L’INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE NELLA RECENTE GIURISPRUDENZA DEL PUBBLICO IMPIEGO .
di Maurizio Danza Avvocato -Arbitro Pubblico Impiego Lazio
E’ noto come l’istituto della indennità di vacanza contrattuale sia stato previsto nel paragrafo 5 del punto 2 del Protocollo del 3 luglio 1993, firmato il 22 luglio 1993 da Governo e Sindacati, noto come “Schema di protocollo sulla politica dei redditi dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo”. Tale istituto, consistente in “elemento provvisorio della retribuzione”, trova applicazione al realizzarsi di una condizione indispensabile, rappresentata dal concretizzarsi di un significativo ritardo nel rinnovo del contratto di lavoro successivo, pari almeno a tre mesi, decorso il quale è prevista la corresponsione di un’indennità a partire dal quarto mese di ritardo, ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme, ove successiva[1]. La norma ha dunque introdotto uno strumento a tutela della retribuzione di tutti i lavoratori sia privati che pubblici, terzi rispetto al rapporto contrattuale tra sindacati ed A.R.A.N. nel caso della contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego. Ciò detto, appare evidente che il tema dell’indennità di vacanza contrattuale nel corso degli anni abbia assunto un’importanza crescente, tenendo conto del consolidarsi del fenomeno dei ritardi nei rinnovi contrattuali a partire dal biennio 1996-97, come confermato dall’ultimo rapporto del C.N.E.L. del 19 dicembre 2006 sulla contrattazione nella pubblica amministrazione[2].
Per quanto concerne il pubblico impiego, va rilevato innanzitutto che la contrattazione, prendendo spunto dal contenzioso derivante dal settore privato, ha, sin dalla prima tornata contrattuale, recepito formalmente nei contratti collettivi l’istituto della vacanza contrattuale, onde evitare di essere coinvolta dalle oscillazioni giurisprudenziali in tema di necessità o meno di prevedere una specifica norma nella contrattazione [3]. Ciò nonostante non si sono evitati in materia i contenziosi interpretativi, che intorno all’anno 2003 hanno investito i giudici del Lavoro circa la natura giuridica della indennità, nonché in merito alla indispensabilità di un successivo accordo tra A.R.A.N. e O.O.S.S. firmatarie per l’erogazione della medesima, in riferimento prima al Comparto Enti Locali e poi al comparto Scuola. In relazione al primo Comparto il contenzioso relativo all’indennità di vacanza si è concluso negli ultimi mesi del 2005 e ha riguardato tre sentenze del Tribunale di Napoli sez. Lavoro, tutte del 18 novembre 2005[4], intervenute a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo al pagamento dell’indennità per il C.C.N.L. Enti Locali 1994/97, rispettivamente del Comune di Napoli e di Pozzuoli, che hanno confermato il diritto all’indennità di vacanza contrattuale. In particolare con la prima sentenza il Tribunale di Napoli rigetta l’opposizione, ritenendo che la norma del C.C.N.L. Enti Locali 1994/97, di cui all’art. 2 c. 6[5], abbia sancito un diritto soggettivo perfetto alla corresponsione dell’indennità di vacanza, non potendosi invece applicare l’ultima parte del c. 6, circa la necessità di stipulare un apposito accordo ai sensi dell’art. 51[6] e 52 c. 1, 2, 3,4[7] del D. lgs. 29/93 per le modalità di erogazione. Dello stesso avviso la seconda sentenza del Tribunale di Napoli, che ritiene altresì che gli aumenti tabellari contrattuali non escludano il diritto a percepire l’indennità di vacanza, e la terza sentenza del Tribunale di Napoli, che nella motivazione opera una netta distinzione tra la disposizione di cui all’art. 2 c. 6 del C.C.N.L. Enti Locali 1994/97, che non prevede, pur richiamando l’art. 52 del D. lgs. n°29/93, la necessità della stipula di un nuovo accordo per l’erogazione dell’emolumento e la norma corrispondente del C.C.N.L. Enti Locali 1998/01, che invece fa esplicito riferimento all’accordo da stipulare