Province autonome nella misura del 23% per cento
delle risorse disponibili per il riparto del Fondo nazionale 2006,
ridistribuendo proporzionalmente le eventuali risorse eccedenti tra
le restanti Regioni e Province autonome;
Considerato, altresi , che il riparto tiene parzialmente conto
delle risorse assegnate nelle precedenti annualita ed ancora non
programmate, come da apposite comunicazioni delle Regioni e Province
autonome;
Tenuto conto delle restanti somme gia assegnate alle Regioni e
Province autonome con le precedenti ripartizioni ed ancora non
programmate, che rimangono nella disponibilita delle rispettive
tesorerie con il medesimo vincolo di destinazione e,
conseguentemente, utilizzabili negli anni successivi per gli
interventi di fiscalizzazione di cui all art. 13 della legge n. 68
del 1999;
Sentiti i rappresentanti delle Regioni e Province autonome, riuniti
nei tavoli tecnici ed in assemblea plenaria per l esame e la
valutazione della proposta di ripartizione avanzata dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, definitivamente approvata nella
riunione del 19 luglio 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui
finanziamento e autorizzata la spesa di euro 37.000.000,00 e
ripartito tra le Regioni e Province autonome secondo l elenco
allegato (Tabella 1, che forma parte integrante del presente decreto)
tranne che per le Regioni: Valle d Aosta e Calabria che hanno
comunicato di non avere ancora esaurito i fondi derivanti dalle
assegnazioni degli anni precedenti.
Il presente decreto verra inviato alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione e sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 luglio 2007
Il direttore generale: Menziani
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 138