con l’A.R.A.N. [8] A ben vedere la tesi dell’indispensabilità di un successivo accordo tra A.R.A.N. e O.O.S.S. firmatarie ai fini della erogazione della indennità, peraltro avallata da un parere dell’A.R.A.N.,[9] rappresenta il filo conduttore della giurisprudenza qui richiamata, anche in riferimento al Comparto Scuola, il cui precedente riguarda due ricorsi collettivi depositati nel maggio e luglio del 2003 presso il Tribunale del Lavoro di Livorno, con richiesta di indennità di vacanza contrattuale fondata sull’art. 1 del C.C.N.L. Scuola 1998-01, scaduto in data 31 dicembre 2001[10]. In tale sede il Tribunale di Livorno[11] aveva infatti accolto il ricorso promosso da taluni docenti contro il M.I.U.R. (Ministero dell’istruzione, università e ricerca scientifica) e il Provveditorato studi di Livorno. Ebbene nel merito il Giudice accoglie il ricorso, ritenendo che sussistano entrambi i presupposti di cui alla norma contrattuale: la scadenza del C.C.N.L. Scuola 1998-01 in data 31 dicembre 2001 e la circostanza del deposito della piattaforma contrattuale tre mesi prima della scadenza del contratto. Anche in tale sede si fa rilevare come la tesi dell’Avvocatura per il M.I.U.R. convenuto si incentri sostanzialmente sulla necessità di un’ulteriore contrattazione, che travalichi la singola amministrazione, dovendo interessare tutto il personale della p.a: tesi non condivisa dal Giudice, che ritiene che la norma del C.C.N.L. Scuola, diretta fonte del diritto all’indennità e il successivo accordo, di cui all’art. 48 del D. lgs. n°165/01 riguardino l’erogazione e non la determinazione (il quantum) della predetta, cui si applica la norma specifica del protocollo del luglio 1993. Nell’ultima parte della sentenza poi il Giudice del Lavoro, nel condannare il M.I.U.R., aderisce sostanzialmente alla giurisprudenza, che ritiene l’indennità di vacanza contrattuale un diritto ad un indennizzo di natura patrimoniale e vincolante per la p.a. Il successivo appello proposto dal M.I.U.R. avverso la sentenza del Tribunale di Livorno culmina poi con sentenza n°211/07 della Corte di appello di Firenze-Sez.Lavoro[12] che, nel riformare la sentenza di primo grado in accoglimento dell’appello del Ministero, rigetta la domanda alla corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale proposta dai ricorrenti, ritenendola sulla base dell’interpretazione letterale del p 2.5 del protocollo del luglio 1993, una forma di erogazione provvisoria e dunque un anticipo dell’aumento contrattuale priva di natura sanzionatoria . Secondo la Corte di Appello di Firenze la motivazione del giudice di primo grado è da ritenersi contraddittoria nelle conclusioni, avendo da un lato definito il medesimo in sentenza l’indennità quale “erogazione provvisoria”, senza poi approfondire i termini e la scadenza della corresponsione della stessa e presupponendo altresì una funzione sanzionatoria della medesima, non evincibile dalle fonti normative. Da menzionare inoltre, tra gli ultimi precedenti positivi, il decreto ingiuntivo del Giudice del Lavoro di Padova del 22 dicembre 2006 di condanna del M.I.U.R. al pagamento dell’indennità intervenuto sull’ultimo C.C.N.L. Scuola 2002-2005, scaduto il 31 dicembre 2005 ed in attesa di rinnovo, nonché la sentenza 8 maggio 2007 del Giudice del lavoro di Monza, avente ad oggetto invece le indennità di vacanza per il mancato rinnovo alle scadenze del C.C.N.L. Scuola rispettivamente 1998/2001 e 2002/2003. Quest’ultima riveste particolare importanza atteso che, nel confermare i precedenti decreti ingiuntivi, respinge l’opposizione dell’ Avvocatura dello Stato per il M.I.U.R., che sosteneva che l indennità di vacanza contrattuale non fosse dovuta, in quanto il rinnovo del contratto successivo aveva assorbito gli arretrati, stabilendo dunque che “l’indennità deve essere pagata in aggiunta agli arretrati”. Appare evidente, de iure condendo, che la problematica in merito all’esistenza del diritto soggettivo all’indennità di vacanza contrattuale appare ancora lontana dall’essere risolta, tenuto conto dei numerosi contenziosi attualmente pendenti e dell’atteso processo in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze summenzionata. Quale che sia l’esito del processo, appare chiaro però che la Corte di Appello sia l’unica, nell’attuale panorama giurisprudenziale, ad accogliere la tesi dell’anticipo della vacanza contrattuale rispetto al trattamento economico futuro, in ciò discostandosi da quei precedenti che, qualificando invece la stessa di natura sanzionatoria, ritengono sussista il diritto ad un’indennità anche in caso di sopravvenuta stipula (e decorrenza) del contratto nazionale di contratto. Ovviamente, se confermata, una tale interpretazione della norma non consentirebbe più la previsione della clausola di assorbimento dell’indennità di vacanza nel trattamento tabellare, inserita invece in tutti i contratti collettivi anche dell’ultima tornata contrattuale 2002-2005. Inoltre si fa rilevare come la giurisprudenza qui esaminata non risolva l’importante problematica di relazioni sindacali, afferente la necessità di un accordo tra A.R.A.N. ed O.O.S.S. firmatarie ai sensi dell’art.48 del D. lgs. n°165/01, in merito all’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale che, in attesa della preannunciata revisione dell’accordo del luglio 1993, potrebbe trovare una sua definizione nella prossima tornata contrattuale del pubblico impiego 2006-2009.
[1] Cfr. paragrafo 5 punto 2 protocollo luglio 1993: “Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L’importo di tale (elemento) indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50°% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori”.
[2] Cfr. C.N.E.L. 19 dicembre 2006: “Le relazioni sindacali in Italia e in Europa. Retribuzioni e costo del Lavoro. Rapporto 2004-2005-Sez.II 2.3 La contrattazione nella P.A. pg.61,62,63. in “La contrattazione 2002-2005 nei comparti del pubblico impiego alla luce del rapporto CNEL sulle relazioni sindacali” di Maurizio Danza, su www.uproma.com .
[3] In tal senso cfr.Tribunale di Pisa 3.10.2000 e Tribunale di Bari Sentenza 6 maggio 2003.
[4] cfr. rispettivamente Tribunale di Napoli-Sez.Lavoro 18.11.05 Dr.Cilenti; Tribunale di Napoli-Sez.Lavoro 18.11.05 Dr.Jacone. e Tribunale di Napoli-Sez.Lavoro 18.11.05 Dr.Ciocia .
[5] Art. 2 c.6 del C.C.N.L. Enti Locali 1994/97: “Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme,se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l erogazione di detta indennità si applica la procedura dell art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993”.
[6] L’art.51 del D. lgs. n°29/93 attuale art.47 del D.lgs. n°165/01 detta il complesso procedimento di contrattazione collettiva nazionale . In merito alle modifiche recenti cfr. M.Danza: “ Le novità della legge finanziaria per il 2007 in tema di procedure di contrattazione collettiva del pubblico impiego e lo stato attuale delle relazioni sindacali”, su RU ( Risorse Umane) n°2/2007 a cura di Maggioli Editore;
[7] Art. 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993 è l’ attuale art.48 del D.lgs n°165/01
[8] cfr.6 art.2 C.C.N.L. 1998-2001 Enti Locali: “Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23.7.1993. Per le modalita di erogazione di detta indennità, l’A.RA.N stipula apposito accordo ai sensi degli artt. 51 e 52, commi 1, 2, 3 e 4, del D. Lgs. 29 del 1993”.
[9] cfr.nota A.R.A.N. n°3769 del 9 aprile 2002.
[10] Cfr. art. 1 c.5 C.C.N.L. Scuola 1998-2001:”Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l erogazione di detta indennità si applica la procedura dell art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.”
[11]Cfr.Tribunale di Livorno sentenza n°504 29 giugno 2005- Giudice Dr.ssa Latella su www.uproma.com/ vacanzacontrattuale
[12] Cfr. Corte di Appello di Firenze sentenza n°211/07 Sez.Lavoro 20 febbraio 2007 su www.uproma.com/vacanza contrattuale